Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di decorrenza di termini, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeterminato dal giudice nei limiti consentiti dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto.
Commentari • 3
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Si parla di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. E' oramai acquisita una nozione minima comune dell'abuso del processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti ("pregiudizievoli") rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto. Il carattere generale del principio dipende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2001, n. 42785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42785 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 25/10/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - N. 3243
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 17408/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN LO
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania, emessa in data 21.1.2000, - letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. A.M. De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. LO NO ricorre per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dalla Corte d'appello di Catania, con cui fu dichiarato tardivo l'atto di appello, proposto dal difensore di fiducia, avverso la sentenza del tribunale di Modica n. 40/99, nel cui dispositivo, pronunciato il 5 maggio 1999, era stato indicato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, a norma dell'art. 544.3 c.p.p.. La sentenza fu depositata il 3.6.1999 e il successivo giorno 7.6.99 fu trasmesso avviso di deposito della sentenza ed estratto all'imputato (contumace), con notifica avvenuta l'8.6.99. Fissata in quest'ultima data la decorrenza del termine per l'impugnazione, la corte d'appello ritenne tardivo l'impugnazione depositata il 15 settembre 1999.
Assume, invece, il ricorrente che il termine di gg. 45 debba decorrere dall'ultimo giorno utile per il deposito fissato ex art. 544.3 c.p.p., con la conseguenza che - tenuto conto del periodo di sospensione feriale - l'appello depositato il 15 settembre deve ritenersi tempestivo.
2. Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 548.3 c.p.p., l'avviso di deposito della sentenza va comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione "quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo (rectius: entro il quindicesimo, che è il termine più breve sostituito dall'art. 6 D.L. 60/1991, conv. in L. n. 133/1991) o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3".
Tale evenienza è presa in considerazione dal legislatore come eccezione, giacché quando l'obbligo di rispettare il termine massimo di deposito - quello ordinario previsto dal legislatore o quello fissato dal giudice nei limiti consentito dall'art. 544.3 c.p.p. - è adempiuto dal giudice, l'avviso non occorre ed anzi è irrilevante, essendo espressamente e chiaramente prevista dall'art. 585.2 lett. c) che il termine per l'impugnazione decorre "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza".
Ne consegue che, in qualsiasi giorno il giudice depositi la sentenza, purché entro il termine di deposito legale o autodeterminato a norma dell'art. 544.3 c.p.p., il termine per l'impugnazione decorre sempre dalla scadenza già prevista, senza alcuna possibilità di accorciamento in relazione all'eventuale anticipazione del deposito della sentenza rispetto al termine massimo consentito. E ciò perché la parte deve poter conoscere con certezza il giorno dal quale cominceranno a decorrere i termini per la presentazione dell'impugnazione e dei motivi.
Nel caso di specie, il giudice aveva indicato per il deposito della sentenza, ex art 544.3 c.p.p., il termine di sessanta giorni, che veniva a scadenza il 4 luglio 1999. Da tale data andava conteggiata la decorrenza del termine per il difensore per proporre appello, tenendo ovviamente conto del periodo di sospensione feriale. Il diverso e più breve termine di impugnazione per l'imputato contumace - decorrente dalla notifica (8.6.12999) dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto del provvedimento - non rileva, essendo previsto che "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo" (art. 585.3 c.p.p.). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con la conseguenza che la corte catanese dovrà procedere al giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2001