Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
L'invito a comparire indirizzato, a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, alla persona nei cui confronti viene chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, deve essere considerato, al pari del decreto di citazione a giudizio, come uno strumento di contestazione che ha ad oggetto la forma di pericolosità che s'intende porre a base della misura proposta e gli elementi di fatto da cui si pretende di evincerla, sicchè deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione non solo della misura di cui si chiede l'applicazione, ma anche del tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta. Ne consegue che una volta esplicitata nella contestazione la natura di pericolosità ravvisata, la stessa non può subire variazioni nel corso del procedimento, nè tanto meno è consentito applicare una misura di prevenzione ravvisando l'appartenenza del soggetto ad una categoria diversa da quella prospettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2004, n. 49279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49279 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/11/2004
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4715
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 018457/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC AN N. IL 25/02/1969;
avverso ORDINANZA del 28/01/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO GIALANELLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 28.1.2004 la Corte di Appello di L'Aquila confermava l'analogo provvedimento emesso il 2.10.2003 dal Tribunale di Chieti, con il quale era stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno nei confronti di SC AN. Osservava la Corte suddetta che gli elementi acquisiti costituivano indice evidente di attuale pericolosità sociale del proposto e che il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alle ipotesi previste dall'art. 1 n. 3 della legge n. 1423/56, ravvisate nel provvedimento del tribunale, anziché a quelle di cui all'art. 1 n. 2 della stessa legge, richiamate nella richiesta del Questore, non comportava violazione del principio della correlazione tra contestazione e pronuncia, riguardando valutazioni che attenevano comunque ai medesimi aspetti di pericolosità sociale. Avverso tale decreto ha proposto rituale ricorso per SS lo SC, lamentando:
1) violazione di legge, sotto il profilo che il decreto adottato dal Tribunale di Chieti, e confermato dalla Corte di Appello di L'Aquila, aveva irrogato la misura per motivi diversi da quelli prospettati nella richiesta del Questore, con conseguente pregiudizio per i diritti della difesa e nullità del provvedimento impugnato;
2) erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione, sul rilievo che faceva difetto il requisito dell'attualità della pericolosità, essendosi fatto riferimento a fatti risalenti all'inizio degli anni '90.
Cio' posto, osserva la Corte che il ricorso appare fondato. Ed invero, come ormai da tempo e reiteratamente statuito da questa Corte, l'invito a comparire, indirizzato a norma dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla persona nei cui confronti è chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, deve essere considerato, al pari del decreto di citazione a giudizio, come uno strumento di contestazione che, nel caso in specie, ha ad oggetto la forma di pericolosità che s'intende porre a base della misura proposta e gli elementi di fatto da cui si pretende di evincerla, per cui deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione non solo della misura di cui si chiede l'applicazione, ma anche della forma di pericolosità posta a fondamento della richiesta, (v., ex plurimis, Cass., Sez. 1^, sent. n. 2900 del 24.9.1990, Stracuzzi;
Sez. 1^, sent. n. 204 del 29.1.1990, Longo ecc). Di conseguenza, una volta esplicitata nella contestazione il "tipo" di pericolosità ravvisato, poiché gli elementi da rendere noti ai fini della contestazione sono l'indicazione della forma di pericolosità e la specificazione della misura minacciata, la stessa non può subire variazioni nel corso del procedimento;
ne', tanto meno, come è avvenuto nella fattispecie, è consentito applicare una misura di prevenzione, ravvisando l'appartenenza del soggetto ad una categoria (tra quelle indicate nell'art. 1 della legge n. 1423/56) diversa da quella prospettata.
Dovendosi applicare, per il richiamo operato dal sesto comma dell'art. 4 della suddetta legge, le forme del procedimento previsto per l'applicazione delle misure di sicurezza e, quindi, del procedimento di sorveglianza (il riferimento agli artt. 636 e 637 c.p.p. abrogato si deve ora considerare come fatto agli artt. 677 e segg. c.p.p. vigente), nel caso in cui sia ravvisabile l'appartenenza del proposto ad una categoria diversa da quella indicata nella contestazione, si deve procedere ad una contestazione diversa o suppletiva, altrimenti si incorre nella nullità (di tipo intermedio), prevista per la mancata correlazione tra accusa e decreto di applicazione della misura.
Nel caso in esame, l'interessato ha tempestivamente eccepito, mediante l'appello, l'esistenza della nullità di cui sopra. Per altro, è escluso che si possa prescindere da una esauriente valutazione degli elementi indiziali e dall'obbligo di una motivazione minimamente sufficiente ed immune da vizi che possano inficiare nella sua essenza il provvedimento adottato. Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto impugnato va annullato, rimanendo assorbiti gli altri motivi di doglianza, con conseguente rinvio, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi sopra formulati, alla Corte di Appello di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004