Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU045 62 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA PIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Est. Presidente R.G.N. 4968/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 10540 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud. 01/10/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RE TI, TI IC, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio GIULIANO, che le rappresenta e dell'avvocato BOLOGNA all'avvocato GIUNTOLI SERGIO,unitamente difende 2001 giusta delega in atti;
3662 controricorrenti -1- avversO la sentenza n. 374/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 02/12/98 R.G.N. 279/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica i udienza del 01/10/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata in cancelleria il 25 maggio 1998, il Pretore di Pisa accertava che OL TI, dante causa delle attrici RE ed EN TI, versava nelle condizioni sanitarie per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento dal 1° febbraio 1995; condannava, di conseguenza, il Ministero dell'Interno all'erogazione della relativa prestazione, nonché lo stesso Ministero e quello del Tesoro - del pari convenuto in relazione alla domanda avente ad al pagamento delle oggetto codesto accertamento spese processuali. Il successivo appello di entrambe le Amministrazioni veniva rigettato dal Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 2 dicembre 1998. gravame osservava, inIl giudice del particolare e per quanto in questa sede ancora rileva, che doveva essere confermato il giudizio del pretore, tenuto conto della consistenza del quadro morboso riscontrato sulla persona del TI e del momento in cui esso si era manifestato in tutta la sua gravità. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono 3 i Ministeri dell'Interno e del Tesoro, sulla base di due motivi, cui resistono le parti private con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione. Le Amministrazioni ricorrenti contestano la rilevandoritenuta necessità dell'accompagnamento, che il CTU l'aveva affermata soltanto con decorrenza dallo stesso mese nel quale ebbe luogo la morte dell'interessato; che, nella specie, venivano in rilievo patologie prive del carattere permanente, delle quali anche la più grave ossia la neoplasia che determinò il decesso influiva, nel complessivo quadro morboso, non quoad valetudinem, ma quoad vitam;
che la sussistenza di un danno funzionale, rispondente ai requisiti posti dalle sopra citata norme, non era fondatamente desumibile dai soli elementi presuntivi costituiti dall'avanzata età dell'interessato e dalle sue precarie condizioni di salute, specie in forza del rilievo che l'ausilio dell'accompagnatore nei confronti di soggetti invalidi non può essere confuso con l'assistenza nei confronti di persone anziane, anche se ammalate. congiuntamente Le esposte censure possono violazione di esaminarsi, in quanto la dedotta legge è intrinsecamente connessa con la denuncia di vizi di motivazione, fondendosi entrambe nel rilievo di inadeguatezza dell'accertamento in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti posti dalla norma di previsione della provvidenza in contestazione. Esse non hanno fondamento. Premesso che la sentenza impugnata non nega che requisiti siano da identificare, comesiffatti esattamente si rileva da parte ricorrente, in esiti permanenti>> di infermità che comportino un danno funzionale>> di omologa consistenza temporale, la Corte Osserva che il giudizio del tribunale circa la concreta sussistenza dei medesimi. requisiti si uniforma, almeno nell'an, alle conclusioni del CTU;
e ciò esclude la necessità di una ulteriore giustificazione del relativo apprezzamento, in presenza di difese il cui contenuto si compendia nella sollecitazione di una diversa valutazione del medesimo quadro clinico esaminato dal detto consulente. E' sufficiente, infatti, richiamare al riguardo il consolidato principio per cui, nel caso in cui il giudice del merito fondi la propria statuizione sulle conclusioni del suo ausiliare, da un lato, i lamentati errori ○ lacune della consulenza tecnica configurano un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, solo se consistano in carenze deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche о scientificamente errate, e non già quando si tratti di semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della dall'altro lato, l'obbligo della parte;
e, motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. marzo 2001, n. 3519; Id., 21 febbraio 2001, n. 2486; Id., 11 gennaio 2000, n. 225; Id., 8 agosto 1998, n. 7806). Il giudice d'appello si è, invece, discostato dalle conclusioni del CTU per quanto concerne l'identificazione del momento a decorrere dal quale potevano ritenersi sussistenti le condizioni 6 suddette. Del che ha fornito esplicita motivazione, rilevando che già nel marzo 1995 si presentava un quadro abbondantemente devastato>> (età di anni ottantacinque, ischemia cerebrale, cardiopatia ischemica, diabete mellito), sul quale si innestò una neoplasia pacreatica segnalata da ittero, che, operata nel febbraio 1996, condusse a morte, in breve, il paziente>>; che il CTU aveva trascurato la risalenza di morbi assai gravi da tempo>>; che, in effetti, già nel maggio del 1994 il TI era stato colpito da fatti ischemici cerebrali che ne avevano determinato, fra l'altro, uno stato di emiparesi destra>>; che pertanto, appariva verosimile che la produzione del danno funzionale di livello tale da consentire l'erogazione dell'indennità in questione fosse avvenuta quanto meno, otto mesi dopo l'aggressione cerebrale>>, mentre inverosimile doveva ritenersi che un quadro costituito da affezioni tanto ingravescenti quanto irreversibili>> fosse apparso appena un mese prima>> del raggiungimento di siffatto livello. Questa motivazione soddisfa pienamente i requisiti di sufficienza e di coerenza. 7 Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio>>, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione giudice diassegnata dall'ordinamento al legittimità. Invero, il giudizio di fatto, come giudizio sull'esistenza di un determinato accadimento e, quindi, come giudizio di tipo storico, non controllabile in sé e per sé, ma solo sostituibile con un diverso giudizio, come, del resto, traspare dalla ratio che ispira il principio del doppio grado di giudizio. In quest'ottica risulta assolutamente estranea all'ambito del vizio di cui al cit. art. 360, n. 5, c.p.c., ogni possibilità per la Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso una propria autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Alla stregua di questi rilievi, è agevole 8 Osservare che, nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 cod. proc., poiché si infrangono sussistenza, nella sentenzacontro la palese impugnata, dei requisiti strutturali dell'argomentazione, anche alla luce del principio ripetutamente espresso da questa Corte con specifico riferimento al tema dell'identificazione del momento in cui possono ritenersi verificati gli effetti giuridicamente rilevanti di una determinata patologia. Al riguardo è stato, infatti, rilevato che è massima di esperienza idonea a sottrarsi al controllo di legittimità, nei sensi sopra esposti, quella per cui il momento suddetto che rileva ai decorrenza della prestazione fini della previdenziale non coincide con quello degli - accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione una condizione protratta nel tempo, rispetto alla quale è improbabile che intervenga nella fasel'accertamento tecnico iniziale, sicché tale momento Va acclarato dal giudice del merito non solo con l'accurata 9 valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, ma anche tenendo presente che, di norma, morbosi che evolvonoper processi progressivamente verso livelli sempre più gravi, lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore (Cass. 15 dicembre 2000, n. 15810). A fronte di questi rilievi, le censure di parte inammissibilmente si sostanziano nelricorrente ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo;
nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest'ultimo esaminate;
nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda litigiosa in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata;
nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore ○ minore gravità del quadro patologico accertato. Esse, dunque, incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità, giusta il consolidato principio (cfr., fra le 10 numerose altre conformi, Cass. 22 maggio 2001, n. 6975; Id., 23 aprile 2001, n. 5964; Id., 29 marzo 16 novembre 2000, n. 14858;2001, n. 4667; Id., Id., 7 novembre 2000, n. 14472; Id., 24 luglio 2000, n. 9716; Id., 10 maggio 2000, n. 6023; Id., 8 maggio 2000, n. 5806; 15 aprile, 2000, n. 4916; Id., 3 marzo 2000, n. 2404; ecc.), per cui spetta esclusivamente al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le risultanze istruttorie, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le medesime quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'una o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna delle Amministrazioni ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e dei relativi onorari, liquidati in lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), da distrarre agli avvocati Sergio Giuntoli e Giuliano Bologna, antistatari.
P.Q.M.
. La Corte rigetta il ricorso e condanna il (€ 6,71) ricorrente alle spese, in lire 13000 oltre 11 (€ 1291, 14) (duemilionicinquecentomila) per a lire 2.500.000 favore dei difensori onorari, da distrarre in antistatari. Così deciso in Roma il 1° ottobre ed il 22 novembre 2001. il Presidente:- Estensor ise. Trinke Cops extensore:Dill G alleria 28 MAR. 2002 DAY CELLIERS 3 3 0 1 5 A I . S D . S T , R A N O T A , ' L 3 L L A 7 L S - O E E B 8 - P D I S 1 I D I 1 S N N A E G E T S S O G O I G A P A E D M L E I O , T A A O T I D L R R T L I E S E I T D D G N O E E S R E 12