Sentenza 27 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'B' ....09 444/04 REPUL ZICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 19665/01 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 2725 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 16/09/03 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (GIA' FERROVIE DELLO STATO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 2003 atti;
4591
- controricorrente -
1- ND avverso la sentenza n. 24091/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/07/00 R.G.N. 63047/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega MASSIMO OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma condannò l'Ente Ferrovie dello Stato a pagare al dipendente CI RE l'adeguamento del lavoro straordinario dal 1.1.1979 al compenso per 31.12.1986. Il Tribunale di Roma, con sentenza 29 ottobre 1999/21 luglio 2000 n. 24091, in riforma della sentenza pretorile, impugnata dalle Ferrovie dello Stato, ha rigettato la domanda, rilevando che il CI non aveva fornito la prova del lavoro straordinario svolto;
dava atto che in calce al (genericamente) la ricorso di 1° grado era indicata produzione di buste paga, che però non erano in atti. termine due volte per la Aggiungeva che aveva concesso produzione del proprio fascicolo di primo grado all'appellato, ma questi non vi aveva provveduto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il CI, con unico motivo. Si è costituita con controricorso la Rete Ferroviaria " Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.), resistendo. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 437 2° comma, 421, 2° comma, 244, 210 c.p.c.; 74, u.c., d.a.c.p.c.; motivazione illogica, superficiale e omessa, 3 contraddittoria in ordine a punti decisivi della • controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata. Rileva di avere prodotto 58 buste paga, e formulato richieste istruttorie, per il caso di contestazione, che il Tribunale non ha esaminato. Il motivo non è fondato. Il Tribunale, consapevole dei propri obblighi istruttori derivanti dalle norme denunciate (in particolare art. 421 c.p.c.), ha svolto tutti gli adempimenti, ritenuti nella sua discrezionalità opportuni, per la migliore istruttoria della causa, cui il ricorrente non ha collaborato. Il ricorso va pertanto respinto. Spese del presente giudizio compensate. Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Sezione Lavoro, il 16 settembre 2002. Il Presidente Emglich I would DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il Consigliere Estensore Aldo De Maver Autoferr\fs-ls-mancata contest conteggi IL CANCELLIERE RG19665/2001 Depositato in Cancelleria 2 GEN 200 A 1209 oggr M E XL CANCELLIERE R 4 P U S