Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod. pen.), occorre fare riferimento al valore in sé della cosa sottratta e non al valore potenziale derivante dalla eventuale possibile utilizzazione degli oggetti rubati, posto che, in difetto di prova contraria, non può escludersi che la finalità del furto possa essere diversa da quella di commettere ulteriori reati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, ritenendo che, pur essendo assolutamente modesto il valore degli oggetti rubati (timbri appartenenti ad un ufficio comunale), tuttavia essi potessero essere utilizzati per commettere altri e più gravi reati contro la fede pubblica -, affermando che tale criterio non è idoneo ad escludere l'applicabilità dell'attenuante in esame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 48779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48779 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1841
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 039244/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UA EA N. IL 09/05/1967;
avverso SENTENZA del 04/06/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore dell'imputato avvocato Roberto Martire che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
UA ND è stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 16 luglio 2002, per avere sottratto al comune di Altavilla Milizia alcuni timbri.
La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 4 giugno 2003. In particolare la Corte di merito rigettava una richiesta di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale e respingeva la richiesta dell'appellante di riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella della speciale tenuità del danno. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione ND UA che deduceva tre motivi di impugnazione. Sono infondati, ed anzi ai limiti della ammissibilità, i primi due motivi di impugnazione, mentre parzialmente fondato, come si dirà, è il terzo motivo di gravame.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con la quale era stata rigettata la richiesta di riapertura parziale della istruttoria dibattimentale, nonché travisamento del fatto e violazione dei principi di valutatone della prova.
Il motivo è infondato quanto alla questione della riapertura della istruttoria ed è inammissibile nel resto.
La Corte di merito ha, infatti, ritenuto superflua la prova che nel 1999 vi era stato un trasloco degli uffici comunali e che un timbro per errore potesse essere, quindi, caduto nell'auto dell'imputato, che aveva partecipato alla operazione, per la semplice ragione che il furto dei cinque timbri, quattro dei quali rinvenuti in caso del UA ed uno nella sua autovettura, venne commesso nel 1995, come da denuncia di smarrimento di CO RE, dirigente comunale.
La motivazione della Corte di merito è ineccepibile ed ogni tentativo di ricostruire la vicenda in modo diverso è inammissibile, perché la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove compete in via esclusiva ai giudici di merito e tale valutazione se sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione logica e congrua, non è censurabile in sede di legittimità.
Inammissibile è la eccezione di travisamento del fatto e/o degli atti processuali: l'eventuale scarto esistente tra quanto emerga dagli atti e quanto ritenuto dal giudice, infatti, è eccepibile in sede di legittimità soltanto quando si traduca in un vizio della motivazione secondo lo schema delineato dalla sentenza a Sezioni Unite Dessimone del mese di aprile del 1997, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Del tutto generica è, poi, la censura che concerne la presunta violazione dell'articolo 192 c.p.p., perché il ricorrente ha denunciato il vizio, ma non ha specificato in concreto in che cosa esso potesse consistere.
Fatto è, comunque, che le prove sono state valutate correttamente dai giudici di merito, che hanno seguito le prescrizioni della norma citata e gli indirizzi della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione, quanto meno ai sensi dell'articolo 530 comma 2^ c.p.p.. Ora, prescindendo da una rinnovata ed inammissibile eccezione di travisamento del fatto e dal fatto che costituisce censura di merito una diversa ricostruzione dei fatti come prospettata dal ricorrente, va detto che la Corte di merito ha, come già detto, spiegato con precisione che si trattava di cinque timbri spariti dal comune nel mese di gennaio 1995 e rinvenuti in luoghi di privata dimora dell'imputato e che quest'ultimo all'epoca frequentava gli uffici comunali come LSU (lavoratore socialmente utile).
Alla luce di tali emergenze è chiaramente irrilevante che il UA non era un estraneo alla casa comunale e che poteva utilizzare i timbri;
tali circostanze ovviamente non lo autorizzavano ad impossessarsi di tali oggetti.
Gli ulteriori argomenti sul punto del ricorrente sono inammissibili, perché con essi si prospetta inammissibilmente una diversa ricostruzione dei fatti.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di merito ha, infatti, motivato il diniego facendo riferimento alla gravita indubbia dell'episodio criminoso e ai numerosi precedenti penali dell'imputato; la Corte ha quindi fatto buon governo dei criteri di cui all'articolo 133 c.p.. Appare, infine, fondato il motivo di impugnazione concernente il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 c.p.. La Corte di merito ha escluso tale attenuante perché, pur riconoscendo il valore assolutamente modesto degli oggetti rubati, ha ritenuto che gli stessi potessero essere utilizzati per commettere altri gravi reati contro la fede pubblica.
Ma tale giusta considerazione vale al fine di valutare la personalità dell'imputato e di graduare adeguatamente la pena, ma non certo per escludere la attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa che ha un valore oggettivo.
Ai fini dell'attenuante in discorso si deve, infatti, fare riferimento al valore in sè della cosa sottratta e non al potenziale valore derivante dalla eventuale possibile utilizzazione degli oggetti rubati e/o ricettati;
non può, invero, escludersi, in mancanza di prova contraria, che la finalità del furto possa essere diversa da quella di commettere ulteriori reati (vedi per un caso analogo di furto di moduli di assegni bancari in bianco, tra le altre, SS.UU. Pen. 7 luglio 1984, Del Pozzo, in Cass. Pen. 1985, 301, in Giust. Pen. 1985, 2^, 269, che ha riconosciuto l'attenuante in discussione). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio, dovendo la Corte di merito, in caso di riconoscimento dell'attenuante in discussione, operare il giudizio di comparazione con l'aggravante contestata, attività quest'ultima che compete ai giudici di merito.
È appena il caso di osservare che allo stato non è maturata la invocata estinzione del reato per prescrizione.
Il fatto contestato all'imputato - violazione degli articoli 624 e 625 n. 7 c.p. -, che è stato commesso il 16 gennaio 1995, comporta una pena nel massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione e, quindi, il termine prescrizionale è di anni dieci e di anni quindici con la interruzione certamente verificatasi nel caso di specie.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 c.p.; il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 c.p.;
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2004