Sentenza 29 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11665 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 1 6 65 /03 SEZ NE avoro Composta dagli Ill.mi s g.ri Magistrati. Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 400/01 n.25540 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 18/02/03 Do t. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CO LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO AVALLONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE2003 966 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO -1- MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 7/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/01/00 R.G.N. 42341/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Napoli del 5/4/95 IC Luisa proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli con la quale l'INPS era stato condannato a corrisponderglė la somma di £ 392.076 a titolo di accessori su ratei pensionistici erogati in ritardo;
Jamentar la erroneità delle liquidazione delle spese, determinate in complessive £250.000. L'INPS rimaneva contumace ed il Tribunale di Napoli, con sentenza del 20/10/99 – 4/1/00, rigettava l'appello, sul rilievo che non era incongrua la liquidazione delle spese in relazione alle tariffe forensi applicabili;
si trattava di controversie riservate alla competenza funzionale e concernenti la quantificazione degli accessori, definiti in un modesto ammontare. La liquidazione delle spese era congrua in relazione alle controversie di valore determinato, in relazione alle tariffe forensi di cui al D. M. 392/90 e nei minimi ivi previsti ed in considerazione del limitato apporto quantitativo dell'opera prestata dal professionista. Considerato il valore della causa, lo scaglione applicabile e l'attività professionale prestata doveva considerarsi adeguata la liquidazione delle spese. Corretta era anche la liquidazione dei diritti di procuratore, proporzionata alle tariffe in vigore. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la IC, fondato su due motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 CPC) deduce ricorrente che gli onorari minimi e relativi diritti per le prestazioni dell'avvocato, ai sensi dell'art. 4 del D. M. 24/11/90 n.392 sono inderogabili;
evidente quindi è la violazione di questa norma. Lamentando, col secondo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce ricorrente che il Tribunale ha affermato che gli onorari sono stati congruamente liquidati. Gli onorari e diritti, però, non possono essere inferiori a £ 343.000 (art. 15 tabella "a" n. II). La sentenza impugnata quindi deve essere cassata, relativamente al governo delle spese. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "la parte la quale intende impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo in sede di legittimita" (Cass. n. 9763 del 16/11/94). Il ricorrente, nei due motivi di ricorso si limita ad affermare che sussiste la violazione di legge, in quanto gli onorari e diritti minimi per le prestazioni di avvocato sono inderogabili ai sensi dell'art. 4 del D. M. n. 392 del 24/11/90 e che non è condivisibile la motivazione del Tribunale, perché tali onorari e diritti minimi non possono essere inferiori a £ 343.000. Manca quindi l'analitica specificazione delle voci e degli importi che non sarebbero stati considerati in sede di 2 merito e quindi la Corte non è in grado di effettuare il necessario controllo. Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi costituito in giudizio l'INPS.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara che il ricorso è inammissibile e che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 18 febbraio 2003 AL CONSIGLIERE EST. салахо Малогано IL PRESIDENTE майонерро elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 LUB. 2003 CANCELLIERE Chicke 3