Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Integra la condotta del reato di disobbedienza il rifiuto del militare di sottoscrizione, per presa d'atto, del documento che attesta l'avvenuta inflizione a suo danno della sanzione disciplinare della consegna, per la quale il Regolamento di disciplina militare prevede la comunicazione per iscritto al soggetto punito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2008, n. 8987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8987 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 324
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 032519/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO tribunale di Verona;
nei confronti di:
1) DE VO AR N. IL 10/06/1978;
avverso SENTENZA del 23/05 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di Verona;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. ROSIN, per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Colla sentenza di cui in epigrafe, il g.u.p. del tribunale militare di Verona, cui le parti avevano rivolto richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti del caporal maggiore De AL Marco, in ordine al reato di disobbedienza aggravata, perché il fatto non sussiste.
Osservava il giudicante che il fatto addebitato a costui era il rifiuto di sottoscrivere, per presa d'atto, il documento attestante l'avvenuta inflizione della sanzione disciplinare della consegna, nonostante i reiterati inviti rivoltigli dal suo diretto superiore. Premesso che la disciplina militare era dettagliatamente descrittiva circa il dovere di obbedire agli ordini;
e che, a parte quelli di contenuto criminoso, dopo l'ordinanza n. 39/2001 della Corte Costituzionale, doveva ritenersi che solo la disobbedienza ad un ordine funzionale e strumentale alle esigenze di servizio e della disciplina, costituisse il reato previsto dall'art. 173 c.p.m.p., osservava il g.u.p. che l'art. 59 del Regolamento militare di disciplina conferiva al procedimento il carattere della oralità e quindi, ai fini di cui sopra, doveva ritenersi sufficiente la comunicazione verbale del provvedimento ultimativo, colla conseguenza che il rifiuto di sottoscrivere l'atto formale non integrava gli estremi del reato in contestazione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il p.m. militare, che denunciava violazione di legge.
Il carattere di oralità del procedimento disciplinare doveva intendersi nel senso della speditezza e della non previsione di una cartolarità;
ma non v'era dubbio che la comunicazione del provvedimento adottato dovesse avvenire per iscritto, come prevedeva espressamente l'art. 64 R.d.m., completamente disatteso dal giudice.
Situazione che riguardava anche la consegna semplice e non solo quella di rigore;
colla conseguenza che l'interessato non aveva alcun diritto di sindacare l'ordine del superiore, che si poneva come finalizzato alle esigenze del servizio, anche alla luce di una costante giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è fondato.
È vero che il D.P.R. n. 545 del 1986, art. 59 (Regolamento di disciplina militare) stabilisce che il procedimento disciplinare deve svolgersi oralmente in tutte le sue fasi, che vanno dalla contestazione degli addebiti, alla comunicazione, all'interessato, del provvedimento adottato;
e tuttavia, l'art. 64, comma 2 dello stesso testo normativo - che il g.u.p. militare non ha preso in considerazione - prescrive, nel caso che la sanzione inflitta sia quella della consegna (come nel caso di specie) che vi sia comunicazione scritta al soggetto punito, da trascriversi nella documentazione personale.
Appare indubbio che tale disposizione si ponga come speciale, rispetto alla normativa che genericamente regola il procedimento disciplinare;
e che la necessità di una trascrizione nei documenti personali del militare legittimi (come altre volte ha osservato la giurisprudenza di questa Corte suprema, correttamente citata dal ricorrente p.m. militare) la prova scritta della presa d'atto da parte dell'interessato.
È vero - e lo ha osservato la ridetta giurisprudenza - che, così come nel caso delle notifiche di atti processuali in genere, il rifiuto di sottoscrizione opposto dal destinatario non blocca il relativo iter, ma nel caso della disciplina militare, dove è generalizzato l'obbligo di obbedienza all'ordine legittimo del superiore, la diversa scelta legislativa, cui deve ovviamente seguire l'invito a sottoscrivere la comunicazione della punizione inflitta si pone come funzionale (rispondendo così al requisito di legittimità costituzionalmente imposto, come giustamente evoca la decisione impugnata) e attinente al servizio, tutelando anche l'interesse del militare punito, il cui fascicolo personale viene ad introitare l'atto.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso del processo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al g.u.p. del tribunale militare di Verona per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008