Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1999, n. 904
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Sentenza 21 ottobre 1999

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In tema di abusivo esercizio di una professione, l'attività di redazione di bilanci societari non rientra nel novero di quelle protette, attribuite in via esclusiva o riservata alle figure professionali dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, come è dato evincere, tra l'altro, dal dettato degli artt. 2380 e 2423 c.c. Quest'ultima norma, infatti, fa obbligo all'amministratore della società di "...redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa", mentre l'art. 2380 c.c. sancisce che "L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci". D'altra parte, l'art. 2382, al pari delle altre disposizioni contenute nel paragrafo 2 della Sez. VI, Capo V, Tit. V, Libro V, c.c., che dettano la disciplina concernente gli "amministratori", non riserva affatto l'amministrazione della società a soggetti iscritti negli albi professionali riguardanti le professioni anzidette di cui al d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 1068.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1999, n. 904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 904
    Data del deposito : 21 ottobre 1999

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