Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2010, n. 201
CASS
Sentenza 3 dicembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il detenuto non ha diritto di essere sentito personalmente nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza per la trattazione dei reclami avverso provvedimenti di trattenimento della corrispondenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2010, n. 201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 201
    Data del deposito : 3 dicembre 2010

    Testo completo