CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15054 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: De CA AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 14/05/2015 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato AL De CA alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all’articolo 648, comma secondo, cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento ricorre il De CA.
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita dei DVD abusivamente riprodotti e alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 15054 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 08/04/2026 stessa possibilità che l’imputato avesse egli stesso proceduto alla loro riproduzione.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’articolo 20- bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ritiene (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li, Rv. 277594 - 01) che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità). Nel caso in esame, tuttavia, l’imputato si limita a prospettare in modo meramente esplorativo e senza addurre alcun elemento di prova in tal senso, la possibilità che egli abbia concorso nella duplicazione dei supporti in ragione della estrema facilità della relativa procedura. Va in proposito rammentato che, nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). La presente doglianza difetta, in tutta evidenzia, della necessaria specificità ed è conseguentemente inammissibile. 3. Il secondo motivo è del pari inammissibile. La Corte territoriale esclude che sussista, sotto il profilo soggettivo, la possibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato, argomentando ex art. 131-bis, comma 4, cod. pen. (secondo cui la particolare tenuità va esclusa se l’imputato ha commesso «più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»). Il motivo di ricorso, anche qui genericamente, si limita a ritenere che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare gli altri elementi previsti dalla norma invocata, senza curarsi di contestare, invece, la valenza ostativa dei precedenti specifici contestati, i quali escluderebbero, a parere del giudicante, la occasionalità del comportamento. La doglianza difetta quindi della necessaria specificità estrinseca. 4. Il terzo motivo è inammissibile.
4.1. Ed infatti, il motivo di appello inerente alla omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con altra pena sostitutiva era inammissibile in ragione della sua generica formulazione. Il Collegio rileva in proposito che l’inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01). Va ribadito che - in linea con quanto si è pacificamente ritenuto in riferimento alle «sanzioni sostitutive» disciplinate dall'originario art. 53 legge n. 689 del 1981- la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558). Principio, questo, trasponibile anche alle nuove «pene sostitutive», atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al citato art. 133, puntualmente richiamato anche dall'attuale tenore dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090). Questa Corte (Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902 – 01, in motivazione) ha anche affermato che, poiché i presupposti per l'adozione di una pena sostitutiva restano comunque legati ad un giudizio prognostico positivo da rendere facendo leva sugli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., grava sul ricorrente «l’onere di precisare quali fossero gli elementi, pretermessi nel caso dai giudici del merito, utili ad una positiva delibazione della sollecitazione in tal senso veicolata con le conclusioni rese in sede di appello», principio applicabile anche al caso in cui, nei motivi di appello si sia censurata 3 l’omessa applicazione di una pena sostitutiva da parte del primo giudice. La giurisprudenza di legittimità ha anche sostenuto (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 – 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460 - 01) l’obbligo, a pena di inammissibilità, di formulare, nell'atto di gravame, «una specifica e motivata richiesta di applicazione delle pene sostitutive, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello» (in motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta). L’unico precedente in senso difforme (Sez. 2, n. 15129 del 07/02/2024, C., Rv. 286233 - 01) secondo cui l’applicazione della pena sostitutiva «rientra nei poteri ufficiosi del giudice e la richiesta difensiva di prima istanza risulta essere una mera sollecitazione di detto potere, sicché non può considerarsi inammissibile anche se generica, alla stregua di altri benefici concedibili d'ufficio come la sospensione condizionale della pena», non può essere condiviso, in quanto il passaggio da un sistema di «sanzioni» sostitutive a un sistema di «pene» sostitutive, e quindi di pene «principali», ancorché irrogate in seconda battuta, determina, esattamente come la richiesta di applicazione di circostanze, l’obbligo di specificare le ragioni che sostengono la domanda ai sensi dell’articolo 581 cod. proc. pen., mentre non può essere applicata analogicamente la giurisprudenza in tema di «benefici», che sono estranei alla sanzione in sé.
4.2. Nel caso in esame, l’atto di appello conteneva una assolutamente aspecifica richiesta di applicazione di tali pene sostitutive, genericamente indicate, per il cui riconoscimento si deduceva in modo apodittico la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi e l’assenza di motivi ostativi, senza contenere l’indicazione né della pena sostitutiva richiesta né del consenso prestato (da parte dell’imputato o del procuratore speciale) alla esecuzione di eventuali obblighi di facere. Consenso che – come risulta dalla sentenza impugnata - non risulta essere stato prestato neppure all’udienza di discussione del 23 ottobre 2025 (dove il difensore di fiducia risultava assente ed è stato sostituito da difensore d’ufficio prontamente reperibile). La richiesta, dunque, era priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, carenza che ne determinava sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito. Questa Corte ritiene infatti pacificamente inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello generico, poiché i motivi generici restano viziati da 4 inammissibilità «originaria», quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01). Ne consegue la irrilevanza della omessa risposta da parte della Corte d’appello sulla richiesta formulata nell’atto di impugnazione per difetto di interesse, in quanto nessun effetto favorevole l’imputato potrebbe conseguire dall’annullamento della sentenza impugnata. 5. Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 14/05/2015 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato AL De CA alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all’articolo 648, comma secondo, cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento ricorre il De CA.
2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita dei DVD abusivamente riprodotti e alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 15054 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 08/04/2026 stessa possibilità che l’imputato avesse egli stesso proceduto alla loro riproduzione.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’articolo 20- bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ritiene (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li, Rv. 277594 - 01) che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità). Nel caso in esame, tuttavia, l’imputato si limita a prospettare in modo meramente esplorativo e senza addurre alcun elemento di prova in tal senso, la possibilità che egli abbia concorso nella duplicazione dei supporti in ragione della estrema facilità della relativa procedura. Va in proposito rammentato che, nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). La presente doglianza difetta, in tutta evidenzia, della necessaria specificità ed è conseguentemente inammissibile. 3. Il secondo motivo è del pari inammissibile. La Corte territoriale esclude che sussista, sotto il profilo soggettivo, la possibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato, argomentando ex art. 131-bis, comma 4, cod. pen. (secondo cui la particolare tenuità va esclusa se l’imputato ha commesso «più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»). Il motivo di ricorso, anche qui genericamente, si limita a ritenere che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare gli altri elementi previsti dalla norma invocata, senza curarsi di contestare, invece, la valenza ostativa dei precedenti specifici contestati, i quali escluderebbero, a parere del giudicante, la occasionalità del comportamento. La doglianza difetta quindi della necessaria specificità estrinseca. 4. Il terzo motivo è inammissibile.
4.1. Ed infatti, il motivo di appello inerente alla omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con altra pena sostitutiva era inammissibile in ragione della sua generica formulazione. Il Collegio rileva in proposito che l’inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01). Va ribadito che - in linea con quanto si è pacificamente ritenuto in riferimento alle «sanzioni sostitutive» disciplinate dall'originario art. 53 legge n. 689 del 1981- la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558). Principio, questo, trasponibile anche alle nuove «pene sostitutive», atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al citato art. 133, puntualmente richiamato anche dall'attuale tenore dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090). Questa Corte (Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902 – 01, in motivazione) ha anche affermato che, poiché i presupposti per l'adozione di una pena sostitutiva restano comunque legati ad un giudizio prognostico positivo da rendere facendo leva sugli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., grava sul ricorrente «l’onere di precisare quali fossero gli elementi, pretermessi nel caso dai giudici del merito, utili ad una positiva delibazione della sollecitazione in tal senso veicolata con le conclusioni rese in sede di appello», principio applicabile anche al caso in cui, nei motivi di appello si sia censurata 3 l’omessa applicazione di una pena sostitutiva da parte del primo giudice. La giurisprudenza di legittimità ha anche sostenuto (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 – 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460 - 01) l’obbligo, a pena di inammissibilità, di formulare, nell'atto di gravame, «una specifica e motivata richiesta di applicazione delle pene sostitutive, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello» (in motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta). L’unico precedente in senso difforme (Sez. 2, n. 15129 del 07/02/2024, C., Rv. 286233 - 01) secondo cui l’applicazione della pena sostitutiva «rientra nei poteri ufficiosi del giudice e la richiesta difensiva di prima istanza risulta essere una mera sollecitazione di detto potere, sicché non può considerarsi inammissibile anche se generica, alla stregua di altri benefici concedibili d'ufficio come la sospensione condizionale della pena», non può essere condiviso, in quanto il passaggio da un sistema di «sanzioni» sostitutive a un sistema di «pene» sostitutive, e quindi di pene «principali», ancorché irrogate in seconda battuta, determina, esattamente come la richiesta di applicazione di circostanze, l’obbligo di specificare le ragioni che sostengono la domanda ai sensi dell’articolo 581 cod. proc. pen., mentre non può essere applicata analogicamente la giurisprudenza in tema di «benefici», che sono estranei alla sanzione in sé.
4.2. Nel caso in esame, l’atto di appello conteneva una assolutamente aspecifica richiesta di applicazione di tali pene sostitutive, genericamente indicate, per il cui riconoscimento si deduceva in modo apodittico la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi e l’assenza di motivi ostativi, senza contenere l’indicazione né della pena sostitutiva richiesta né del consenso prestato (da parte dell’imputato o del procuratore speciale) alla esecuzione di eventuali obblighi di facere. Consenso che – come risulta dalla sentenza impugnata - non risulta essere stato prestato neppure all’udienza di discussione del 23 ottobre 2025 (dove il difensore di fiducia risultava assente ed è stato sostituito da difensore d’ufficio prontamente reperibile). La richiesta, dunque, era priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, carenza che ne determinava sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito. Questa Corte ritiene infatti pacificamente inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello generico, poiché i motivi generici restano viziati da 4 inammissibilità «originaria», quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01). Ne consegue la irrilevanza della omessa risposta da parte della Corte d’appello sulla richiesta formulata nell’atto di impugnazione per difetto di interesse, in quanto nessun effetto favorevole l’imputato potrebbe conseguire dall’annullamento della sentenza impugnata. 5. Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5