Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO2 9 1 1/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riso. recesto SEZIONE TERZA CIVILE ستان Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G. N. 2385/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 6804 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. 789 -Consigliere Dott. Michele LO PIANO - Ud. 11/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTEN ZA per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: 1127 FEB. 2002. IL CANCELLIERE LV RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato TESTA CESARE, che lo difende unitamente all'avvocato D'ALENA €155 1.3000 CANCELLERIA FEDELE CARMINE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DG710288 ITALVETRO SNC;
- intimato avverso la sentenza n. 3603/98 del Tribunale di BARI, emessa il 22/5/1998 depositata il 22/09/98; RG.5648/1996; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2137 -1- udienza del 11/ MANZO;
udito il P.M. Generale Dott. accoglimento del 12/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco in persona del Sostituto Procuratore Antonietta CARESTIA che ha concluso ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO S.n.c. conveniva in giudizio dinanzi alL'Italvetro Giudice di pace di Bari ND NT e la Lloyd Adriatico S.p.a., deducendo di aver subìto danni alla propria autovettura in conseguenza dell'incidente avvenuto con l'autovettura di proprietà e condotta dal NT, che era da considerarsi unico responsabile dell'incidente. La società attrice chiedeva quindi la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di lire 3.988.818, a titolo di risarcimento dei danni. Il NT si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva affermarsi la responsabilità del conducente dell'altra vettura nella causazione dell'evento e la condanna della società attrice, proprietaria del veicolo, al pagamento della somma di lire 8.057.452. Il giudice di pace, pronunziando anche nei confronti della Assitalia S.p.a. quale società asssicuratrice della Italvetro S.n.c. dichiarava entrambi i conducenti responsabili a norma dell'art. 2054, secondo comma C.C. Proposto appello da parte del NT, al quale resisteva la società Italvetro, il Tribunale di Bari, ritenuto che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti del conducente, a norma 3 r dell'art. 2054, primo comma c.C., rimetteva le parti avanti al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio. Avverso questa sentenza, ND NT propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. La Italvetro S.n.c. non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2054 C. C. per avere il Tribunale ritenuto sulla base della disposizione indicata che sussisteva una situazione di litisconsorzio necessario anche nei confronti del conducente dell'autovettura di proprietà della società Italvetro e per aver conseguentemente rimesso le parti dinanzi al giudice di pace per l'integrazione del contraddittorio. Il motivo è fondato. A decorrere dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 15 settembre 1984, n. 4055, nella giurisprudenza di legittimità (se si esclude il precedente costituito da Cass. 10 giugno 1992, n. 7130) è costante l'affermazione secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., il responsabile del danno, che a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro 4 r l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di unicamente il proprietario delobbligazioni solidali, è veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando giustificazione detta deroga nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata>> (Cass. 25 settembre 1998, n. 9592; V. pure, Cass. 23 febbraio 2000, n. 2047; cass. 24 febbraio 1998, n. 1976). A questo principio che il Collegio condivide avrebbe dunque dovuto attenersi il Tribunale, che quindi ha errato nel ritenere sussistente un litisconsorzio con il conducente e nel rinviare conseguentemente la causa al primo giudice. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bari che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dalla sentenza del giudice di pace risulta che l'Assitalia S.p.a. era parte nel giudizio di primo grado quale società assicuratrice della Italvetro S.n.c. Mancando 105 non è il fascicolo del processo innanzi al giudice di pace, questa sede ricostruire con certezza la posizione dato in della Assitalia S.p.a.. Il giudice di rinvioprocessuale considererà dunque se sussiste un litisconsorzio necessari (anche processuale) tra la società Assitalia S.p.a. e il suo assicurato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questa fase ad altra sezione 20.66 del Tribunale di Bari. TOT. 149,77 Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Любой Шита مسوا IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Doggi, n. 27.12.07 PREMA Gina Casoli N IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli O AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 2002 4 139.77a 765 (euroCENTOGU VE/77..) P. NOR (Dott.ssa A li Responsali 2 (Dr. M. RACCICHI 0 0 6