Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
È abnorme, perché al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il GIP, che non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. ed abbia restituito gli atti con la richiesta di formulare l'imputazione, non accolga poi la richiesta di fissare l'udienza preliminare, atteso che, dopo la modifica dell'art. 554 c.p.p. in forza della l. 16 dicembre 1999, n. 479,non sussiste più da parte del P.M. la possibilità di emissione diretta del decreto di citazione dopo la formulazione dell'imputazione "coatta". (Fattispecie nella quale la possibilità di utilizzare il meccanismo della citazione diretta da parte del p.m., ai sensi dell'art. 554, c.4 , era vigente al momento della richiesta di archiviazione , ma non al momento della formulazione dell'imputazione "coatta").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2002, n. 33285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33285 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI Bruno - Presidente - del 26/02/2002
1. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - N. 437
3. Dott. SPAGNUOLO AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 012265/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) LI NT N. IL 31/12/1967;
avverso ORDINANZA del 03/11/2000 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza del 3-11-2000 il G.I.P. del Tribunale di Firenze, dopo aver imposto al P.M. che aveva richiesto l'archiviazione del procedimento a carico di HE AN per il reato di cui all'art.590 c.p., disponeva la restituzione degli atti al P.M., non essendo applicabile la normativa da questi invocata e cioè fissazione di udienza preliminare ex art. 409, comma 5^, c.p.p. da parte del G.I.P. e ritenendo invece che avrebbe dovuto essere il P.M. ad emettere decreto di citazione a giudizio.
Afferma in sostanza che nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica poteva e doveva semmai essere utilizzato il meccanismo della citazione diretta ex art. 552, 2^ comma, c.p.p., vigente al momento della richiesta di archiviazione e non più vigente al momento della formulazione della imputazione della formulazione della imputazione c.d. coatta.
Avverso l'ordinanza il P.M. del Tribunale di Viterbo propone ricorso per Cassazione deducendo abnormità del provvedimento, in quanto incompatibile con il sistema processuale vigente.
Il ricorso è fondato.
Invero, in punto di fatto, è risultato che il G.I.P., gravato da richiesta di archiviazione, disponeva ai sensi dell'art. 554 c.p.p. previgente che il P.M. formulasse l'imputazione.
Con atto datato 27-9-2000 il P.M. formulava l'imputazione e preso atto che l'art. 554 c.p.p. sopramensionato era stato abrogato dalla legge 16-12-1999 n. 479, (c.d. riforma Carotti), disponeva la trasmissione degli atti al G.I.P. affinché provvedesse agli adempimenti ai sensi dell'art. 409, 5^ comma c.p.p.. La procedura instaurata dal P.M. è, invero, assolutamente ineccepibile.
La norma ritenuta applicabile è quella che risulta dal combinato disposto degli artt. 549 e 409, 5^ comma, c.p.p. (la prima richiama la seconda che è contenuta nel libro delle disposizioni precedenti), sicché in ogni caso in cui il G.I.P. ordini l'imputazione coatta il procedimento deve transitate da una fase di udienza preliminare, non sussistono più per la richiamata abrogazione dell'art. 554, 2^ comma, c.p.p. il meccanismo di emissione diretta ma coattiva del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M..
Vale sul punto la considerazione che, a ritenere diversamente, l'imputato "coatto" - il P.M. aveva richiesto l'archiviazione del procedimento - non avrebbe spazio alcuno, prima del dibattimento, di sottoporre a verifica la sua posizione processuale pur nella sostanziale assenza di esecuzione di esercizio dell'azione penale del P.M..
Il che di certo non ha voluto la riforma Carotti, abrogando l'art.554 c.p.p. nella sua originaria formulazione.
La norma di cui all'art. 409, 5^ comma, c.p.p., nel caso di imputazione coatta è norma applicabile anche al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica e questa prevede - senza operare alcuna distinzione tra reato giudicabile con citazione diretta e rato giudicabile con udienza preliminare - che il giudice che non abbia accolto la richiesta di archiviazione e abbia imposto la imputazione, entro due giorni dalla formulazione della imputazione, fissi con decreto l'udienza preliminare, con osservanza, in quanto applicabili, degli artt. 418 e 419 c.p.p.. Cosa che il G.I.P. non ha fatto. L'ordinanza con la quale questi ha disposto la restituzione degli atti al P.M. è da ritenere incompatibile con il sistema processuale vigente e, pertanto, quale provvedimento abnorme va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002