Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34411
CASS
Sentenza 6 luglio 2005

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Lo stoccaggio provvisorio degli olii esausti in luoghi diversi da quello di produzione è sanzionabile, in assenza di valida autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, poichè é possibile qualificare gli olii esausti come "rifiuti" e considerato che il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95, nel disciplinare, sotto taluni aspetti, l'attività di raccolta e di eliminazione degli olii suddetti, prevede che, per quanto non disposto dal medesimo decreto, si applichino alla loro raccolta, immagazzinamento e trasporto le norme in vigore per i rifiuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34411
    Data del deposito : 6 luglio 2005

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