Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2010, n. 38504
CASS
Sentenza 13 ottobre 2010

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Il procuratore della Repubblica, che non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto di appello, proposto in materia cautelare, a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilità - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, perché solo le parti private ed i loro difensori hanno, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2010, n. 38504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38504
    Data del deposito : 13 ottobre 2010

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