Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10411
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell'art. 292 cod. proc. civ., è dettata nell'esclusivo interesse del contumace stesso , con la conseguenza che l'omessa notifica di uno di questi atti (nel caso di specie: comparsa di intervento) determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest'ultimo e non anche da una delle altre parti del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10411
    Data del deposito : 18 luglio 2002

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