Sentenza 3 dicembre 2010
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Il detenuto non ha diritto di essere sentito personalmente nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza per la trattazione dei reclami avverso provvedimenti di trattenimento della corrispondenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2010, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
201 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI
- Presidente - SENTENZA N. 2883/10
- Consigliere - Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 44828/2009
- Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NT RO N. IL 16/05/1973
avverso l'ordinanza n. 2274/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 15/10/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Tindari BAGLWME, che ha chiests del ricorso.ilrigette
Udit i difensor Avv.
جو
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 15 ottobre 2009, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da NT AN, detenuto presso la casa circondariale di Oristano, avverso il provvedimento del 3 ottobre 2008, con il quale il magistrato di sorveglianza di Palermo aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui inviata dal suo avvocato, missiva peraltro priva della prevista autenticazione da parte del Presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza.
Si trattava in particolare di una copiosa corrispondenza inviata dall'NT all'avvocato per essere inoltrata ad altre persone;
e detto avvocato aveva restituito la corrispondenza al reclamante, essendosi rifiutato di far da tramite per l'inoltro delle lettere.
2. Il Tribunale di Sorveglianza aveva in particolare dedotto che non spettasse al reclamante di essere sentito personalmente innanzi a sé, in quanto l'articolo 18 ter comma sesto o.p. stabiliva espressamente che il reclamo al Tribunale di
Sorveglianza avverso il provvedimento di limitazione della corrispondenza avvenisse con la procedura di cui all'articolo 14 ter o.p.; e tale ultima norma, al terzo comma, stabiliva che il procedimento si svolgesse con la partecipazione del difensore e del P.M. e che l'interessato e l'amministrazione penitenziaria potessero solo presentare memorie.
Il Tribunale aveva altresì ritenuto che le ragioni che avevano indotto il :
magistrato di sorveglianza di Palermo a disporre il trattenimento della missiva in questione era pienamente fondato, in quanto sussistevano elementi criptici ed equivoci, idonei a fondare il sospetto ragionevole che la missiva fosse finalizzata alla commissione degli illeciti o che, comunque potesse costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza, anche in considerazione delle modalità di trasmissione delle missive trattenute, che erano state inviate dalla reclamante al proprio difensore al fine di eludere il visto di controllo sulla corrispondenza, essendo esse in realtà destinate a diversi altri soggetti.
Non sussisteva poi nella specie la dedotta " intoccabilità " della corrispondenza col proprio difensore, non essendo nella specie intervenuta l'autenticazione della firma dell'avvocato da parte del Presidente del competente consiglio dell'ordine forense.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Palermo ha proposto personalmente ricorso per cassazione NT AN, deducendo violazione del principio del contraddittorio, atteso che, ai sensi dell'articolo 666 quarto comma codice di rito, la partecipazione all'udienza innanzi al Tribunale di
Sorveglianza dell'interessato doveva essere assicurata qualora il medesimo ne avesse fatto specifica richiesta;
erroneamente il Tribunale di Sorveglianza aveva fatto riferimento alla procedura di cui all'articolo 14 ter o.p., atteso che tale ultimo articolo conteneva un espresso riferimento alle disposizioni di cui al titolo secondo capo secondo bis del medesimo o.p.; e nell'ambito di tale ultimo capo vi era l'articolo 71 bis che, al primo comma, attribuiva all'interessato il diritto di partecipare personalmente alle udienze tenutesi innanzi al Tribunale di
Sorveglianza.
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R CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da NT AN va respinto siccome infondato.
2.Va invero ritenuto che, come esattamente sostenuto dal Tribunale di
Sorveglianza di Palermo, in materia di reclami avverso provvedimenti adottati, come nel caso in esame, dal competente magistrato di sorveglianza, concernenti limitazioni e controlli della corrispondenza dei detenuti, l'articolo 18 ter comma sesto o.p. richiama la procedura prevista dall'articolo 14 ter del medesimo o.p.; e tale ultima norma, al comma terzo, espressamente dispone che l'interessato possa unicamente presentare memorie, escludendosi pertanto che, con riferimento a tale specifico tipo di reclamo, possa applicarsi la norma generale di cui all'articolo 666 comma quarto c.p.p., secondo la quale l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente e, se è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
E' peraltro noto che l'art. 14 ter terzo comma di cui sopra è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 53 del
16.2.93 solo con riferimento ai decreti del magistrato di sorveglianza che escludono dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio, si che la norma medesima è da ritenere pienamente vigente nel caso in esame.
Va poi rilevato che il richiamo alle disposizioni contenute nel titolo secondo, capo secondo bis o.p., contenuto nel quarto comma del citato articolo 14 ter, è stato fatto con riferimento agli aspetti della procedura per i quali non era stato diversamente disposto, si che detto richiamo non può ritenersi esteso alla questione esaminata nella presente sede, avendo essa trovato espressa soluzione nel citato comma terzo.
3.E' inoltre condivisibile la motivazione addotta dal provvedimento impugnato per respingere nel merito il reclamo, avendo rilevato come la corrispondenza trattenuta fosse stata inviata dall'odierno ricorrente al proprio avvocato con l'esplicita finalità di aggirare le norme sul controllo della corrispondenza dei detenuti;
inoltre il provvedimento impugnato ha indicato altresì le ragioni per le quali alcuni passaggi di tali missive avessero una forma criptica, tali da giustificare ampiamente il provvedimento di trattenimento reclamato.
Il Tribunale di Sorveglianza ha infine rilevato come, nella specie, la missiva trattenuta non poteva ritenersi intoccabile, siccome facente parte della corrispondenza fra il detenuto e il proprio difensore, trattandosi di corrispondenza per la quale il difensore non aveva provveduto all'autenticazione della propria firma da parte del competente Presidente del consiglio dell'ordine forense (cfr. art.35 secondo comma disp. att. c.p.p.).
4.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da NT AN, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 dicembre 2010
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ATA СароRefferle Copy DEPOSIT Schiessi IN CANCELLERA Pagina 2 di 2
- 5 GEN. 2011