Sentenza 14 aprile 2002
Massime • 1
La sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato; ne consegue che, ai sensi dell'art. 665 comma 2 cod. proc. pen., la competenza a decidere sugli incidenti di esecuzione spetta al giudice appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2002, n. 18996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18996 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 12/04/2002
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 559
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 37846/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Carmine Fierimonte, difensore di fiducia di La LC NI, n. in San Lorenzo Vallo il 13.8.1941, e di AP AN, n. in San Lorenzo Vallo il 20.3.1939, avverso l'ordinanza in data 13.7.2001 della Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, con la quale è stato rigettato l'incidente di esecuzione proposto dai predetti ricorrenti avverso l'ingiunzione di demolizione di opere abusive emesso dalla Procura Generale in data 5.3.2001.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso da La LC NI e AP AN avverso l'ingiunzione di demolizione di opere abusive emesso dalla Procura Generale in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Roma del 16.11.1998, divenuta irrevocabile il 20.3.1999. L'ordinanza ha, tra l'altro, rigettato l'eccezione di incompetenza della Procura Generale, quale organo dell'esecuzione, rilevando che la sentenza di appello ha modificato strutturalmente quella di primo grado, essendo stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del R.D. n. 1265/34 per intervenuta prescrizione. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli opponenti nel procedimento esecutivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 665 c.p.p.. Con un unico motivo di gravame i ricorrenti censurano l'interpretazione della disposizione citata da parte della Corte territoriale, osservando che la declaratoria di estinzione di uno reati, per i quali vi era stata pronuncia di condanna in primo grado, non costituisce una rielaborazione sostanziale della corrispondente sentenza, in quanto i giudici di appello non sono entrati nel merito della contestazione, provvedendo solo alla rideterminazione della pena inflitta per il reato continuato per effetto di tale declaratoria.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che l'art. 665, secondo comma, del vigente codice di procedura penale riproduce sostanzialmente il dettato dall'art. 629,
primo comma, dell'abrogato codice di rito in materia di regolamento della competenza del giudice dell'esecuzione, statuendo che, "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado;
altrimenti è competente il giudice di appello".
Si deve, quindi, rilevare che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, consolidatasi nella vigenza del codice di procedura abrogato, aveva affermato che la sentenza di appello, che dichiari non doversi procedere per una causa estintiva del reato, non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di prime cure, così che ai sensi dell'art. 629 c.p.p., la competenza a decidere sugli incidenti di esecuzione rispetto a quella sentenza appartiene al giudice di appello (sez 5^, 198800291, Renzi, riv. 177848; sez. 2^, 198805980, Mirabella, riv. 179066; sez. 5^, 198502426. Rinaldi, riv. 167622).
Orbene, questo Collegio non ravvisa ragioni, alla luce della sostanziale identità del dettato normativo in materia, per discostarsi dall'enunciato indirizzo interpretativo, dovendosi osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la declaratoria di estinzione di uno dei reati ascritti all'imputato non può certamente essere considerata una elaborazione meramente formale della pronuncia di primo grado, destinata ad incidere esclusivamente sulla determinazione della pena inflitta, in quanto introduce una modificazione di carattere strutturale nella sentenza impugnata, mediante la esclusione della affermazione di colpevolezza per uno dei reati ascritti allo imputato.
Peraltro, va rilevato che una siffatta sentenza di appello implica necessariamente una valutazione sostanziale del reato dichiarato estinto, presupponendo la declaratoria di estinzione l'accertamento della inesistenza di ragioni per pervenire alla assoluzione dell'imputato o al suo proscioglimento con una formula diversa da quella afferente alla applicazione della causa di estintiva del reato, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p.. Nel caso in esame, pertanto, il giudice di appello, avendo dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati ascritti agli imputati, non si è limitato a riformare la sentenza di primo grado soltanto in relazione alla pena, con la conseguenza che l'organo esecutivo presso il medesimo è competente ad emettere l'ingiunzione di demolizione delle opere abusive, come esattamente affermato nella ordinanza della Corte territoriale.
Il ricorso deve essere, perciò, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico dei ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti La LC NI e AP AN al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002