Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 35149
CASS
Sentenza 23 febbraio 2017

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In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto.

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    1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …

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    1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 35149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35149
Data del deposito : 23 febbraio 2017

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