Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto.
Commentari • 4
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1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …
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1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …
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1. Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, al tempo stesso, incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione del giudizio di impugnazione (e in specie dell'appello) con la legge 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la cui disciplina è collocata nell'articolo 344 bis del codice di procedura penale tra le condizioni di procedibilità. Se la riforma attuata mediante la legge n. 3 del 2019 (cd. Bonafede) aveva disegnato una prescrizione sostanzialmente limitata negli effetti al primo grado di giudizio, invece con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 35149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35149 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
35 149-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano а LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE т TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 692/2017 - Presidente - PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE DONATELLA GALTERIO N.41055/2016 ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - EMANUELA GAI CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI PP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. STEFANO TOCCI che ha concluso per: "Annullamento senza rinvio con trasmissione atti ad altra sezione Corte di appello di L'Aquila". DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 LUG 2017 RE IL Tani Luand RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di L'Aquila con provvedimento del 15 luglio 2016 dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da RO GI avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 19 novembre 2014, per tardività dell'impugnazione 2. RO GI propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 544, comma 3, e 172, commi 3 e 4, cpp cod. pen. I 45 giorni per l'appello concessi al difensore dell'imputato devono computarsi dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della motivazione. Nel caso in giudizio il difensore era legittimato ad impugnare sino al 5 marzo 2015 (sentenza del 19 novembre 2014, indi dies a quo non computabile, oltre 60 giorni per il deposito della motivazione, dal 20 gennaio 2015 al 5 marzo 2015). Nonostante l'imputato avesse ricevuto la notifica prima della scadenza del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. La difesa ha depositato note di udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, poiché il termine per il difensore, e quindi anche per l'imputato, ex art. 585, comma 2, lettera C, del cod. proc. pen. è di 45 giorni che iniziano a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni indicati dal Tribunale per il deposito della motivazione, così che il termine per l'appello sarebbe scaduto solo il 5 marzo 2015. La sentenza del Tribunale 1 Андов Потро босс era stata pronunciata il 19 novembre 2014 ed il termine per deposito, stabilito in 60 giorni e rispettato dal giudice, sarebbe scaduto il 18 gennaio 2015, domenica, prorogato pertanto di diritto al successivo lunedì 19 gennaio 2015, data dalla quale era decorso il termine di 45 giorni per l'impugnazione, scaduto il 5 marzo 2015, quando risulta avvenuto il deposito dell'atto di appello, che di conseguenza non era tardivo. In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto. (Sez. 6, n. 42785 del 25/10/2001 - dep. 28/11/2001, Blandino, Rv. 22042501). Infatti il comma 3, dell'art. 585 cod. proc. pen. prevede: "Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo". L'ordinanza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio di appello. Così deciso il 23/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero SAVANI Angelo Matteo SOCCI Cory Maleface. 2 IL Luang iani