CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14938 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE AB, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 17/2/2022 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Stefano Taddia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Marco Caradonna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14938 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 08/03/2023 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di VE AB per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella sua qualità di amministratore della Smile s.r.I., fallita nel gennaio del 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta integrazione dell'elemento oggettivo del reato contestato. Osserva in proposito il ricorso che alla VE è contestato l'ingiustificato azzeramento del credito vantato dalla fallita nei confronti di altra impresa esclusivamente in ragione del fatto che il curatore non avrebbe rinvenuto documentazione idonea a comprovare l'effettiva integrale compensazione del suddetto credito attraverso l'effettuazione da parte della debitrice di pagamenti dovuti da Smile a terzi, sulla base di un accordo intervenuto tra le due imprese di cui la stessa curatela ha ammesso l'esistenza. Del tutto ingiustificata sarebbe dunque l'affermata sussistenza della condotta distrattiva contestata, affermazione fondata esclusivamente su valutazioni del curatore in merito alla non riconducibilità delle compensazioni non documentate al suddetto accordo. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte indicato quali sarebbero i necessari indici di fraudolenza che caratterizzerebbero la condotta dell'imputata, dimostrando la sua intenzione di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come ammesso dalla sentenza impugnata, l'imputata ha fornito nel corso dei due gradi del giudizio di merito prova documentale dell'avvenuta compensazione di larga parte del credito vantato dalla fallita nei confronti della ditta Outlet. La Corte territoriale ha dimostrato di non nutrire dubbi sull'attendibilità di tale documentazione e, in definitiva, sull'esistenza di un accordo per cui la Outlet si sarebbe fatto carico di alcuni debiti commerciali della fallita a compensazione del credito vantato da quest'ultima in relazione alle forniture di merce effettuate in favore della stessa ditta. 2.1 II giudice d'appello ha però ritenuto comprovata la distrazione della residua parte del credito (meno di un terzo del totale) in relazione al quale la VE non è stata in grado di recuperare analoga documentazione attestante l'avvenuta compensazione. Ed a sostegno di tale conclusione ha evocato il consolidato principio affermato da questa 2 Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, Sentenza n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Di tale principio la Corte territoriale non ha fatto però buon governo, attribuendogli un significato che prescinde dalla sua esatta latitudine, per come tracciata dalla stessa giurisprudenza di legittimità ancorandosi alla normativa concorsuale. 2.2 In proposito va anzitutto ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. In secondo luogo, l'art. 87, comma 3 legge fall. assegna al fallito (come al legale rappresentante dell'ente collettivo fallito) obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano la (apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere. La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere dunque desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma qualora questi affermi di averli impiegati per finalità aziendali, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso della fallita (ex multis Sez. 5, Senrtenza n. 3 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, cit.). In altri termini la presunzione di distrazione dei beni non rinvenuti, fuori da qualsiasi automatismo probatorio, legittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nei limiti in cui le giustificazioni fornite dall'amministratore sulla loro destinazione non appaiono idonee ad insinuare quantomeno un ragionevole dubbio sull'effettivo utilizzo degli stessi per scopi sociali. Ed in tal senso il giudice è tenuto a soppesarle, secondo le ordinarie regole di valutazione della prova, alla luce delle altre emergenze che costituiscono la piattaforma cognitiva posta a sua disposizione e che concorrono a definire le concrete caratteristiche del fatto contestato. 2.3 Alla luce di tali precisazioni deve allora rilevarsi come la sentenza impugnata non abbia spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di escludere, anche in riferimento all'elemento soggettivo del reato, quantomeno il ragionevole dubbio sull'effettiva compensazione integrale del credito e dunque giustificato il suo azzeramento contabile da parte dell'imputata, una volta ammesso che i rapporti commerciali tra la fallita è la Outlet erano regolati dall'accordo di compensazione e ritenuto provato che per la maggior parte il suddetto credito era stato effettivamente e legittimamente compensato, anche tenuto conto del modesto ammontare della parte residua in relazione alla quale la VE non è stata in grado di produrre documentazione (circostanza questa al più indicativa del disordine contabile in cui versava la fallita, che però non è mai stato oggetto di contestazione). 3. Attese le rilevate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 8/3/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Stefano Taddia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Marco Caradonna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14938 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 08/03/2023 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di VE AB per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella sua qualità di amministratore della Smile s.r.I., fallita nel gennaio del 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta integrazione dell'elemento oggettivo del reato contestato. Osserva in proposito il ricorso che alla VE è contestato l'ingiustificato azzeramento del credito vantato dalla fallita nei confronti di altra impresa esclusivamente in ragione del fatto che il curatore non avrebbe rinvenuto documentazione idonea a comprovare l'effettiva integrale compensazione del suddetto credito attraverso l'effettuazione da parte della debitrice di pagamenti dovuti da Smile a terzi, sulla base di un accordo intervenuto tra le due imprese di cui la stessa curatela ha ammesso l'esistenza. Del tutto ingiustificata sarebbe dunque l'affermata sussistenza della condotta distrattiva contestata, affermazione fondata esclusivamente su valutazioni del curatore in merito alla non riconducibilità delle compensazioni non documentate al suddetto accordo. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte indicato quali sarebbero i necessari indici di fraudolenza che caratterizzerebbero la condotta dell'imputata, dimostrando la sua intenzione di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come ammesso dalla sentenza impugnata, l'imputata ha fornito nel corso dei due gradi del giudizio di merito prova documentale dell'avvenuta compensazione di larga parte del credito vantato dalla fallita nei confronti della ditta Outlet. La Corte territoriale ha dimostrato di non nutrire dubbi sull'attendibilità di tale documentazione e, in definitiva, sull'esistenza di un accordo per cui la Outlet si sarebbe fatto carico di alcuni debiti commerciali della fallita a compensazione del credito vantato da quest'ultima in relazione alle forniture di merce effettuate in favore della stessa ditta. 2.1 II giudice d'appello ha però ritenuto comprovata la distrazione della residua parte del credito (meno di un terzo del totale) in relazione al quale la VE non è stata in grado di recuperare analoga documentazione attestante l'avvenuta compensazione. Ed a sostegno di tale conclusione ha evocato il consolidato principio affermato da questa 2 Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, Sentenza n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Di tale principio la Corte territoriale non ha fatto però buon governo, attribuendogli un significato che prescinde dalla sua esatta latitudine, per come tracciata dalla stessa giurisprudenza di legittimità ancorandosi alla normativa concorsuale. 2.2 In proposito va anzitutto ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. In secondo luogo, l'art. 87, comma 3 legge fall. assegna al fallito (come al legale rappresentante dell'ente collettivo fallito) obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano la (apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere. La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere dunque desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma qualora questi affermi di averli impiegati per finalità aziendali, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso della fallita (ex multis Sez. 5, Senrtenza n. 3 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, cit.). In altri termini la presunzione di distrazione dei beni non rinvenuti, fuori da qualsiasi automatismo probatorio, legittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nei limiti in cui le giustificazioni fornite dall'amministratore sulla loro destinazione non appaiono idonee ad insinuare quantomeno un ragionevole dubbio sull'effettivo utilizzo degli stessi per scopi sociali. Ed in tal senso il giudice è tenuto a soppesarle, secondo le ordinarie regole di valutazione della prova, alla luce delle altre emergenze che costituiscono la piattaforma cognitiva posta a sua disposizione e che concorrono a definire le concrete caratteristiche del fatto contestato. 2.3 Alla luce di tali precisazioni deve allora rilevarsi come la sentenza impugnata non abbia spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di escludere, anche in riferimento all'elemento soggettivo del reato, quantomeno il ragionevole dubbio sull'effettiva compensazione integrale del credito e dunque giustificato il suo azzeramento contabile da parte dell'imputata, una volta ammesso che i rapporti commerciali tra la fallita è la Outlet erano regolati dall'accordo di compensazione e ritenuto provato che per la maggior parte il suddetto credito era stato effettivamente e legittimamente compensato, anche tenuto conto del modesto ammontare della parte residua in relazione alla quale la VE non è stata in grado di produrre documentazione (circostanza questa al più indicativa del disordine contabile in cui versava la fallita, che però non è mai stato oggetto di contestazione). 3. Attese le rilevate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 8/3/2023