Sentenza 7 novembre 2018
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente collegato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di mancata osservanza dell'ordine prefettizio di espulsione, che aveva valutato esclusivamente il comportamento serbato dal ricorrente in occasione di un diverso episodio di furto, altresì ascritto all'imputato, ma in relazione al quale non era stata applicata la misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2018, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
ACR 026 19-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati Sent. n. sez. 2232/18 -Presidente - Fausto Izzo CC 7/11/2018 Andrea Montagni Ugo Bellini -Cons.Relatore- N.R.G. 24350/2018 Giuseppe Pavich Daniela Dawan ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IC ER LA nato a [...] il [...] Avverso la ordinanza 7.5.2018 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 9.5.2018, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente IC ER tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale sofferta dalla data del 11 Dicembre 2009 al 30.6.2010 in relazione a ipotesi di cui all'art. 14 comma 5 bis D.Lgs. 286/98 in ragione della mancata osservanza dell'ordine 1 Jeell prefettizio di espulsione, contestazione dalla quale veniva definitivamente assolto dalla Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza di primo grado perché il fatto non costituisce reato.
2. Assumeva il giudice distrettuale che la vicenda relativa alla inottemperanza dell'ordine di espulsione era intimamente legata all'episodio di furto di materiale ferroso in relazione al quale era stato fermato unitamente ad altra persona e rispetto al quale lo stesso aveva fornito giustificazioni che erano risultate smentite dal proprietario del cantiere ove il materiale era stato prelevato. Ai fini del riconoscimento della tutela indennitaria riteneva la irrilevanza del fatto che la custodia fosse stata disposta per la violazione dell'ordine di espulsione e non per il reato di furto, in quanto le condotte trovavano fondamento in un unitario contesto antidoveroso, ponendosi in una inscindibile relazione di pregiudizialità, laddove l'accertamento del reato per cui era stata disposta la cautela era scaturito all'esito del fermo per il reato di furto, che ne aveva rappresentato l'indice di emersione, così che la condotta antidoverosa e AC del ricorrente era idonea a integrare ipotesi di colpa grave tale da escludere la riparazione anche in relazione al titolo per cui era stata disposta e mantenuta la cautela.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, IC ER deducendo violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell'accertamento del rapporto tra la condotta del ricorrente e il provvedimento restrittivo, evidenziando l'assoluta estraneità degli elementi posti a fondamento della esclusione della riparazione rispetto al titolo custodiale relativo alla inottemperanza ad un ordine di espulsione, in quanto le condotte predatorie non avevano ancora avuto una pronuncia giudiziale definitiva. Sotto questo profilo lamentava ulteriore profilo di contraddittorietà nelle argomentazioni del giudice distrettuale atteso che gli stessi elementi posti a fondamento di una asserita condotta colposa, quali il possesso del materiale ferroso e le giustificazioni fornite al riguardo si riferivano appunto a fattispecie di reato non ancora decisa con sentenza definitiva in relazione al quale non poteva essere anticipato alcun giudizio in termini di colpa, ben potendo risultare smentite le circostanze assunte come sintomo di colpa con la pronuncia definitiva.
4. A fronte delle conclusioni del PG che chiedeva il rigetto del ricorso la difesa dell'IC depositava memoria difensiva di replica. 2 quell CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).
2. L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa e conseguentemente - idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit", secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, 3 UL ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).
3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).
4. Ciò premesso il giudice territoriale non pare essersi conformato a tali principi, con particolare riferimento ad una corretta verifica della incidenza Jell delle asserite condotte colpose sulla adozione della cautela in relazione a ipotesi delittuosa da cui il ricorrente veniva successivamente assolto.
4.1 Invero il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., e pertanto nel diverso piano prognostico che sovraintende la regola del giudizio riparatorio, tutti gli aspetti della condotta tenuta dall'IC in sede di indagini preliminari, non trascurando la circostanza che, a fronte di un arresto per reato di furto (rispetto al quale il ricorrente deve essere ancora giudicato definitivamente) la imposizione della cautela si riferiva alla inosservanza di ordine di espulsione, laddove il comportamento ostativo risulta valutato esclusivamente in relazione al delitto di furto.
4.1.1 All'uopo deve essere ribadita la giurisprudenza del S.C. che impone al giudice della riparazione di valutare la colpa grave in relazione a condotta potenzialmente idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria con specifico riferimento al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.IV, 23.4.2015, Dentice, Rv.264318) o comunque in relazione a condotta potenzialmente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva (sez.IV, 29.5.2014, Agostino, Rv.260306), come nel caso in cui dall'esame degli atti investigativi emerga il coinvolgimento del ricorrente in episodi diversi, ma della stessa specie per cui risulta adottato il titolo cautelare (sez.IV, 26.9.2017, D'Urso, Rv.271039).
4.2 Orbene nel caso in esame manca qualsiasi collegamento, materiale o funzionale, tra il reato per cui è stata disposta la cautela (inosservanza all'ordine prefettizio di espulsione) e l'azione furtiva che costituisce il mero presupposto di fatto dell'accertamento della presenza dello straniero in territorio italiano in violazione del provvedimento di allontanamento, laddove la indagine per il reato di furto con conseguente arresto dell'IC ha rappresentato la mera occasione e non certo la causa dell'accertamento della trasgressione. Al contempo va rilevato come le due condotte antidoverose risultino del tutto separate, anche dal punto di vista cronologico, offendano distinti beni giuridici e non presentino alcuna relazione oggettiva che ne giustifichi la riunione in un unico procedimento, così da doversi escludere che il compendio indiziario assunto dall'autorità in relazione al delitto di furto, ancora da decidere, possa essere impiegato per colorare di antidoverosità l'azione dell'IC con riferimento al diverso reato (di mera condotta) rappresentato dalla inosservanza di un ordine dell'autorità amministrativa. julk 5 4.2 Va poi sottolineato, come correttamente lamentato nei motivi di ricorso che ai fini dell'accertamento della causa ostativa alla riparazione devono essere considerati i comportamenti extra processuali che non siano risultati esclusi nel giudizio di merito. Invero il giudice della riparazione ai fini della esclusione della riparazione per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili, ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.IV, 15.9.2016, Piccolo Rv.268238; 24.11.2017, Ferdico, Rv. 271580).
4.2.1 Orbene nel caso in esame la valutazione in termini di gravità indiziaria della violazione dell'art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98 prescinde totalmente dalla ricorrenza di precedenti penali a carico del reo e, soprattutto dal comportamento serbato dal ricorrente in occasione di un episodio di furto, potendo semmai tali elementi assumere rilievo ai fini della ricorrenza e della graduazione delle esigenze cautelari, ma giammai incidere sulla stessa ricorrenza del fatto reato. D'altra parte non essendosi ancora esaurito giudizio relativo alla contestazione del reato di furto nei confronti dell'IC, risulta illogica la operazione con cui il giudice distrettuale utilizza elementi indizianti di tale fattispecie, suscettibili di essere neutralizzati o ritenuti inutilizzabili nell'ambito di tale giudizio, non ancora esauritosi, a sostegno della esclusione della riparazione.
4.3 Va infine evidenziato che non è sufficiente ai fini riparativi che la condotta processuale dell'indagato sia suscettibile di essere valutata, per la sua falsità o reticenza, come scorretta o AC (come ipotizzato dalla Corte di Appello di Roma), ma è essenziale che la stessa si inserisca etiologicamente nel procedimento logico dell'autorità giudiziaria determinando una falsa apparenza di reità che conduce all'adozione, ovvero, al mantenimento della cautela e quindi che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (sez. IV, 10.3.2000, Revello, Rv.216479).
4.4 Il giudice della riparazione sul punto ha omesso di valutare se vi sia stata incidenza causale tra il contributo dichiarativo dell'indagato, ipotizzato come AC (sebbene inserito in un contesto di antodoverosità che deve ancora essere accertato con sentenza definitiva) e la adozione della cautela in relazione a tutt'altra fattispecie criminosa, tenuto altresì conto del 6 bull complessivo patrimonio indiziario posto a fondamento della cautela, poi svalutato dal giudice dell'assoluzione.
5. L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento processuale od extra processuale dell'IC improntato a grave negligenza ovvero a inescusabile leggerezza in relazione al reato per cui è stata disposta la cautela, quanto in relazione alla verifica se una condotta di tale guisa, in combinazione con il patrimonio indiziario esistente al momento dell'adozione della misura, potesse ritenersi causalmente efficiente all'adozione o al mantenimento della cautela.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.11.2018. Il Presidethuly Il consigliere estensore Ugo Bellini Fausto Izzo ор Bellin DEPCOTATO IN CANCELLERIA oggi,21 GEN 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irche Caliendo 7