Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
La violazione dell'art. 5 lett. c) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, obbligo di dare comunicazione alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della inadempienza del committente o del responsabile dei lavori in tema di eliminazione delle irregolarità riscontrate in materia di appalti, si integra anche in ipotesi di ingiustificato ritardo nella comunicazione, atteso che le disposizioni del citato decreto n. 494 prevedono che le comunicazioni siano effettuate il più presto possibile trattandosi di prescrizioni imposte per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2004, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
1 722/05 SENTENZA N. 2161 Udienza pubblica del 18 novembre 2004
REG. GENERALE n. 39115/2002
REPUBBLICA ITALIANA
22 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott.ssa Claudia Squassoni Presidente
2. Dott. Franco Mancini Consigliere
3. Dott. Vittorio Vangelista Consigliere
4. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Consigliere 5. Dott. Amedeo Franco (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ET NI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 28 giugno 2002 dal giudice del tribunale di Spoleto;
udita nella pubblica udienza del 18 novembre 2004 la relazione fatta dal Consigliere
Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gioac- chino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Teresa Assenzio;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 giugno 2002 il giudice del tribunale di Spoleto dichiarò ET
NI colpevole del reato di cui all'art. 5, primo comma, lett. e), e 21, secondo comma, lett. a), del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 per avere, quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione di una opera appaltata da ET SE alla ditta Centro
Appalti s.r.l. e da questa subappaltata alla CO.GE. Costruzioni Generali s.r.l., omesso di pro- porre tempestivamente al committente i provvedimenti necessari all'eliminazione delle irre- golarità riscontrate in data 14 novembre 2000 e consistenti in gravi inosservanze, da parte зв della ditta subappaltatrice, della normativa di sicurezza, e di dare inoltre comunicazione alla е competente ASL ed alla direzione provinciale del lavoro delle sue inadempienze, e lo condan- р т nò alla pena di € 2.500,00 di ammenda. ор L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 552 cod. proc. pen. Lamenta che erroneamente il giudice del merito ha respinto la proposta ecce- zione di nullità del decreto di citazione a giudizio perché assolutamente carente dei requisiti minimi idonei ad individuare le violazioni contestate. Il decreto di citazione a giudizio, infatti, recava solo la norma che si supponeva violata senza specificare la contestazione e gli addebiti, ma soltanto con un richiamo generico a presunte gravi inosservanze della normativa di sicu-
b) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
191, 499, 511 segg. cod. proc. pen. Osserva che nel corso della escussione del teste LO il giudice disponeva darsi lettura della nota del 14 novembre 2000 prodotta dalla difesa e conte- nente alcune contestazioni riscontrate dal ET in un sopralluogo. Con ciò però è stata for- nita al teste la indicazione delle irregolarità oggetto del procedimento e che sino a quel mo- mento non erano state da nessuno precisate. Si tratta di una lettura non consentita ed effettuata allo scopo di suggerire al teste circostanze assolutamente non pacifiche delle quali lo stesso aveva dichiarato di non essere a conoscenza. Da ciò deriva la inutilizzabilità delle dichiarazio- ni testimoniali perché assunte in violazione di uno specifico divieto di legge.
c) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. d), cod. proc. pen. in relazione all'art. 495 cod. proc. pen. Lamenta che il giudice ha erroneamente ed ingiustificatamente ritenuto super- flua la audizione del teste, ispettrice del lavoro, richiesto dalla difesa che aveva partecipato ad un sopralluogo nel cantiere in questione e che avrebbe potuto riferire sugli accertamenti effet- tuati. Tale testimonianza era decisiva ai fini del decidere.
d) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 5, lett. e), d. lgs. 494/96. Osserva che in dibattimento è emerso che l'imputato aveva immediata- mente comunicato al committente ed al direttore dei lavori quanto da lui riscontrato e le sue richieste di porvi rimedio, attraverso comunicazioni scritte. E' anche emerso che egli si era in seguito attivato per porre a conoscenza della ASL e delle direzione provinciale del lavoro le risultanze del sopralluogo e le sue richieste, come riconosciuto dal teste LO. Ora la norma in questione non prevede assolutamente l'obbligo di una comunicazione scritta, sancendo la libertà di forma dell'avvertimento e dando importanza solo al fatto che gli organi indicati ne vengano a conoscenza (circostanza che nel dibattimento è stata appurata).
e) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. Lamenta che ingiustificatamente il giudice non ha concesso la so- spensione condizionale della pena senza assolutamente motivare su questo diniego di conces- sione del beneficio.
f) violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e mani- festa illogicità della motivazione. Dal capo di imputazione risulta che la violazione dell'art. 5 del d. lgs. 494/96 dipende dalla mancanza di tempestività con la quale il coordinatore avrebbe proposto dapprima al committente e poi alla ASL i provvedimenti necessari alla eliminazione delle inosservanze da parte della ditta subappaltatrice. Si ammette quindi che la comunicazio- ne vi è stata, seppure tardiva (come risulta anche dalla contravvenzione della Asl). Invece la -3- motivazione della sentenza di condanna si incentra soprattutto sulle violazioni della normativa avvenute nel cantiere. Senonché l'obbligo di comunicare le inosservanze alla Asl ed all'ispettorato del lavoro sussiste solo se il committente o il direttore dei lavori non adottino alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione. Nella specie la comunicazione al committente vi era stata e quindi la successiva alla Asl poteva anche non avvenire se le moti- vazioni fornite dal committente erano state soddisfacenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 96 bis del d. lgs. 626/94 l'impresa ha tre mesi di tempo per la valutazione dei rischi e quindi la comunica- zione non può avvenire prima del decorso di questo termine. Illogicamente poi il giudice del merito ammette che i controlli dell'ispettorato vi sono stati e sono risultati soddisfacenti, ma li considera ugualmente non idonei ad eliminare la violazione, effettuando così una sua perso- nale valutazione. La condanna quindi è sostenuta da una presunta violazione che, invece, dalle prove raccolte e dal testo legislativo non esiste. La motivazione è inoltre illogica perché la colpevolezza dell'imputato non si desume dal fatto che egli non avrebbe dato tempestiva- mente le comunicazioni di legge, come contestato, circostanza questa che invece non si ricava dalla lettura della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto del tutto esattamente il giudice ha ritenuto che i fatti siano stati contestati in maniera sufficientemente specifica e che quindi non sia ravvisabile alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio. All'imputato, infatti, stato contestato di avere omesso di proporre al committente i provvedimenti necessari alla elimina- zione delle gravi irregolarità riscontrate in data 14 novembre 2000 e consistenti in gravi inos- servanze da parte della ditta subappaltatrice della normativa di sicurezza, e di avere altresì omesso di dare comunicazione di tali inadempienze alla competente Asl ed alla direzione pro- vinciale del lavoro. Ora è vero che nel capo di imputazione non sono state specificamente in- dicate le singole gravi inosservanze alle norme di sicurezza da parte della ditta subappaltatrice ma è anche vero che è stato però specificato che si trattava delle irregolarità ed inosservanze risultanti dalla nota del 14 novembre 2000 e che tale nota era stata redatta proprio dall'imputato, che aveva appunto accertato le dette irregolarità ed inosservanze, di modo che non può certamente sostenersi che egli non fosse a conoscenza di quali inosservanze si trattas- se e che quindi fosse limitato o ostacolato l'esercizio del suo diritto di difesa.
Il secondo motivo è infondato sia perché non risulta che la difesa dell'imputato si sia opposta, nel corso del dibattimento, alla lettura della suddetta nota del 14 novembre 2000 di- sposta dal giudice durante la deposizione del teste LO, sia perché si trattava di un docu- mento prodotto dalla stessa difesa e di cui era stata disposta la acquisizione, sicché legittima- mente ne è stata ordinata la effettiva lettura, sia perché si trattava appunto di accertare se l'imputato avesse o meno comunicato alle autorità competenti le inadempienze da lui indicate nella nota in questione.
Il terzo motivo è anch'esso infondato il quanto il giudice ha motivatamente ritenuto su- perflua la audizione dell'altra ispettrice del lavoro in quanto la teste MA aveva dichia- rato che la sua collega aveva partecipato insieme a lei al medesimo sopralluogo e che quindi -4- non avrebbe potuto riferire niente di più o di diverso da quanto lei stessa aveva già riferito.
Per quanto concerne il quarto ed il sesto motivo - che possono essere congiuntamente esaminati deve osservarsi quanto segue. Le parti della doglianza relative al fatto che
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l'imputato aveva immediatamente comunicato oralmente al committente ed al direttore dei lavori (ossia a suo fratello che condivideva il suo stesso studio) le inadempienze alle norme di sicurezza da lui riscontrate con le richiesta di porvi rimedio ed il fatto che tale comunicazione orale sia sufficiente non prevedendo la disposizione in esame un obbligo di comunicazione scritta, sono irrilevanti. La sentenza impugnata, infatti, ha ammesso che l'imputato avesse ef- fettivamente comunicato al fratello le inadempienze riscontrate ed i rimedi proposti e quindi lo ha condannato non già per avere omesso o ritardato di effettuare tali comunicazioni al com- mittente ed al direttore dei lavori, bensì per avere omesso di effettuare successivamente le ul- teriori comunicazioni alla Asl ed all'Ufficio del lavoro, dopo che la prima comunicazione non aveva sortito i dovuti effetti concreti.
L'art. 5, lett. e), del d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494, infatti, impone al coordinatore per la esecuzione dei lavori, tra l'altro, sia l'obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosser- vanze alle disposizioni ed alle prescrizioni ivi indicate e di proporre i rimedi del caso (sospen- sione dei lavori, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi, risoluzione del con- tratto), sia l'obbligo, nel caso non venga adottato alcun provvedimento in merito alla segnala- zione, senza che sia fornita idonea motivazione, di dare comunicazione della inadempienza del committente o del responsabile dei lavori alla Asl ed alla direzione provinciale del lavoro competenti.
L'assunto secondo cui all'imputato sarebbe stata contestata non già una mancata comu- nicazione alla Asl ed alla direzione del lavoro bensì un semplice ritardo di comunicazione e quindi sarebbe stato implicitamente ammesso che la comunicazione avvenne, è infondato.
All'imputato, infatti, è stata contestata la omissione delle comunicazioni alla Asl ed alla dire- zione provinciale del lavoro, e non un semplice ritardo di comunicazione, ed egli è stato rico- nosciuto colpevole e condannato proprio per questa omissione. D'altra parte, la stessa ratio della disposizione ricordata richiede che le comunicazioni ivi previste siano compiute il più presto possibile, trattandosi di prescrizioni imposte per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri, di modo che un ingiustificato ritardo nella comunicazione equivar- rebbe comunque ad omessa comunicazione.
E' poi infondato l'assunto che ai sensi dell'art. 96 bis del d. lgs 626 del 1994 l'impresa ha tre mesi di tempo per la valutazione dei rischi e che quindi la comunicazione alle autorità non potrebbe avvenire prima del decorso di questo termine. Il citato art. 96 bis del d.lgs 626 del 1994 (introdotto dall'art. 25 del d. lgs. 19 marzo 1996, n. 242), infatti, non riguarda le mi- sure da adottare a seguito della comunicazione delle inadempienze ed irregolarità da parte del coordinatore per la esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5, lett. e), del d.lgs. n. 494 del 1996, bensì la redazione da parte del datore di lavoro, entro tre mesi dallo inizio della attività, di un documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute e -5-
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione. In ogni caso, come si è già rilevato, nella specie sono irrilevanti le considerazioni circa l'esistenza di un termine entro il quale il coordinatore non potrebbe essere considerato ina- dempiente per un suo ritardo nel comunicare alla Asl o all'Ufficio del lavoro le inadempienze da parte del committente o del responsabile dei lavori. Il giudice del merito, infatti, ha ritenuto l'imputato responsabile non per un ritardo nella comunicazione ma per la omessa comunica- zione delle inadempienze ai due suddetti uffici.
La sentenza impugnata ha dato poi atto, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che alcune delle inadempien- ze segnalate dal coordinatore con la nota dell'11 novembre 2000 non erano state eliminate (e precisamente quelle relative ai ponteggi ed alla protezione dell'impianto elettrico), che quindi sussisteva l'obbligo per il coordinatore di dare comunicazione alla Asl ed all'Ufficio del lavo- ro del fatto che non erano stati adottati i proposti provvedimenti relativamente a queste due inadempienze, che invece il ET non aveva effettuato queste dovute ulteriori comunica- zioni (come risultava anche dalle deposizioni testimoniali). Sussistevano quindi gli elementi integrativi del reato contestato.
E' infine infondato il quinto motivo dal momento che l'imputato non aveva chiesto la sospensione condizionale della pena e quindi il giudice del merito non era tenuto a motivare sulla mancata concessione del beneficio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre
2004.
L'estensore
Suede Rou Il Presidente veole Hell
DEP ITATA
DS CASS
21 2000
IL FUNZIONA DI CANCELLERIA
Unati