Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
La circostanza attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, con riferimento all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., è compatibile con l'aggravante della premeditazione, in quanto presuppone un rapporto di supremazia, che non incide sulla capacità di intendere e di volere del soggetto debole e che, quindi, non esclude quella particolare intensità del dolo propria della premeditazione, a meno che non si verifichi in concreto l'assoluta estemporaneità dell'adesione al proposito criminoso del concorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2015, n. 6578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6578 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
6 5 7 8/ 1 6 6578 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.785/2015- MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - Dott. - Consigliere - MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE N. 41720/2014 - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nei confronti di: & NE EO N. IL 04/05/1968 MORETTI YLENIA N. IL 27/06/1990 inoltre: NE EO N. IL 04/05/1968 MORETTI YLENIA N. IL 27/06/1990 . avverso la sentenza n. 23/2013 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 19/03/2014 : visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal ! Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. CANEVELLI che ha concluso per il del ricorso прито Jel Procuratore quenale presso la conic di appello di Boloque;
il upent del wens del procenti. I annullamento con zinco della sentenzé жибеге imjupare himſement of puidizio di comprosoy l'annullamento riferimento al ricomant zonen e it rigento vel uso del ons di delle ancoranze : com Колей риенттиятно; Udito, per la parte civile, l'Avv. So √. MIARI Uditi(difensorAvv.So 9. CALARESU, for YORGET, de le due Il expert del corso del Procuratore querale e l'eccoplant dal бешеcorso well infere delle foquia omifile. + RITENUTO IN FATTO 1. All'esito del giudizio abbreviato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in data 23.4.2013, condannava TT TI e EN RE - esclusa la circostanza aggravante dei motivi futili e riconosciute al primo le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 114, terzo comma 3 cod. pen., ritenute equivalenti alle residue aggravanti rispettivamente alla pena di - anni sedici e a quella di anni trenta di reclusione in relazione al reato di concorso in omicidio premeditato per avere cagionato la morte di RE LF, padre dell'imputata e GN dell'imputato, attinto da un colpo di fucile cal. 12 dallo TI con la partecipazione morale e materiale della nipote EN, il 20 luglio 2011. La Corte di assise di appello di Bologna con la sentenza del 19.3.2014 riformava parzialmente la predetta decisione riconoscendo alla RE le circostanze attenuanti : generiche con giudizio di equivalenza e rideterminava la pena inflitta alla imputata in • anni sedici di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. } .
2. La Corte di secondo grado premetteva che il fatto materiale e la attribuibilità dello stesso allo TI risultano pacificamente accertati per come : indicato dal primo giudice nella sentenza richiamata, in specie con riferimento alle dichiarazioni confessorie ed accusatorie rese dallo TI agli investigatori ed in sede di interrogatorio di garanzia, nonché, a quanto accertato in ordine alle precedenti vicende relative ai rapporti dell'imputata con il padre;
in particolare, con riferimento all'episodio di aggressione subito da RE LF 1'8.1.2010 per il quale RE EN aveva patteggiato la pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio ed altro. Lo TI inizialmente aveva dichiarato di non avere intenzione di uccidere il GN, ma solo di intimorirlo in ragione delle ingiurie che questi gli aveva rivolto avendo scoperto che aveva una relazione con la figlia che all'epoca si trovava detenuta agli arresti domiciliari presso l'abitazione dello TI e della moglie, sorella del RE. Aveva dichiarato, inoltre, di avere saputo dalla ragazza che aspettava un bambino da lui e di aver deciso di aggredire il GN all'insaputa di EN, circostanze che aveva ribadito anche nell'interrogatorio di garanzia. Successivamente l'imputato aveva riferito che la ragazza aveva manifestato ripetutamente la volontà di uccidere il padre, progetto che aveva cercato di realizzare con la complicità di estranei che le avevano chiesto elevati compensi;
quindi, prospettandogli la prosecuzione della relazione, lo aveva convinto ad uccidere il padre, concordando nei particolari le modalità dell'azione. Tale versione lo TI aveva ribadito e precisato anche in un successivo interrogatorio. 3 t L'imputata, pur ammettendo la relazione con lo zio, aveva negato di aver detto allo TI di essere incinta e di averlo indotto ad uccidere il padre con il quale, dopo l'episodio pregresso, i rapporti erano tornati buoni.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Bologna ed i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
3.1. Il ricorso del Procuratore generale è limitato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla RE relativamente alle quali denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Afferma che i criteri della giovane età e del contesto parentale sono errati ed elusivi della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen.. Proprio in base alle valutazioni contenute nella sentenza la giovane età dell'imputata costituisce indice di elevatissima capacità criminale, visto che nell'arco di circa diciotto mesi aveva tentato due volte di uccidere il padre. Quindi, il riconoscimento delle circostanze si pone in contrasto con le argomentazioni della sentenza, in particolare, quanto alla significativa intensità del dolo ed al fatto di avere indotto alla esecuzione del delitto una persona debole e psicologicamente fragile e condizionabile. Rileva la illogicità della mancata diversificazione della pena, tenuto conto che la е этого АЛ RE risponde di due aggravanti ed una sola circostanza attenuante, mentre lo TI ep ď 2 ☑una unica aggravante e di due circostanze attenuanti.
3.2. TI TT, a mezzo del difensore di fiducia, denuncia in primo luogo, il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione. In specie, deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla compatibilità tra la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 114 terzo comma cod. pen., e l'aggravante in esame, avendo i giudici di merito ritenuto . dimostrato che la RE ha determinato l'imputato a commettere il delitto che egli non avrebbe mai commesso e a compierlo ad ogni costo, mediante diabolica e subdola pressione e ricatti psicologici, quindi, senza lasciare alcuno spazio alla determinazione del ricorrente. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla entità della pena, determinata nella stessa misura di quella inflitta alla RE, nonostante il ruolo indocho diverso del coimputati e che la RE abbia determinato il ricorrente alla commissione del delitto.
3.3. A mezzo del difensore di fiducia, la RE con il primo motivo, articolato in più punti, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione avuto riguardo alla valutazione della prova della responsabilità ed, in particolare, della chiamata in correità dello TI. ! Lamenta che le dichiarazioni, palesemente contraddittorie, rese nei diversi interrogatori non sono state sottoposte al triplice vaglio di credibilità, attendibilità intrinseca e presenza di riscontri esterni, sovrapponendo i piani di valutazione, in violazione dei criteri più volte affermati dalla Corte di legittimità a partire dalle Sez. U. del 21.10.1992, Marino. Non si può affermare che lo TI sia persona credibile, atteso che, peraltro, è portatore di interesse a mentire per ottenere un trattamento favorevole;
né si può stabilire arbitrariamente a quali dichiarazioni credere. Assume che l'attendibilità intrinseca è stata fondata sulla ritenuta circostanza che il coimputato sia stato plagiato dalla ricorrente e lamenta che i giudici di merito non hanno valutato il testo integrale della dichiarazioni, bensì, i verbali riassuntivi in atti, omettendo di considerare alcune circostanze rilevanti come il carattere suggestivo delle domande, le sollecitazioni, le contraddizioni;
tanto anche tenuto conto che lo TI è stato ritenuto uomo debole e suggestionabile. Assume che la valutazione delle dichiarazioni è stata fortemente condizionata dalle vicende precedenti relative ai rapporti tra la ricorrente ed il padre ed, in specie, dal patteggiamento per il reato di tentato omicidio commesso in concorso con la madre in danno del padre. Contesta la rilevanza del contenuto dei colloqui intercettati ai fini della individuazione di riscontri esterni alla dichiarazioni del coimputato, lamentando la scarsa comprensibilità in ragione del dialetto usato ed affermando che con elevata probabilità i conversanti sapevano di essere intercettati. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la configurabilità del concorso morale e materiale nell'omicidio commesso dallo TI, assumendo che la prova è stata fondata in gran parte sulla responsabilità della ricorrente per gli episodi precedenti del 2010 e che è stato indistintamente ritenuto il concorso morale e materiale nella condotta dello TI senza indicare quale sia stato il contributo causale della ricorrente, se non il fatto di desiderare la morte del padre. Afferma che la tesi della induzione dello TI all'azione omicida è contraddetta dalla circostanza che quest'ultimo nei giorni precedenti al fatto aveva avuto una accesa discussione con la vittima che aveva scoperto la relazione del GN con la figlia, valido movente. Pone, altresì, in dubbio che il contenuto della consulenza di parte acquisita possa dimostrare la condizione di deficienza psichica dello TI, lamentando la mancanza di contraddittorio sul punto e rilevando la difficoltà di provare la determinazione di una condotta da parte di un altro soggetto. Sotto il profilo materiale del concorso rileva che gli atti smentiscono che la ricorrente abbia facilitato o agevolato l'esecuzione dell'omicidio indicando il luogo e le modalità dell'azione, posto che lo TI è un cacciatore esperto e la ricorrente non ha mai adoperato armi. Con autonomo motivo conclusivo denuncia la violazione del principio della 5 affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio non essendo state neppure prese in considerazione le molteplici ipotesi alternative alla tesi accusatoria e la possibilità che lo TI avesse autonomamente deciso di uccidere il RE che ostacolava la relazione con la figlia. Infine, lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla configurata circostanza aggravante della premeditazione, fondata esclusivamente sui precedenti fatti commessi della ricorrente nei confronti del padre, senza considerare il recupero di buoni rapporti tra i predetti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Procedendo dall'esame del ricorso della RE, il Collegio ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia sia effettiva e non meramente apparente;
che non sia manifestamente illogica>>, ossia risulti sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
che non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
che non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso in una valutazione di carattere necessariamente unitario e globale sulla reale esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. E d'altro canto, perché sussista il vizio di motivazione non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo t interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. La verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dalla ricorrente deve essere effettuata, peraltro, tenendo conto della sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambi i giudizi di merito secondo linee logiche e giuridiche • befodiesteras beast- ✓ pienamente concordanti di tal che – sulla base di un consolidato indirizzo della -giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda formando un complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez.U., 04/02/1992, Ballan;
Sez. 1, 21/03/1997, Greco;
Sez. 1, 04/04/1997, Proietti). Esaminate in quest'ottica devono ritenersi infondate la censure mosse con il primo motivo del ricorso della RE relativamente alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato TI. La Corte di appello ha ripercorso gli argomenti del primo giudice in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie dello TI che ha ritenuto di confermare all'esito dell'esame dei rilievi difensivi, dando atto che le circostanze riferite dallo TI in ordine alla partecipazione della ragazza sono lineari, specifiche e difficilmente riconducibili a calunnie, evidenziando, altresì, come abbia indicato in maniera chiara e plausibile il movente della condotta e le ragioni per le quali la ragazza era riuscita ad indurlo a porre in essere l'azione delittuosa. Ha valutato anche che nelle prime dichiarazioni lo TI, pur non coinvolgendo la ragazza, aveva riferito che EN non si era mai pentita delle precedenti aggressioni al padre in ragione delle quali si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, ed ha ritenuto, d'altro canto, logicamente spiegabile che l'imputato avesse maturato col tempo la scelta di raccontare compiutamente i fatti coinvolgendo la RE, anche in considerazione della personalità dello TI come descritta dal consulente di parte - dotato di - scarse capacità cognitive e palesemente vulnerabile (pp. 64, 69, 71). Immune da vizi logici è, altresì, la considerazione della Corte di appello che, valorizzando anche i rapporti pregressi con la vittima, ha ritenuto del tutto irragionevole la tesi che lo TI si fosse determinato ad uccidere il GN a causa della discussione che aveva avuto con questi in seguito alla scoperta della relazione sentimentale con la figlia (p.55-56). Ancora, la tesi difensiva secondo la quale la ragazza aveva da tempo abbandonato il suo progetto di uccidere il padre è stata ritenuta infondata evidenziando che l'imputata aveva affermato per la prima volta in sede di interrogatorio che le ragioni dei suoi contrasti con il padre erano di natura economica e che lo scontro si era risolto molto tempo prima (p. 61-62). La valutazione dei giudici di merito risulta, all'evidenza, conforme ai principi richiamati dalla ricorrente in ordine al vaglio di credibilità ed attendibilità intrinseca del coimputato chiamante in correità che richiede il prudente apprezzamento del giudice finalizzato a verificare se sia intrinsecamente attendibile con riferimento alla spontaneità, genuinità, disinteresse, costanza e logica interna del racconto. Del tutto aspecifica e priva di autosufficienza è, poi, la doglianza in ordine al mancato esame delle dichiarazioni in forma integrale, non avendo la ricorrente indicato quali siano le asserite domande suggestive o le sollecitazioni al dichiarante che ne avrebbero inquinato la genuinità e non avendo neppure allegato i verbali delle dichiarazioni. Allo stesso modo, non trova alcun fondamento la censura relativa alla valutazione dei riscontri oggettivi esterni alle dichiarazioni dello TI sulla MO & quale pure la Corte di appello ha esaminato tutte le deduzioni dell'appellante. E' stato esaminato il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere dalle quali i giudici di merito hanno inferito l'ammissione dell'imputato delle proprie responsabilità e di quelle della nipote (p. 66-71). Le doglianze della ricorrente sullo specifico punto, invero, si palesano generiche, quanto alla asserita probabilità che i conversanti sapessero di essere intercettati e prive di autosufficienza in ما ordine alla scarsa comprensibilità in ragione dell'uso del dialetto in mancanza di indicazione delle parti ritenute non comprensibili e di allegazione delle conversazioni. Gli episodi aggressivi commessi dalla RE in danno del padre nel 2010 - che la Corte di appello ha ripercorso (p. 73-77) - sono stati compiutamente ed argomentatamente considerati più che riscontri, elementi di prova coerenti, tenuto conto delle evidenti affinità, in ordine al coinvolgimento della predetta nel fatto avvenuto a luglio 2011. La marginalità delle dichiarazioni della testimone RE OM, moglie dello TI e sorella della vittima, è sorretta da adeguata motivazione. La sentenza impugnata si sottrae, quindi, alle censure che le sono state mosse perché, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni ed ancorata alle circostanze di fatto acquisite nel processo ha ritenuto che gli elementi di prova, complessivamente valutati, idonei ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputata in ordine all'omicidio del padre in concorso con lo TI;
il contributo causale della ricorrente risulta palese alle luce delle predette valutazioni, sia quanto alla elaborazione de progetto omicida, sia quanto alla concerta attuazione. Le osservazioni critiche della ricorrente relative al contenuto della consulenza di parte in ordine alla personalità dello TI non sono supportate da idonea allegazione ed i rilievi sulla mancanza di contraddittorio sono manifestamente infondati, atteso che la consulenza è stata regolarmente acquisita nel rito abbreviato condizionato, per quel che riguarda l'imputato, alla predetta prova nel quale, contestualmente, anche la ricorrente : ha chiesto il giudizio abbreviato. Il riferimento della ricorrente a molteplici ipotesi alternative rende inammissibile il : 8 motivo del ricorso quanto alla corretta applicazione del principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio che implica la prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, rv. 259204). Del resto, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non può essere utilizzato nel giudizio di legittimità per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto come nel caso di specie - di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, rv. 261600). La ricorrente, infine, chiede una non consentita rivalutazione in questa sede della sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione a fronte della corretta e compiuta motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto di condividere la valutazione del primo giudice (p.80-81), rilevando che, certamente, il progetto omicidiario era stato condiviso dai due imputati. Il ricorso proposto dalla RE deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, altresì, alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili RE ON e SI AT che, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai valori medi dei parametri generali, si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge, e dalla parte civile RE OM che si liquidano in euro 1.900, oltre accessori di legge, da corrispondere a favore dello Stato.
2. Anche il ricorso dello TI, ad avviso del Collegio, deve essere rigettato per infondatezza delle censure. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'adesione del ricorrente ai radicati propositi criminosi della RE dei quali è stato provato avere piena dhe un fezione conoscenza, comporta la estensione della circostanza aggravante (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, rv. 237866; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, rv. 262383), indipendentemente dalla occasionalità del momento consumativo del reato che non esclude la configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione (Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, rv. 239233), se non quando l'occasionalità del momento di consumazione appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione (Sez. 1, n. 45466 del 28/10/2008, Caleffi, rv. 242332; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, rv. 265149). I giudici di merito hanno fatto, altresì, corretta applicazione dei principi di diritto escludendo la incompatibilità in astratto della riconosciuta circostanza g attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. con la premeditazione, rilevando che il plagio non incide sulla capacità di intendere e di volere del soggetto debole che è in grado di comprendere e di determinarsi e, quindi, non esclude la stabilità e persistenza del volere e del programma criminoso. Il fatto che il ricorrente sia stato indotto ad aderire al progetto delittuoso della coimputata perché debole e facilmente suggestionabile non è in contraddizione con la volontà di aderire al programma facendo propria la particolare intensità del dolo che caratterizza la premeditazione. La circostanza attenuante di cui all'art.114 terzo comma cod. pen. presuppone un rapporto di supremazia che però non esclude il dolo, né quella particolare intensità del dolo propria della premeditazione a meno che non si verifichi in concreto - cosa esclusa dai giudici di merito - l'assoluta estemporaneità dell'adesione al proposito criminoso del concorrente. In ordine al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla determinazione della entità della pena, la Corte di appello non è incorsa nel denunciato vizio di motivazione, avendo ritenuto corretto nel giudizio complessivo non diversificare il trattamento sanzionatorio per i due colpevoli, pur tenendo conto dei ruoli e delle condotte parzialmente diverse, pervenendo con argomenti logici ed ancorati ai fatti ad una valutazione di sostanziale equivalenza del disvalore dell'azione e dell'unico fine perseguito e realizzato.
3. Tali ultime considerazioni devono far ritenere infondati anche i rilievi del Procuratore generale in ordine alla determinazione della entità della pena inflitta alla RE. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto alla imputata le circostanze attenuanti generiche, superando la valutazione del primo giudice, senza eludere la valutazione della pervicacia del proposito delittuoso della mancanza di resipiscenza dell'imputata che aveva influenzato la volontà dello TI, valorizzando con adeguata motivazione la giovanissima età ed il contesto parentale, puntualmente descritto, in cui la ragazza ha vissuto che ha certamente condizionato sullo sviluppo della personalità. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi del Procuratore generale e degli imputati e condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali, nonché, RE EN anche alla GIUDIZIO refusione delle spese sostenute nel presente dalle parti civili RE ON e SI AT che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge, e dalla parte civile RE OM che si liquidano in euro 1.900, oltre accessori di 10 A legge, da corrispondere a favore dello Stato. Così deciso, il 15 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia La Posta Maria Cristina Siotto JURB مونه DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA