Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, è legittima la decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alla confisca del veicolo prevista dal codice della strada, allorquando l'impugnazione non abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato sia stato definitivamente accertato (Fattispecie nella quale l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado limitandosi a chiedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, senza contestare alcunché in ordine all'accertamento del reato ascrittogli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2015, n. 6740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6740 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 03/02/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 220
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 28914/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ET N. IL 01/07/1956;
avverso la sentenza n. 3525/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 26/05/2014, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato, in quanto prescritto, nei confronti di OL TR, imputato del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7, commesso in data 11/10/2008, e condannato dal Tribunale di Bergamo il 16/06/2011 alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e confisca del veicolo in sequestro.
2. OL TR ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per l'omessa pronuncia della restituzione all'avente diritto del veicolo tg. CD368FM, confiscato per ordine del Tribunale di Bergamo con la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e' infondato.
2. La questione posta dal ricorso riguarda la possibilita' o meno di procedere alla revoca del provvedimento di confisca del veicolo, disposta a seguito di condanna in primo grado, qualora il giudizio di appello si concluda con la pronuncia di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione.
2.1. E' bene, in primo luogo, ricordare in linea di principio che l'obbligatorieta' della confisca deve intendersi limitata alla previsione dell'art. 240 c.p., comma 2, vale a dire ai casi in cui le cose oggetto del reato abbiano un carattere intrinsecamente criminoso, con esclusione di qualsiasi destinazione consentita dalla legge, non potendosi in astratto considerare tale il veicolo condotto da persona che abbia rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico, in quanto l'illiceita' riguarda la condotta e non la cosa servita per commettere il reato. Diversamente da quanto previsto dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, previgente art. 132 nonche' dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stesso art. 186 al momento della sua entrata in vigore,
con l'emanazione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, vigente all'epoca del fatto qui in esame, era stata, tuttavia, introdotta l'obbligatorieta' della confisca del veicolo: in particolare, la confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato doveva essere sempre disposta, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, in base alle modifiche apportate dal citato testo normativo all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), al quale rimanda quanto alle modalita' applicative della misura di sicurezza l'art. 186 C.d.S., comma 7. 2.2. Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, n. 196, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2", cosi' espungendo dall'ordinamento, seppure al dichiarato fine di escludere la retroattivita' della misura di sicurezza in linea con i principi derivanti dall'art. 7 CEDU, il richiamo alle ipotesi di confisca obbligatoria legate all'intrinseca illiceita' del bene che e' servito per commettere il reato. Anche alla luce di tale pronuncia deve, dunque, applicarsi la disciplina della misura di sicurezza patrimoniale secondo la disposizione dell'art. 200 cod. pen., in forza della quale "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione", secondo la differente regola posta dai commi secondo e terzo dell'art. 25 Cost. in tema di sanzione penale e di misura di sicurezza.
2.3. La pronuncia con la quale e' stata applicata la confisca del veicolo reca la data del 16/06/2011 ed a tale data l'art. 186 C.d.S., comma 7, prevedeva, ma prevede tutt'ora, che "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione";
il richiamato comma 2, lett. c) dispone che "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Tali norme non derogano, dunque, al principio generale dettato dall'art. 240 c.p., comma 1, in virtu' del quale la confisca delle cose che servirono per commettere il reato e' consentita solo in caso di condanna della persona alla quale le stesse appartengono.
2.4. Giova, inoltre, sottolineare che l'art. 186 C.d.S. e' stato parzialmente modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", con lo specifico richiamo all'art. 224 ter C.d.S. (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato), da tanto desumendosi che la confisca, prevista per la piu' grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonche' per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e di guida sotto l'influenza di penale, come in precedenza (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, Rv. 247042; Corte Cost. n. 196 del 12 maggio 2010). Ciononostante, pur essendo rimasto fermo l'obbligo per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida), si tratta di obbligo legato alla pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa e' prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza (Sez. 4, n. 44908 del 16/11/2010, Marchetti, n.m.).
2.5. In una recente pronuncia, con la quale questa Sezione ha affermato che la prescrizione del reato non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Bellometti, Rv. 256416), e' stato dunque chiarito, in linea con il citato disposto normativo, che presupposto applicativo della confisca del veicolo e' l'irrevocabilita' del punto della pronuncia concernente l'accertamento del reato, essendo in tal caso obbligatorio disporre la confisca del veicolo ancorche' in fase d'impugnazione si sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Va, in proposito, ricordato, sotto un piu' generale profilo sistematico, che la Corte di Cassazione ha gia' avuto occasione di rilevare, anche alla luce della normativa CEDU (Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi, Rv. 245348), che in tema di confisca essenzialmente rileva l'accertamento del fatto costituente reato, la stessa, in alcuni casi, potendo essere disposta senza che il soggetto proprietario della res sia necessariamente condannato.
2.6. Da tale principio pio' trarsi il corollario per cui, solo nel caso in cui l'impugnazione abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilita' penale la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non consente, in difetto di una pronuncia irrevocabile di accertamento del fatto-reato, di disporre la confisca del veicolo. Per altro verso, in base all'espressa deroga posta dall'art. 236 c.p., comma 2, a quanto disposto dall'art. 210 cod. pen., l'estinzione del reato non esclude l'applicabilita' della confisca;
ma la confisca obbligatoria deve, in tale ipotesi, ritenersi limitata alla previsione dell'art. 240 c.p., comma 2, per le cose che abbiano un carattere intrinsecamente criminoso (in tema di guida senza patente, Sez. 4, n. 4181 del 04/12/1989, dep. 1990, Giuliani, Rv. 183829; Sez. 4, n. 15939 del 14/11/1988, dep. 1989, Spampinato, Rv. 182532; Sez. 4, n. 3584 del 11/01/1985, Galanti, Rv. 168766; Sez. 4, n. 5411 del 17/11/1982, dep. 1983, Coccetti, Rv. 159412), mentre la possibilita' di applicare la confisca prevista dalle norme del codice stradale, in caso di estinzione del reato per prescrizione, e' limitata alla sola ipotesi in cui, pur non essendosi pervenuti ad una sentenza di condanna, il fatto-reato sia stato accertato definitivamente.
3. Applicando al caso concreto i principi sopra espressi, il ricorso deve essere rigettato sul presupposto che, nel caso concreto, non risulta che nell'atto di appello l'attuale ricorrente avesse proposto motivi d'impugnazione concernenti l'accertamento del reato, essendosi limitato a chiedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015