Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 00 042 /03 Composta dagli Ill mi s N. 14383/00residente Dott. Giovanni PREST PINO ⠀ Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.14/10/02 D'AGOSTINO -Rel. Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PA LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ww ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
: GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, EMILIA 2002 procure umotaule FAVATA, giusta dalaga, in attidel Notar's Sents condolt temper, 4005 del Notaus Trecari del 31/7/2000, cep. m³ 54871; D -1- controricorrente la sentenza n. 286/00 del Tribunale di REGGIO avversO EMILIA, depositata il 03/03/00 R.G. N. 452/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- 14383/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 27.7.1995 al Pretore del lavoro di Reggio Emilia AL PA, premesso di essere affetto da ipoacusia contratta а causa di lavoro, conveniva in giudizio l'INAIL chiedendone la condanna alla corresponsione di una rendita commisurata al grado di invalidità accertato, a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 14.7.1992. L'INAIL si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico legale, sentenza del 21.12.1998 rigettava la domanda ritenendo, con sulla scorta delle conclusioni del CTU, che la patologia lamentata dal PA, da un lato, non fosse riconducibile all'attività lavorativa e, dall'altro, non raggiungesse la soglia del minimo indennizzabile. DOST. ilProponeva appello il lavoratore lamentando che provvedimento del primo giudice si era basato su di un corretto quanto alla genesi dellaaccertamento medico non malattia e chiarendo che l'interesse ad un positivo accertamento al riguardo sussisteva anche per il caso di indennizzabile, poiché ilinvalidità inferiore al limite ricorrente avrebbe potuto, in altra e successiva sede, chiedere l'unificazione delle riduzioni dell'attitudine al lavoro. Il Tribunale, con sentenza depositata il 3 marzo 2000, rigettava l'appello osservando che il lavoratore non aveva interesse ad ottenere una sentenza che si limitasse ad accertare solo l'eziologia professionale della malattia, visto che non si era doluto della quantificazione dell' invalidità operata in primo grado, posto che non è ammissibile un'azione volta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti 2 costitutivi del diritto e perciò non fondata su di un diritto asseritamente esistente, ma prospettato solo come eventuale. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un motivo. L'INAIL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 3 d.p.r. n. 1124 del 1965, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente sostiene che, avendo già avuto riconosciuto dall'Istituto una riduzione dell'attitudine al lavoro pari all'8%, ha interesse ad ottenere una sentenza che accerti l'eziologia professionale della ulteriore riduzione dell'attitudine al lavoro per ipoacusia, quantificata dal CTU di primo grado nella misura dell'8%, in quanto un siffatto DRT consentirebbe al ricorrente di ottenere la riconoscimento costituzione di una rendita unificata a mente dell'art. 80 del d.p.r n. 1124/1965. Il ricorso è infondato. Il PA, che assume di aver già ottenuto il riconoscimento di una riduzione dell'attitudine al lavoro pari all'8%, riconosce di non aver proposto nel presente giudizio domanda di riunificazione della rendita ex art. 80 d.p.r. n. 1124 del 1965, ed ha impugnato la sentenza del Pretore nella sola parte in cui questi ha escluso l'eziologia professionale della ipoacusia, prestando invece acquiescenza alla parte in cui gli veniva riconosciuta una percentuale di invalidità inferire alla soglia indennizzabile. L'assicurato, ricorrendo contro la sentenza del Tribunale, assume di aver interesse ad ottenere una decisione che accerti 3 l'eziologia professionale della malattia, in quanto in tal modo potrebbe chiedere l'unificazione della rendita in altro giudizio che andrebbe a proporre contro l'Istituto assicuratore. L'assunto dell'assicurato non è condivisibile. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile una questione pregiudiziale di cui, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., possa chiedersi l'accertamento con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale, vertendosi in materia di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sé e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento (Cass. n. 6468 del 1988, Cass. n. 11452 del 1993, Cass. n. 1167 del 1998, Cass. n. 4638 del 1998). Nella specie l'eziologia professionale della malattia ed il raggiungimento di una percentuale di invalidità superiore al 10% sono entrambi elementi costitutivi del diritto alla rendita, che costituisce l'oggetto della pretesa inizialmente fatta valere nel presente giudizio dall'assicurato. Di ammissibile prospettare in appello una conseguenza non è domanda (di contenuto meno ampio rispetto a quella originaria) volta ad ottenere una sentenza che accerti la sussistenza del solo requisito dell'eziologia professionale della malattia, in quanto diretta ad accertare l'esistenza di uno solo dei fatti perciò non fondata su di un dirittocostitutivi del diritto asseritamente esistente ma prospettato solo come eventuale, e quindi in mancanza dei caratteri di concretezza e attualità del diritto medesimo (vedi Cass. n. 1167 del 1998). A questi principi, pienamente condivisi dalla Corte, si correttamente attenuto il Tribunale di Reggio Emilia con motivazione ampia e coerente, sicchè la sentenza impugnata resiste validamente a tutte le censure mosse dal ricorrente. Per le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non si deve provvedere sulle spese di questo giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla mancanza degli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della domanda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 14 ottobre 2002 El Presidente Il Cons. estensore Mirafriteen Pi ch OdprtinoОбратно Л IL CANCELLIEREl Depositato in Cancelleria - 7 GEN. 2003 E R A L E E L D L 1 G G E 8 oggi, - 3 1 N 7 - : 3 9 5 E 0 . S A 1 L O T I S N E E L R I ' D R T D A T I I O H IL CANCELLIERE S S A G E O I E A T A , S A T G D S N S P R O I , E R R O D O O A P M T D L E B D L S N O I I T S , A E I E