Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2003, n. 7513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7513 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
E>p Curсиг ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO REPUBBLICA ITALIANA art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INDENNITA' DI 7 5 1 3/03 SEZIONE PRIMA CIVILE ESPROPRIAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 8595/00 Dott. Rosario DE MUSIS ANCO17 Dott. Ugo Riccardo PA 16654 Cron. Rel. Consigliere Dott. Mario ADA 1973 Rep. Consigliere - CELENTANO Dott. Walter Ud. 08/01/2003 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI in persona del Sindaco pro CALTANISSETTA, domiciliato in ROMA VIA DEI tempore elettivamente 391 GRACCHI presso l'Avvocato ROSARIA INTERNULLO rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA CAMPANILE, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
LI FO, LI US, LI HE, LI CESARE, DELL'UTRI SALVATORE, DELL UTRI MAURO, DELL'UTRI DEODATO CLAUDIO, DELL'UTRI 2003 NICOLINA ADELAIDE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE 4 1 SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGELO AMICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente LI US;
intimato avversO la sentenza n. 27/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 31/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 29.6.1991 SA, IU, HE AR e IU Tumminelli nonchè AT, RO, TO LA e LI DE Dell'Utri esponevano di essere proprietari di terreni siti in contrada Balate, in Comune di Caltanis- setta, estesi quelli dei Tumminelli mq. 624 e mq. 112 e quello dei Dell'Utri mq. 829. Precisavano gli attori che il Sindaco di Caltanis- setta, in data 28.5.1991, aveva pronunziato l'espro- 2 priazione dei terreni e che l'indennità di espropria- zione provvisoria era stata determinata per le proprie- tà dei Tumminelli in £ 13.728.000, per il terreno di mq. 624, e in £ 2.464.000, per il terreno di mq. 112, e per la proprietà dei Dell'Utri in £ 18.216.000. Le somme offerte, secondo la valutazione degli at- tori, non corrispondevano all'effettivo valore delle aree espropriate, tenuto conto altresì che sul terreno dei Dell' Utri insisteva anche un grande fabbricato. Resisteva alla domanda il Comune di Caltanissetta. Con successivo atto di citazione, notificato in da- ta 22.3.1995, le stesse parti esponevano che, nelle mo- re del primo giudizio, la Commissione UTE aveva fissa- to, per tutti i terreni espropriati, in £ 11.500 al mq. l'indennità definitiva di esproprio. Ritenuta l'indennità definitiva insufficiente gli attori proponevano opposizione alla stima chiedendo fissarsi la giusta indennità in £ 100.000 al mq., per per le le aree non edificate, ed in £ 200.000 al mq., aree edificate. Costituitosi anche nel secondo giudizio il Comune contestava l'assunto degli attori e chiedeva che l'in- dennità di espropriazione, eventualmente dovuta, fosse decurtata del 40% previsto dalla legge. I due giudizi venivano riuniti e la Corte di appel- 3 lo di Caltanissetta, con sentenza in data 31.1.2000, determinava in £ 29.500.867 l'indennità di espropria- zione dovuta per i terreni di proprietà dei Tumminelli ed in £ 33.180.867 l'indennità di esproprio dovuta per il terreno dei Dell'Utri. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su cinque motivi, il Co- mune di Caltanissetta. Resistono con controricorso gli espropriati. Motivi della decisione Lomme Con il primo motivo di cassazione l'Amministrazione ricorrente lamenta errata valutazione di un punto deci- sivo della con troversia e contraddittorietà o illogi- cità della motivazione, nonchè falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 132 n 4 e 360 nn 3 e 5 c.p.c., all'art. 5 bis comma 3 L. 359/1992 ed alla L. 1150/1942. Assume il Comune che pur avendo la Corte di appello rilevato che il vincolo di inedificabilità, conseguente alla destinazione a strada dei terreni, era stato de- terminato con il P.R.G., ha poi ritenuto che il vincolo previsto da tale strumento non potesse influire, ridut- tivamente, sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, dovendosi tale destinazione considerare come vincolo preordinato all'espropriazione. 4 Tale affermazione è in netto contrasto con q uanto ripetuto costantemente dalla giurisprudenza di legitti- attribuito capacità conformativamità, che ha sempre della proprietà alle destina zioni contenute negli strumenti urbanistici ed in particolare nei p.r.g. Nella specie la Corte territoriale non ha conside- rato che la destinazione а strada dei terreni in que- stione era contenuta nel p.r.g. del 1961, nell'ambito della zonizzazione del territorio, sicchè avrebbe dovu- to ritenere che il vincolo apposto comportasse l'inedi- ficabilità delle aree. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero la Corte di appello ha attribuito natura edificatoria alle aree espropriate fondando la propria decisione Su due distinte considerazioni, consistenti la prima nell'attribuire natura di vincolo preordinato all'esproprio alla destinazione а strade dei terreni, prevista dal p.r.g., e la seconda nell'avere comunque ritenuto edificabili le aree in quanto ricomprese nel P.E.E.P., approvato dal comune di Caltanissetta. Solo la prima delle indicate argomentazioni è stata censurata dall'Amministrazione sicchè l' eventuale ac- IN ESAME coglimento della censura non sarebbe sufficiente a de- terminare la cassazione della sentenza che resterebbe ormai passata sorretta dalla seconda ratio decidendi, 5 in giudicato. Il primo motivo va quindi dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo il Comune di Caltanissetta censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 5 bis commi 1 e 4 L.359/1992 e delle norme di cui al titolo II della L. 865/1971, non- chè per contraddittorietà ed illogicità della motiva- zione. Assume 1'Amministrazione che l'avere attribuito ai Lami terreni natura edificatoria ha poi indotto la Corte di appello a non applicare il comma 4 dell'art. 5 bis leg- ge citata, che fa espresso riferimento ai criteri pre- visti dalla L. 865/1971. La Corte territoriale ha infatti applicato per il calcolo dell'indennità di espropriazione i valori indi- cati dal C.T.U., ricavati sulla base del metodo anali- tico, peraltro ridotti in modo apodittico dalla Corte stessa, mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla stima UTE effettuata in applicazione della L. 865/1971, comunicata agli espropriati e da questi opposta. Il motivo testè riassunto deve ritenersi assorbito nelle argomentazioni svolte nel corso dell'esame del primo motivo, considerato che non avendo l'Amministra- zione censurato una delle argomentazioni poste dal giu- dice di merito a supporto della natura edificatoria dei 6 terreni, sul punto si è ormai formato in giudicato, sicchè il calcolo dell'indennità di espropriazione non può più effettuarsi in base al valore agricolo delle aree. Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Calta- nissetta deduce omessa о insufficiente motivazione in relazione all'art. 5 bis comma 1 L. 359/1992 e alla L 865/1971, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, e 115 c.p.c. Assume 1'Amministrazione che il giudice di merito, pur riconoscendo l'inadeguatezza dei criteri elaborati dal c.t.U., ha adottato i conseguenti valori, riducen- doli apoditticamente, pervenendo così alla determina- zione di una indennità di espropriazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali. Nè può ritenersi sufficiente a fornire una motiva- zione della decisione il riferimento ai valori di mer- cato, trattandosi di riferimento generico e non corre- lato ad alcuna risultanza processuale. Inoltre gli espropriati avevano richiesto la liqui- dazione delle somme indicate dal C.T.U., senza fare ri- ferimento ad eventuali minori somme risultanti dal- l'istruttoria, sicchè risulta violato anche il disposto dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. 7 Invero il Comune si è limitato a criticare l'opera- della Corte territoriale, senza peraltro indicare to l'esatto ammontare dell'indennità di espropriazione che il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare, in favo- re degli esproprieti, qualora avesse adottato una cor- retta procedura, con la conseguenza che le censure pro- poste devono ritenersi inammissibili posto che solo la richiesta di un'indennità inferiore a quella liquidata avrebbe potuto evidenziare l'interesse dei ricorrenti a proporre le critiche indicate. Con il quarto motivo il Comune di Caltanissetta im- pugna la sentenza di merito per violazione ed errata applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 e rileva che pur in presenza dell'offerta di una indennità di espro- priazione calcolata sulla base della L. 359/92 e non accettata il giudice di merito ha ritenuto di non ap- plicare la decurtazione del 40% prevista dalla legge in quanto ritenuta incongrua, rispetto all'effettivo valo- re del terreno. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero la Corte di appello ha ritenuto, con valuta- zione squisitamente di merito, che non si dovesse pro- cedere alla decurtazione del 40% in quanto l'offerta era assolutamente incongrua, rispetto al valore dei terreni, e per di più inferiore all'indennità provviso- 8 ria, originariamente offerta, con ciò adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità che rimette al giudice di merito la valutazione della congruità dell'offerta, al fine di applicare o meno la decurtazione del 40% previ- (Cass. civ. sez. I, sta dall'art. 5 bis L. 359/1992 25.5.2001 n 7107) Il motivo va quindi respinto. Il quinto motivo di ricorso, relativo alla condanna alle spese del giudizio di merito, resta infine assor- bito nella reiezione del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di legittimità di cui € 100,00 per esborsi € 1200,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 8 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore (Mario Adamo) (Rosario De Musis) Pbely mis Mario Mane CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE it 15 MAG. 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE