Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2002, n. 33285
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Sentenza 26 febbraio 2002

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È abnorme, perché al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il GIP, che non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. ed abbia restituito gli atti con la richiesta di formulare l'imputazione, non accolga poi la richiesta di fissare l'udienza preliminare, atteso che, dopo la modifica dell'art. 554 c.p.p. in forza della l. 16 dicembre 1999, n. 479,non sussiste più da parte del P.M. la possibilità di emissione diretta del decreto di citazione dopo la formulazione dell'imputazione "coatta". (Fattispecie nella quale la possibilità di utilizzare il meccanismo della citazione diretta da parte del p.m., ai sensi dell'art. 554, c.4 , era vigente al momento della richiesta di archiviazione , ma non al momento della formulazione dell'imputazione "coatta").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2002, n. 33285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33285
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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