CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2026, n. 16215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16215 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 414/2024 r.g., proposto da IN OS, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mazzotta. ricorrente contro Fallimento Villa Aurora srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 10256/2023 pubblicata in data 11/12/2023, n. r.g. 2627/2022. Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della Sostituta Procuratore Generale dott.ssa Olga Pirone. FATTI DI CAUSA 1.- OS IN deduceva di essere creditrice di Villa Aurora srl di determinati importi a titolo retributivo e che il curatore del fallimento li aveva OGGETTO: concordato preventivo - mancata omologazione - trasferimento d'azienda - effetti sul t.f.r. dei lavoratori ceduti Civile Sent. Sez. L Num. 16215 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: PANARIELLO FRANCESCOPAOLO Data pubblicazione: 25/05/2026 2 ammessi al passivo fallimentare soltanto al netto delle ritenute previdenziali e con esclusione del t.f.r. Lamentava che il Giudice delegato avesse dichiarato esecutivo lo stato passivo predisposto dal curatore. Pertanto proponeva opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale fallimentare di Reggio Calabria per ottenere l’ammissione al passivo dei suoi crediti per le ulteriori somme di euro 6.243,92 a titolo di retribuzioni e di euro 22.718,45 a titolo di t.f.r. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il curatore fallimentare eccepiva che il t.f.r. non era dovuto, in quanto il rapporto di lavoro non era cessato, ma al contrario era continuato con Villa Aurora Hospital in virtù di cessione del ramo d’azienda. 3.- Con il decreto in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ammetteva l’opponente allo stato passivo del fallimento, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., per l’ulteriore importo di euro 830,20 a titolo di crediti retributivi, fermo restando l’esclusione del credito per t.f.r. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione il Tribunale affermava: a) le buste paga e le dichiarazioni dei redditi della lavoratrice sono prove idonee a dimostrare l’an debeatur dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro;
tuttavia per il quantum va considerato che la pretesa dell’opponente non si riferisce all’intero anno, ma solo a specifici mesi degli anni 2016 e 2017, sicché, escludendo la quota di contributi a carico della lavoratrice, sulla base dei predetti documenti può essere riconosciuto soltanto il credito retributivo di euro 830,20; b) quanto al t.f.r., la prassi giudiziaria di ammettere anche questo credito al passivo fallimentare deve essere rivista in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. ord. n. 5376/2020, Cass. n. 4897/2021 e Cass. n. 23775/2018, secondo cui il credito non sussiste qualora il rapporto di lavoro non sia cessato, ma al contrario proseguito con il cessionario del ramo d’azienda dell’impresa fallita;
c) non può applicarsi l’art. 47 L. n. 428/1990 nella sua attuale formulazione, entrata in vigore soltanto il 15/07/2022 quindi dopo i fatti 3 di causa (la cessione del ramo d’azienda è avvenuta a decorrere dall’01/02/2019) e non è applicabile retroattivamente;
d) nella formulazione anteriore la norma, quale fatto costitutivo del diritto di credito del lavoratore, richiedeva l’omologazione del concordato ai fini dell’immediata esigibilità del t.f.r., ma nella specie tale omologazione non è intervenuta. 4.- Avverso tale sentenza IN OS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.- Il Fallimento Villa Aurora srl in liquidazione è rimasto intimato. 6.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. 7.- Il P.G. ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 8.- Alla pubblica udienza non è comparso il difensore della ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 105 L. fall., 47 L. n. 428/1990 e 2112 c.c. per avere il Tribunale escluso la sussistenza del fatto costitutivo del diritto al t.f.r., rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cedente, poi dichiarata fallita. Deduce che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che, nel caso in esame, era intervenuto un concordato preventivo, con scopo prevalentemente liquidatorio, tanto che il Tribunale fallimentare aveva disposto la vendita del compendio aziendale ex art. 163 bis L. fall. e la società acquirente lo aveva acquistato escludendo espressamente i debiti aziendali sorti prima della vendita, ivi inclusi i debiti relativi ai dipendenti, che aveva assunto ex novo, in deroga all’art. 2112 c.c., come consentito dall’art. 47 L. n. 428/1990. Infine aggiunge che a seguito della mancata omologazione del piano concordatario, era intervenuta la dichiarazione di fallimento della cedente. Il motivo è infondato. Come ammette la ricorrente, la fattispecie in esame è regolata dall’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990. Con tale norma, nella formulazione vigente alla data del 31/01/2019 (è invece inapplicabile ratione temporis la nuova formulazione della norma, introdotta dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, entrata in vigore il 4 15/07/2022 e non retroattiva: Cass. ord. n. 21676/2025; Cass. n. 31338/2024; Cass. S.U. n. 8504/2021), il legislatore disponeva: “4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti”. Il legislatore assegnava quindi alle parti sociali l’ “amministrazione” della regola legale circa le condizioni di lavoro, ma ferma restando la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario (art. 2112 c.c.). Quindi era (ed è) in ogni caso rilevante l’accordo sindacale, al quale il legislatore delega il potere di modulare nel modo ritenuto più opportuno le tutele e le garanzie altrimenti offerte in senso inderogabile dall’art. 2112 c.c. Nel caso di specie la ricorrente neppure deduce se fosse intervenuto l’accordo sindacale e, soprattutto, quale fosse il suo contenuto. Ne deriva che, in mancanza di accordo sindacale, trova applicazione in tutta la sua precettività l’art. 2112 c.c., sicché il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. In tal senso è certamente inopponibile ai lavoratori il contratto con cui il cessionario ha acquisito l’azienda dal fallimento e, in particolare, la clausola negoziale in virtù della quale il cessionario non avrebbe acquisito i debiti anteriori per quote di t.f.r. Quindi la decisione impugnata è conforme a diritto: non essendo ancora cessato l’unico rapporto di lavoro, trasferito ex lege al cessionario (art. 2112 c.c.), il credito relativo al t.f.r. non è ancora divenuto esigibile e pertanto non può essere ammesso al passivo fallimentare del cedente (in termini su 5 identiche fattispecie v. Cass. ord. n. 32876/2025 e Cass. ord. n. 32882/2025). Peraltro, a differenza di quanto previsto dall’art. 47, co. 5, L. n. 428 cit., nella fattispecie regolata dal co. 4 bis dello stesso art. 47 l’accordo sindacale può prevedere soltanto deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. In tal senso si è già pronunziata questa Corte (Cass. ord. n. 23499/2024), che ha pure precisato come la locuzione, contenuta del predetto co.
4-bis, "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia (sentenza 11 giugno 2009, in causa C- 561/07) all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE: gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa (Cass. n. 10414/2020). Al caso in esame neppure può applicarsi l’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990 – norma ai sensi della quale sarebbe effettivamente possibile escludere del tutto l’art. 2112 c.c. – per la medesima ragione sopra vista, poiché anche in tal caso è necessario un accordo sindacale, nella specie neppure dedotto. Infine, non può accedersi alla tesi difensiva della ricorrente, secondo cui il concordato preventivo nel caso in esame avrebbe avuto una finalità liquidatoria. Si tratta di una questione del tutto nuova e comunque implica un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e, quindi, interdetto in sede di legittimità. Quindi non resta che ribadire il seguente principio di diritto: in tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR del lavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso, poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass. ord. n. 31338/2024; Cass. ord. n. 5376/2020). 6 Su questo principio non incide la diversa questione dell’esatta natura giuridica dei versamenti delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296/2006 (attualmente pendente dinanzi alle sezioni unite di questa Corte in virtù dell’ampia ordinanza interlocutoria n. 25175/2025), di cui peraltro non vi è traccia nella sentenza impugnata: pure ammessa in ipotesi la natura retributiva (in tal senso Cass. ord. n. 10082/2025) piuttosto che previdenziale (in tal senso Cass. n. 25035/2023), comunque, alla luce della disciplina ratione temporis vigente, il t.f.r. non è esigibile prima della cessazione del rapporto di lavoro (rimasto unico) presso il cessionario e quindi il relativo credito non è ammissibile al passivo del fallimento del cedente. 2.- Nulla va disposto sulle spese, poiché il Fallimento è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 25/03/2026. Il Consigliere est. dott. Francescopaolo Panariello La Presidente dott.ssa Margherita Leone
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona della Sostituta Procuratore Generale dott.ssa Olga Pirone. FATTI DI CAUSA 1.- OS IN deduceva di essere creditrice di Villa Aurora srl di determinati importi a titolo retributivo e che il curatore del fallimento li aveva OGGETTO: concordato preventivo - mancata omologazione - trasferimento d'azienda - effetti sul t.f.r. dei lavoratori ceduti Civile Sent. Sez. L Num. 16215 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: PANARIELLO FRANCESCOPAOLO Data pubblicazione: 25/05/2026 2 ammessi al passivo fallimentare soltanto al netto delle ritenute previdenziali e con esclusione del t.f.r. Lamentava che il Giudice delegato avesse dichiarato esecutivo lo stato passivo predisposto dal curatore. Pertanto proponeva opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale fallimentare di Reggio Calabria per ottenere l’ammissione al passivo dei suoi crediti per le ulteriori somme di euro 6.243,92 a titolo di retribuzioni e di euro 22.718,45 a titolo di t.f.r. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il curatore fallimentare eccepiva che il t.f.r. non era dovuto, in quanto il rapporto di lavoro non era cessato, ma al contrario era continuato con Villa Aurora Hospital in virtù di cessione del ramo d’azienda. 3.- Con il decreto in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ammetteva l’opponente allo stato passivo del fallimento, in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., per l’ulteriore importo di euro 830,20 a titolo di crediti retributivi, fermo restando l’esclusione del credito per t.f.r. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione il Tribunale affermava: a) le buste paga e le dichiarazioni dei redditi della lavoratrice sono prove idonee a dimostrare l’an debeatur dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro;
tuttavia per il quantum va considerato che la pretesa dell’opponente non si riferisce all’intero anno, ma solo a specifici mesi degli anni 2016 e 2017, sicché, escludendo la quota di contributi a carico della lavoratrice, sulla base dei predetti documenti può essere riconosciuto soltanto il credito retributivo di euro 830,20; b) quanto al t.f.r., la prassi giudiziaria di ammettere anche questo credito al passivo fallimentare deve essere rivista in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. ord. n. 5376/2020, Cass. n. 4897/2021 e Cass. n. 23775/2018, secondo cui il credito non sussiste qualora il rapporto di lavoro non sia cessato, ma al contrario proseguito con il cessionario del ramo d’azienda dell’impresa fallita;
c) non può applicarsi l’art. 47 L. n. 428/1990 nella sua attuale formulazione, entrata in vigore soltanto il 15/07/2022 quindi dopo i fatti 3 di causa (la cessione del ramo d’azienda è avvenuta a decorrere dall’01/02/2019) e non è applicabile retroattivamente;
d) nella formulazione anteriore la norma, quale fatto costitutivo del diritto di credito del lavoratore, richiedeva l’omologazione del concordato ai fini dell’immediata esigibilità del t.f.r., ma nella specie tale omologazione non è intervenuta. 4.- Avverso tale sentenza IN OS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.- Il Fallimento Villa Aurora srl in liquidazione è rimasto intimato. 6.- Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. 7.- Il P.G. ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 8.- Alla pubblica udienza non è comparso il difensore della ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 105 L. fall., 47 L. n. 428/1990 e 2112 c.c. per avere il Tribunale escluso la sussistenza del fatto costitutivo del diritto al t.f.r., rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cedente, poi dichiarata fallita. Deduce che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che, nel caso in esame, era intervenuto un concordato preventivo, con scopo prevalentemente liquidatorio, tanto che il Tribunale fallimentare aveva disposto la vendita del compendio aziendale ex art. 163 bis L. fall. e la società acquirente lo aveva acquistato escludendo espressamente i debiti aziendali sorti prima della vendita, ivi inclusi i debiti relativi ai dipendenti, che aveva assunto ex novo, in deroga all’art. 2112 c.c., come consentito dall’art. 47 L. n. 428/1990. Infine aggiunge che a seguito della mancata omologazione del piano concordatario, era intervenuta la dichiarazione di fallimento della cedente. Il motivo è infondato. Come ammette la ricorrente, la fattispecie in esame è regolata dall’art. 47, co. 4 bis, L. n. 428/1990. Con tale norma, nella formulazione vigente alla data del 31/01/2019 (è invece inapplicabile ratione temporis la nuova formulazione della norma, introdotta dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, entrata in vigore il 4 15/07/2022 e non retroattiva: Cass. ord. n. 21676/2025; Cass. n. 31338/2024; Cass. S.U. n. 8504/2021), il legislatore disponeva: “4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti”. Il legislatore assegnava quindi alle parti sociali l’ “amministrazione” della regola legale circa le condizioni di lavoro, ma ferma restando la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario (art. 2112 c.c.). Quindi era (ed è) in ogni caso rilevante l’accordo sindacale, al quale il legislatore delega il potere di modulare nel modo ritenuto più opportuno le tutele e le garanzie altrimenti offerte in senso inderogabile dall’art. 2112 c.c. Nel caso di specie la ricorrente neppure deduce se fosse intervenuto l’accordo sindacale e, soprattutto, quale fosse il suo contenuto. Ne deriva che, in mancanza di accordo sindacale, trova applicazione in tutta la sua precettività l’art. 2112 c.c., sicché il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. In tal senso è certamente inopponibile ai lavoratori il contratto con cui il cessionario ha acquisito l’azienda dal fallimento e, in particolare, la clausola negoziale in virtù della quale il cessionario non avrebbe acquisito i debiti anteriori per quote di t.f.r. Quindi la decisione impugnata è conforme a diritto: non essendo ancora cessato l’unico rapporto di lavoro, trasferito ex lege al cessionario (art. 2112 c.c.), il credito relativo al t.f.r. non è ancora divenuto esigibile e pertanto non può essere ammesso al passivo fallimentare del cedente (in termini su 5 identiche fattispecie v. Cass. ord. n. 32876/2025 e Cass. ord. n. 32882/2025). Peraltro, a differenza di quanto previsto dall’art. 47, co. 5, L. n. 428 cit., nella fattispecie regolata dal co. 4 bis dello stesso art. 47 l’accordo sindacale può prevedere soltanto deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. In tal senso si è già pronunziata questa Corte (Cass. ord. n. 23499/2024), che ha pure precisato come la locuzione, contenuta del predetto co.
4-bis, "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia (sentenza 11 giugno 2009, in causa C- 561/07) all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE: gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa (Cass. n. 10414/2020). Al caso in esame neppure può applicarsi l’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990 – norma ai sensi della quale sarebbe effettivamente possibile escludere del tutto l’art. 2112 c.c. – per la medesima ragione sopra vista, poiché anche in tal caso è necessario un accordo sindacale, nella specie neppure dedotto. Infine, non può accedersi alla tesi difensiva della ricorrente, secondo cui il concordato preventivo nel caso in esame avrebbe avuto una finalità liquidatoria. Si tratta di una questione del tutto nuova e comunque implica un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e, quindi, interdetto in sede di legittimità. Quindi non resta che ribadire il seguente principio di diritto: in tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR del lavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso, poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass. ord. n. 31338/2024; Cass. ord. n. 5376/2020). 6 Su questo principio non incide la diversa questione dell’esatta natura giuridica dei versamenti delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296/2006 (attualmente pendente dinanzi alle sezioni unite di questa Corte in virtù dell’ampia ordinanza interlocutoria n. 25175/2025), di cui peraltro non vi è traccia nella sentenza impugnata: pure ammessa in ipotesi la natura retributiva (in tal senso Cass. ord. n. 10082/2025) piuttosto che previdenziale (in tal senso Cass. n. 25035/2023), comunque, alla luce della disciplina ratione temporis vigente, il t.f.r. non è esigibile prima della cessazione del rapporto di lavoro (rimasto unico) presso il cessionario e quindi il relativo credito non è ammissibile al passivo del fallimento del cedente. 2.- Nulla va disposto sulle spese, poiché il Fallimento è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 25/03/2026. Il Consigliere est. dott. Francescopaolo Panariello La Presidente dott.ssa Margherita Leone