Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, è illegittima la decisione con cui il giudice di merito condanni l'Amministrazione finanziaria alle spese, pur dando atto che quest'ultima non aveva contestato l'ammissibilità della domanda di riparazione né aveva sostanzialmente resistito alla stessa, in quanto il privato può ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo solo rivolgendosi al giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2005, n. 43960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43960 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO SC - Presidente - del 28/09/2005
Dott. BRUSCO Carlo SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1610
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 18225/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
nei confronti di:
RG SC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 11 marzo 2004 emessa da Corte d'Appello di Cagliari;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Vincenzo Romis;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento;
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Cagliari riconosceva in favore di GI SC il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso sofferta in relazione ad un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" passata in giudicato. La Corte stessa condannava il convenuto Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite in favore del GI, dando peraltro atto che il Ministero stesso non aveva sostanzialmente resistito alla domanda. Nel merito, la Corte distrettuale sottolineava che la detenzione del GI, tratto in arresto nella ritenuta flagranza di reato concernente gli stupefacenti, era divenuta ingiusta allorquando in sede di udienza di convalida dell'arresto, il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva applicato la misura della custodia in carcere pur disponendo di tutti gli elementi (trascrizione delle intercettazioni telefoniche e insussistenza di altri elementi di accusa) idonei a rendere compatibile con l'estraneità del GI al reato (poi compiutamente e formalmente accertata con la sentenza di assoluzione) quella situazione di fatto che al momento dell'arresto non era invece apparsa sufficientemente chiara al punto da rendere legittimo l'arresto in presenza del "fumus delicti". Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sull'asserito rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere, per un verso, sussistente la colpa sinergica alla detenzione con riferimento all'arresto e, per altro verso, nell'escluderla poi in relazione all'applicazione della misura cautelare.
Ha altresì presentato gravame il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, duolendosi della condanna al pagamento delle spese di lite e deducendo l'erroneità di tale statuizione non essendovi stata opposizione alla richiesta di riparazione avanzata dall'interessato e non essendovi stata quindi soccombenza da parte dell'Amministrazione, dovendo considerarsi il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione "a contraddicono necessario" ma non "a carattere contenzioso necessario". Il difensore del GI ha presentato memoria contestando le argomentazioni di entrambi i ricorrenti, e prospettando anche la inammissibilità del gravame del Ministero dell'Economia e delle Finanze perché sottoscritto non da un Avvocato dello Stato bensì da un Procuratore dello Stato che, in quanto tale, a dire del difensore del GI, non sarebbe stato legittimato a proporre ricorso per Cassazione.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure.
La Corte di Appello ha accolto la domanda di equa riparazione presentata dal GI rilevando che "all'udienza di convalida... l'istante aveva protestato la propria estraneità alla vicenda, dichiarando di aver accompagnato con la propria autovettura, dietro sua richiesta, il cugino GI SE ad un appuntamento in campagna con tale FO BE, ignaro del fatto che il sacco di juta caricato in quell'occasione sul proprio autoveicolo contenesse sostante stupefacenti". La Corte stessa ha ritenuto accertata tale inconsapevolezza (la sent. di merito aveva assolto l'istante per non aver commesso il fatto): ha, precisamente, considerato legittimo l'arresto, giacché tale inconsapevolezza "non era assolutamente chiara" a quel momento, rilevando che invece, all'atto della applicazione della misura cautelare "il giudice aveva tutti gli elementi di valutazione... per ritenere il GI SC estraneo al traffico di stupefacenti".
La tesi del ricorrente P.G. - secondo cui, in sostanza, lo stesso comportamento che aveva legittimato l'arresto avrebbe dovuto essere assunto ad indice della sussistenza della colpa grave - è destituita di fondamento. Ed invero, sono diversi i presupposti per la convalida dell'arresto e per la imposizione di misura cautelare. Ha pregressamente già rilevato questa Suprema Corte che, in tema di convalida dell'arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l'indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380, 381 c.p.p., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali (Cass., Sez. 6^, n. 8029/2003; id., Sez. 6^, n. 49124/2003; id., Sez. 6^, n. 19011/2003; id., Sez. 4^, n. 46473/2003). In particolare, il controllo sulla legittimità dell'operato della Polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell'uso ragionevole del potere discrezionale riservato alla Polizia Giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione (Cass., Sez. 6^, n. 19011/2003; id., Sez. 6^, n. 8029/2003, cit.), senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Cass., Sez. 4^, 09/12/2000, Mateas). Viceversa ben altri sono i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare, richiedendosi, a tal fine, non un semplice "fumus" di colpevolezza bensì la sussistenza di un quadro indiziario con connotazione di gravità (oltre alle esigenze cautelari); ne deriva che non presenta alcun profilo di illogicità il percorso argomentativo seguito, nel caso di specie, dalla Corte territoriale laddove ha escluso la configurabilità di una condotta colposa a carico del GI, sinergica all'evento detenzione conseguente all'ordinanza cautelare, posto che, nel momento dell'emissione dell'ordinanza restrittiva il giudice disponeva di tutti gli elementi, acquisiti anche in virtù delle dichiarazioni a discolpa rilasciate dal GI in occasione dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, per definire e valutare compiutamente la posizione del GI stesso.
Passando all'esame del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del gravame dedotta (peraltro in maniera assolutamente assertiva, senza alcuna specifica argomentazione giuridica a sostegno) dal difensore del GI con riferimento alla legittimazione, per essere stato il ricorso proposto da un procuratore, e non da un avvocato, dell'Avvocatura dello Stato. Va sottolineato in proposito che non è neanche richiesto che l'avvocato dello Stato sia iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., posto che gli avvocati dello Stato sfuggono a questa preselezione in base alla disciplina derogatoria dettata dalla R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2 (cfr. Sez. 3, n. 2080/2000, imp.
Leggiadro, RV. 215524). A ciò aggiungasi che deve ritenersi venuta meno qualsiasi distinzione tra avvocato e procuratore a seguito dell'entrata in vigore della L. 24 febbraio 1997, n. 27 che ha soppresso l'albo dei procuratori legali.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte d'Appello ha posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione finanziaria, pur dando atto che la stessa non aveva contestato l'ammissibilità della domanda e che il convenuto non aveva sostanzialmente resistito alla domanda;
dagli atti si rileva poi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva anzi addirittura espressamente rappresentato - e, chiaramente, proprio ai fini delle opportune valutazioni del Collegio in ordine al carico delle spese - che, non contestando l'ammissibilità della domanda del GI, non avrebbe depositato la memoria di costituzione ex artt. 127, 316, 646 c.p.p.. Orbene detta statuizione è censurabile e deve essere conseguentemente cassata perché emessa in violazione delle norme e dei principi che regolano la materia. Nella giurisprudenza di legittimità è stato, infatti, ripetutamele puntualizzato che, pur nel caso di accoglimento dell'istanza di equa riparazione, le spese non vanno poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ove non vi sia stata opposizione da parte di questi (omettendo di costituirsi oppure costituendosi ma aderendo alle richieste dell'istante): e ciò sul rilievo che il privato può ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo solo rivolgendosi al giudice (così, "ex plurimis", Sez. 4, n. 1808/2000, imp. Vittucci ed altro, RV. 216485). L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla statuizione di condanna dello stesso Ministero dell'Economa e delle Finanze al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante. Sussistono giusti motivi per ritenere interamente compensate tra le parti private le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna dello stesso Ministero al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Dichiara interamente compensate fra le parti private le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005