Sentenza 17 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
0 3-9 2 3 /03 AULA "A" 60020012 Q TALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglichmo SCIARELLI Presidente Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R.G.N. 16298/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Сгод. 8861 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 27.11.2002 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legalc rapp.le p... prof. Massimo Paci, rapp.lo e difeso dagli avv.ti Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza. n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calec al ricorso,
- ricorrente -
contro
OR AC rapp.ta e difesa dall'avy. Salvatore Cabihha, presso il quale elett.te domicilia in Roma. via Cola di Rienzo, n. 28, giusta procura speciale in atti, ed on donnaliste d'uff. - costituita solo con procura -4865mem mens be cancelleria della Corte Supreme di Cas } 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n. 00080/1999 del 30 agosto 1999, R.G.C. n. 02655/97 e R... n. 00339/1997, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafc, c qui impugnata, il Tribunale di Perugia confermava la sentenza del Protore di Perugia del 14 gennaio/04 marzo 1997 con la quale era stata accolta la domanda proposta da NA HI contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) diretta al conseguimento della differenza di indennità di disoccupazione per l'anno 1993 tra la somma corrisposta dall'Istituto, e parametrata sulla indennità del settore dell'industria, e quella prevista per il settore dell'agricoltura. Aveva dedotto la HI che era stata assunta dall'Università degli Studi di Perugia con la qualifica di operaia agricola ma di TA adibita a mansioni impiegatizie. Osservava il Tribunale: in effetti mancavano le condizioni per l'assunzione della HI ai sensi dell'art.
2. terzo comuna, della legge 27 febbraio 1980. n. 38, essendo avvenuta, pacificamente prima del 1991 e con il sopraggiunto benestarc ministeriale (1993), per una facoltà non prevista dalla detta legge e comunque per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle dell'operaio agricolo;
tuttavia, era applicabile la sanatoria di cui all'art. 3, secondo comma, del d.l. n. 120 del 1995, convertito in legge n. 236 del 1995, la quale presupponeva, oltre le altre condizioni, l'esistenza della iscrizione della operaia assunta negli elenchi dei lavoratori agricoli. anche se formalmente mai avvenuta, e, per effetto di detta disposizione, quindi da mantenersi;
la tesi trovava conferma nei lavori preparatori, laddove si specificava l'intento normativo di sanare l'anomala situazione delle Università, che si erano visto costrette por carenza di personale ad adibire il personale assunto ai sensi del citato art. 2 della legge n. 38/80 a svolgere attività inderogabili anche in settori non agricoli, ma comunque indispensabili;
2 operando la sanatoria anche ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, la indennità di disoccupazione doveva essere determinata in base a quella del settore dell'agricoltura; né, infine, la tesi di cui sopra era sfiorata da dubbi di legittimità costituzionale. avendo il legislatore operato nei limiti della discrezionalità ad esso riservata nell'attribuire temporaneamente ai detti lavoratori un regime previdenziale che non competeva loro per effetto delle attività in concreto svolte, senza ulteriori oneri per l'Istituto e quindi senza compromissioni del suo equilibrio. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps affidandosi ad unico motivo di ccnsura. HI NA si è costituita depositando la sola procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.
3. comma 2, del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236. 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, 421, comma secondo, c.p.c.. il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva tenuto conto delle opposte eccezioni circa sulla carenza di prova, a carico dell'assicurata. della effettività del rapporto agricolo e della stessa iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che la tosi del Tribunale, volta a ricomprendere nella disposizione di sanatoria anche i lavoratori non assunti per le particolari esigenze della facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici appariva in contrasto con la ratio della legge, sc interpretata la relativa disposizione nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 38, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. Il ricorso è infondato. La Corte, recentemente in analoga vertenza ha statuito (fra le tante, Cass. n. 04826 del 2002) che la norma di cui all'art.
3. secondo comma, del d.l. 21 febbraio 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, a. 236, "irova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti begli elenchi suddetti (elenchi dei lavoratori agricoli, n.r.), in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive della facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanic". Chiarisce la Corte che la norma di sanatoria "alla stregua della sua interpretazione letteraria e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare. che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola". Ne, in tal senso interpretata, la norma suscita dubbi di illegittimità costituzionale, atteso che essa risponde in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanca di anomale situazioni lavorative, o tanto più che non ne derivano neanche oneri finanziari aggiuntivi per la contemporanea provisione del mantenimento dell'iscrizione sia ai fini contributivi che per le prestazioni erogate, ed è volta a garantire una adeguata tutela previdenziale attraverso l'applicazione del particolare regime del settore senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Istituto (Cass. 17 gennaio 2001, n. 628). La sentenza impugnata si è attenuta al principio di diritto sopra indicato, sicché essa non è meritevole delle censure sopra prospettate. Il ricorso, pertanto, va rigettato, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione per assenza di attività difensiva della HI.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine la Corte alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 novembre 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidentc Giovanni laps Guglielmo Sciarelli Galilu AN A, TASA A LL'ART. 13 CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Yogo MOR 2003 ALCANCELLIERE