Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2003, n. 22489
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Sentenza 28 febbraio 2003

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A seguito della entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo), la realizzazione degli interventi minori in regime di D.I.A. (denuncia di inizio attività) non è più subordinata all'assenza di vincoli, ma solo al preventivo rilascio del parere favorevole o dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. In difetto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 gennaio 2003 n. 301, di modifica del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia), tali interventi sono penalmente sanzionati, atteso che il comma 2 bis dell'art. 44 del citato T.U. estende l'applicazione delle sanzioni penali anche agli interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attività ed eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2003, n. 22489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22489
    Data del deposito : 28 febbraio 2003

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