Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Il procuratore della Repubblica, che non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto di appello, proposto in materia cautelare, a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilità - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, perché solo le parti private ed i loro difensori hanno, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2010, n. 38504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38504 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/10/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1371
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 19928/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA GI N. IL 14/10/1980;
avverso l?ordinanza n. 1469/2009 TRIB. LIBERTA? di CATANZARO, del 25/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto l?annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Sirianni Domenico del foro di Crotone che ha chiesto l?annullamento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 25 febbraio 2010, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell?appello proposto dal pubblico ministero avverso l?ordinanza in data 12 dicembre 2009 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, fra gli altri, di MA SE per i delitti di rapina, ricettazione e detenzione e porto illegale di arma, ha applicato la misura stessa nei confronti del predetto. Propongono ricorso per cassazione i difensori i quali deducono vari motivi di impugnazione. Nel primo prospettano violazione dell?art.310 c.p.p., comma 2, in quanto l?atto di appello del pubblico ministero non sarebbe stato ritualmente presentato presso la cancelleria del tribunale del riesame, ma nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, nella specie giudice a quo. Si lamenta, poi, violazione dei parametri di delibazione probatoria e vizio di motivazione in ordine al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. Rievocando, infatti, i punti gia? focalizzati nella ordinanza reiettiva poi appellata, si lamenta che la individuazione dell?indagato da parte della persona offesa sia stata effettuata senza l?osservanza delle garanzie previste per la ricognizione di persona, inficiando l?attendibilita?
dell?atto. Si sottolineano, poi, le varie incongruenze in cui la parte offesa sarebbe incorsa e si contesta la fondatezza e pertinenza dei rilievi svolti dal Tribunale per contestare la validita? degli argomenti utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per respingere la richiesta di misura. Si censura, infine, il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, per di piu? eccedendo da quelle indicate dal pubblico ministero nel proprio atto di impugnazione. Il primo e assorbente motivo di ricorso e? fondato. La piu? recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, che il procuratore della Repubblica il quale intenda presentare appello, ai sensi dell?art. 310 cod. proc. pen. avverso un?ordinanza in materia di misure cautelari, e non intenda avvalersi della possibilita? - offerta a tutte le parti dall?art. 583 - di spedire l?atto a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilita? del gravame - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione e?
compreso l?ufficio del giudice che ha emesso l?ordinanza. Solo le parti private ed i loro difensori hanno infatti, ai sensi del secondo comma dell?art. 582 cod. proc. pen., la possibilita? di presentare l?impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano (Cass., Sez. 4^, 10 febbraio 2004, Spera;
Cass., Sez. 4^, 1 giugno 2000, P.G. in proc. Rosati;
Sez. 6^, 29 febbraio 2000, Sala. 5^. anche Sez. un., 18 giugno 1991, D?Alfonso). D?altra parte, questa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare che l?atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare ben puo? essere presentato, a norma dell?art. 582 cod. proc. pen., richiamato dal combinato disposto dell?art. 309 c.p.p., comma 4, e dell?art. 310 c.p.p., comma 2, anche a mezzo di persona incaricata addetta all?ufficio della procura della Repubblica, senza che sia necessario ne? un atto formale di delega, ne? l?attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l?atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell?atto presuppone un?attivita? di verifica dell?identita? dell?incaricato, il quale svolge una attivita?
meramente materiale nell?ambito delle funzioni dell?ufficio di cui fa parte, che non puo? che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell?ufficio stesso (ex plurimis, Cass., Sez. 2^ 7 luglio 2006, Sicuranza;
Cass., Sez. 2^, 12 giugno 2002, P.M. in proc. Cordella). Per altro verso, a definitiva conferma dell?orientamento di cui si e? fatto cenno, puo? utilmente evocarsi anche l?ordinanza n. 110 del 2003, con la quale la Corte costituzionale - nel reputare evidentemente non implausibile e al tempo stesso costituzionalmente compatibile l?indicata tesi interpretativa - ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita? costituzionale dell?art. 582 c.p.c., comma 2, sollevata proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero possa presentare l?atto di impugnazione anche nella cancelleria ove si trova il suo ufficio. La Corte, infatti, ha disatteso la fondatezza della censura rilevando, in particolare, come la disposizione impugnata - di risalente tradizione, in quanto mutuata dall?art. 198 c.p.p., comma 3, del codice del 1930, come sostituito ad opera della L. 21 marzo 1958, n.229, art.
1 - si giustifichi ?agevolmente in considerazione delle evidenti diversita? di condizioni e di status che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall?altro, potendosi questi ultimi avvalere delle strutture del proprio ufficio e risultando, dunque, in concreto agevolati nella presentazione, eventualmente anche a mezzo di incaricato, dell?atto di impugnazione?.
Posto, quindi, che nella specie l?atto di impugnazione del pubblico ministero e? stato presentato presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone e da questa poi inoltrata a mezzo fax al Tribunale competente per l?appello de libertate, l?appello stesso e? inammissibile e conseguentemente deve essere annullata senza rinvio la decisione adottata all?esito della impugnazione, oggetto dell?odierno ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Cosi? deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010