Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2003, n. 10670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10670 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ ZĄ CIVILE0670/03 Oggetto Pagamento somma Composta dagli Ill.m. Siguri R.G.N. 7.948/02 Est. Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Francesco SABATIN Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron.23885 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 03/02/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato € presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domiciliato;
ricorrente
contro
DI CI IC & BI s.n.c., in AUTORIPARAZIONI persona del legale rappr.te pro tempore, sig. CC IC, con sede in Tortora (CS), via Benefici n. 16, part. IVA 00862070786, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe ARIETA del Foro di Paola, ed elett. domiciliata in ROMA, presso lo studio del dott. Enrico 339 M --- Salomone, via Michelangelo Tilli n. 42, giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza del Giudice di Pace di Scalea del 12-23.11.2001, n. 762/C1; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito, per 11 ricorrente, l'avv. Giuseppe PASQUINO, delegato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Scalea, accogliendo la domanda proposta dalla s.n.c. "Autoriparazioni di CC IC & BI”, e giudicando secondo equità, a norma dell'art. 113 c.p.c., condannava il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cosenza a pagarle la somma di £. 2.000.000, quale compenso per la custodia dell'autovettura A 112 tg. CS 194.391 sottoposta a sequestro amministrativo dai Carabinieri di Scalea con verbale del 10 febbraio 1987 ed affidata alla società, che in tal modo aveva ridotto, con l'atto di citazione, il proprio maggior credito. 2 ---- - ---- Giudicando Con riferimento anche alle eccezioni proposte dal Ministero, il giudicante riteneva che: a) non potevasi dubitare del credito, emmesso dallo stesso convenuto;
b) le tariffe applicabili erano quelle dell'A.C.I., svolgendo l'affidataria attività di soccorso stradale quale affiliata a quel sodalizio;
c) il compenso era dovuto "dalla data di affidamento del mezzo alla data del provvedimento prefettizio di comunicazione all?Intendenza di Finanza dell'avvenuta confisca del mezzo"; d) non era applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno affidandosi ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, la società. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il Ministero denuncia la violazione dell'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 111, c. 2, della Costituzione. Premesso che la pronuncia secondo equità, pur non richiedendo una specifica motivazione sulla regola equitativa applicata, rimane ricorribile quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, sostiene che la sentenza impugnata è, nella specie, basata su asserzioni tautologiche o comunque insufficienti in particolare: a) in ordine alla eccezione concernente l'applicabilità della prescrizione quinquennale (per la quale richiama Cass. penale 13 ottobre 1998, n. 6043); b) circa l'applicabilità delle tariffe prefettizie determinate in relazione alla valutazione dell'.U.T.E., che aveva tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 12 del d.p.r. n. 571/1982 ed in particolare degli usi locali espressamente richiamati e che, in quanto tali, avevano acquistato efficacia normativa (onde l'infondatezza della pretesa 3 - --- - che gli usi locali facessero riferimento alle tariffe ACI, che, fra l'altro, vincolavano solo gli associeti) "Per completezza difensiva" il ricorrente aggiunge: "si eccepisce che la domanda attrice non può trovare accoglimento anche in considerazione del fatto che essa sia stata proposta solo dopo che è stato effettuato ed accettato il pagamento delle somme liquidate da parte della Prefeitura, con regolare fattura", non risultando che "la quietanza fosse stata rilasciata con riserva". 2.- Come questa Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente sì da potersi considerare ius receptum “le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie che non superano il valore di £. 2.000.000 (da ritenersi sempre pronunciate secondo quità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale, ai sensi dle n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 c 2 c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost." (per tutte Cass. S.U., 15 ottobre 1999, n. 716). . - Nella specie, per quanto scarna, la sentenza del Giudice di pace impugnata rende conto dell'iter logico-giuridico attraverso il quale è giunto all'accoglimento della domanda ed al rigetto di tutte le eccezioni proposte. Anche sotto l'ultimo profilo, la ritenuta applicabilità delle tariffe ACI indica chiaramente, anche se implicitamente, nell'ambito pur sempre del giudizio di equità, l'illegiſtimità della liquidazione effettuata sulla base delle tariffe stabilite dalla Prefettura. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. Per la controvertibilità delle questioni discusse possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio, in Roma il 3 febbrao 2003 I Presidente estensore (G. Nicastro) Собои Свид DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 LUG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista