Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2004, n. 1722
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Sentenza 18 novembre 2004

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La violazione dell'art. 5 lett. c) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, obbligo di dare comunicazione alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della inadempienza del committente o del responsabile dei lavori in tema di eliminazione delle irregolarità riscontrate in materia di appalti, si integra anche in ipotesi di ingiustificato ritardo nella comunicazione, atteso che le disposizioni del citato decreto n. 494 prevedono che le comunicazioni siano effettuate il più presto possibile trattandosi di prescrizioni imposte per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2004, n. 1722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1722
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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