Sentenza 18 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REP02 3 14 / 02 DE POPO TAIANO: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 3310/99 Consigliere Cron. 5567 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Ud. 05/11/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GN GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO M. LUISA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GORGONI M. CRISTINA, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 4223 -1- nonchè
contro
PREFRA LECCE: (intimato avverso la sentenza n. 2749/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 16/11/98 R.G.N. 3963/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato BUFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso. -2- 1 3310/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22.11.1994 GO FO chiedeva al Pretore di Lecce la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in suo favore della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento, oltre accessori. Il Ministero si costituiva e resisteva alla domanda. Il Pretore, con sentenza del 1.7.1997, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio (che aveva riconosciuto al ricorrente la inabilità al 100% a decorrere dal luglio 1995), rigettava la domanda, sul presupposto che a quella data l'assistito, nato il [...], aveva già compiuto il 65° anno di età. L'appello proposto dal FO veniva a sua volta respinto D dal Tribunale di Lecce con la sentenza qui impugnata. In motivazione il Tribunale osservava che in primo grado erano state espletate due perizie, una psichiatrica e l'altra cardiologica e che, in particolare, il secondo CTU, nel supplemento di relazione depositata il 23.6.1997, aveva chiarito che la decorrenza della totale inabilità solo dal luglio 1995 si giustificava sulla base della documentazione sanitaria in atti, delle indagini specialistiche espletate e della ricostruzione del decorso della malattia. Avverso questa sentenza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando illogicità e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, seguendo acriticamente le apodittiche 2 conclusioni del CTU, senza compiere al riguardo alcuna specifica attività istruttoria, ha ritenuto immotivatamente di stabilire la decorrenza dell'inabilità alla data del luglio 1995, senza che vi fosse in atti un solo certificato relativo a detto periodo che la giustificasse,. mentre i certificati medici relativi alla vasculopatia cerebrale risalgono al 1990, quello attestante disturbi amnestici risale al 1993 ed il certificato della ASL LE/1 attestante confusione temporo- spaziale risale al 1994. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che, in tema accertamento di invalidità, costituisce tipico accertamento di di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro Don natura ed entità, alla loro insorgenza, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di lavoro. Tale accertamento, pertanto, è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Ciò in quanto il controllo di legittimità non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell'esame e delle valutazioni compiute dal giudice di appello, cui appunto è riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti nel processo. Nella specie il Tribunale ha riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso dalle due consulenze tecniche (una psichiatrica e l'altra cardiologica) espletate nel giudizio di primo grado. In particolare, il Tribunale ha tenuto conto dei 3 risultati della consulenza tecnica espletata dal secondo perito ed in particolare del supplemento di perizia richiesto a quest'ultimo proprio al fine di stabilire la presumibile data di insorgenza della totale invalidità del periziato. I giudici di appello hanno rilevato che la prima consulenza, depositata il 27.2.1996, a seguito di visita medica effettuata il 13.10.1995, aveva concluso nel senso che il CI (affetto trattamento, senza rilevanteda ipertensione arteriosa in compromissione cardiorespiratoria, artrosi vertebrale, senza ipovisus 00 eimpegno funzionale e/o deficit neurologico, riferite turbe mnesiche) aveva un grado di invalidità pari all'80%, assolutamente non idoneo per ottenere i chiesti benefici;
mentre la seconda consulenza (effettuata su specifica Юрай richiesta dell'assistito), ed il relativo supplemento (depositato il 23.6.1997), avevano concluso, dopo una visita medica e l'espletamento di esami specialistici eseguiti nel luglio del 1996 (elettrocardiogramma, ecocardiogramma, visita oculistica, consulenza neuropsichiatrica) nel senso che il FO aveva raggiunto un grado di invalidità del 100% solo nel luglio 1995. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della invalidità del richiedente, quando il giudice accoglie le conclusioni del CTU, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la dettagliatamente le contrarienecessità di confutare argomentazioni della devono considerarsi parte, che implicitamente disattese (cfr., tra le tante, Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7806 del 1998). 4 La Corte ha altresì precisato che il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, о nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una la mera corretta diagnosi, non essendo sufficiente prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quelle della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e perciò si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Orbene, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le valutazioni dei consulenti tecnici d'ufficio, si risolvono in una generica doglianza per la asserita mancata utilizzazione di documentazione clinica, peraltro di data di molto anteriore agli approfonditi esami diretti effettuati dai due consulenti sulla persona del periziato ed agli accertamenti diagnostici su quest'ultimo disposti dai medesimi consulenti nel 1996/1997, senza alcuna censura di natura tecnico-scientifica in ordine alle valutazioni espresse dai due specialisti. Dette generiche censure, pertanto, risolvendosi nella prospettazione di un mero dissenso diagnostico, privo di adeguata giustificazione scientifica, non sono meritevoli di accoglimento. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 novembre 2001 Il Cons. estensore Il Presidente Vinceurs Frecha Фотив Двріпіне erselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 FEB. 2002 CANCELLIEREElk hend ✓ mere I D , A S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O , 5 R B A I 'A . S E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 S - P O 1 N M 1 E A I S D A I E E D A , G O E G O T R E T T N L T S I E I S R G I A E E L D R L O E D