Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2002, n. 18996
CASS
Sentenza 14 aprile 2002

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La sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato; ne consegue che, ai sensi dell'art. 665 comma 2 cod. proc. pen., la competenza a decidere sugli incidenti di esecuzione spetta al giudice appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2002, n. 18996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18996
    Data del deposito : 14 aprile 2002

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