Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 48779
CASS
Sentenza 2 dicembre 2004

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In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod. pen.), occorre fare riferimento al valore in sé della cosa sottratta e non al valore potenziale derivante dalla eventuale possibile utilizzazione degli oggetti rubati, posto che, in difetto di prova contraria, non può escludersi che la finalità del furto possa essere diversa da quella di commettere ulteriori reati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, ritenendo che, pur essendo assolutamente modesto il valore degli oggetti rubati (timbri appartenenti ad un ufficio comunale), tuttavia essi potessero essere utilizzati per commettere altri e più gravi reati contro la fede pubblica -, affermando che tale criterio non è idoneo ad escludere l'applicabilità dell'attenuante in esame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 48779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48779
    Data del deposito : 2 dicembre 2004

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