Sentenza 10 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrenti -
contro
LI IE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 5260/2000, decisa il 27 ottobre 2000 e pubblicata il 5 dicembre 2000, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 44658/1995 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del giorno 11 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
letta la requisitoria del P.G. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, sulla base di sei motivi.
Si è proceduto a trattazione in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ipotizzandosi più motivi di applicazione di tale procedura semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono ragioni per dichiarare improcedibile il ricorso poiché l'attestazione di autenticità si rinviene su una delle copie prodotte da parte ricorrente.
Si impone peraltro il rigetto per manifesta infondatezza. Invero il Tribunale ha disatteso la domanda della lavoratrice per il periodo antecedente rispetto all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio e pertanto la censura attinente alla mancata iscrizione degli invalidi infracinquantacinquenni, avanzata con i motivi 1 e 2 è ininfluente.
Dalla narrativa della denunciata sentenza risulta che l'appello è stato proposto in relazione alla mancata iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio e pertanto la verifica del requisito reddituale rimane estranea al giudizio e a nulla rileva che si parli al riguardo di autocertificazione, trattandosi di un mero obiter dictum. Priva di decisività è quindi la censura formulata ai motivi 3) e 4), relativa al valore probatorio del documento. Del pari infondati sono i motivi 5 e 6 poiché il Tribunale non ha applicato il principio di cui all'art. 149 disposizioni attuazione c.p.c. ma solamente ha evidenziato che l'assistita ha provveduto all'iscrizione solo quando il requisito sanitario le è stato riconosciuto con la sentenza di primo grado e tale ratio decidendi, sufficiente a sorreggere il decisum, non viene censurata. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'intimata non si è costituita e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004