Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2004, n. 49279
CASS
Sentenza 30 novembre 2004

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L'invito a comparire indirizzato, a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, alla persona nei cui confronti viene chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, deve essere considerato, al pari del decreto di citazione a giudizio, come uno strumento di contestazione che ha ad oggetto la forma di pericolosità che s'intende porre a base della misura proposta e gli elementi di fatto da cui si pretende di evincerla, sicchè deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione non solo della misura di cui si chiede l'applicazione, ma anche del tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta. Ne consegue che una volta esplicitata nella contestazione la natura di pericolosità ravvisata, la stessa non può subire variazioni nel corso del procedimento, nè tanto meno è consentito applicare una misura di prevenzione ravvisando l'appartenenza del soggetto ad una categoria diversa da quella prospettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2004, n. 49279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49279
    Data del deposito : 30 novembre 2004

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