Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell'art. 292 cod. proc. civ., è dettata nell'esclusivo interesse del contumace stesso , con la conseguenza che l'omessa notifica di uno di questi atti (nel caso di specie: comparsa di intervento) determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest'ultimo e non anche da una delle altre parti del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10411 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. NT SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO EO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F SIACCI 2B, presso lo studio dell'avvocato DE MARTINI CORRADO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON OM, SC MARISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUCCIO GALIMBERTI 27, presso lo studio dell'avvocato SERRINI RO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NO RO, AS NT, CA LO, CASSA;
e sul 2^ ricorso n^. 17343/99 proposto da:
NO RO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato NT MALARA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ON OM, SC MARISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUCCIO GALIMBERTI 27, presso lo studio dell'avvocato RO SERRINI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
LO EO, AS NT, CA LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 655/98 della Corte d'Appello di GENOVA, SEZIONE 3^ promiscua emessa il 9/7/1998, depositata il 01/09/98;
RG.220/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. IO SEGRETO;
udito l'Avvocato SUSANNA LOLLINI per delega Avv. DO De IN udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del 1^ motivo, rigetto del 2^; inammissibilità del ricorso NO.
Svolgimento del processo
Con appello notificato il 13.2.1995 GO MO e NO SA impugnavano la sentenza del tribunale di Genova del 28.6.1994, assumendo che essi erano intervenuti nel giudizio di primo grado, promosso da LL IO nei confronti del debitore CO OB per la declaratoria di nullità per simulazione ed in subordine di inefficacia ai. sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita, concluso il 12.3.1986, con cui il CO aveva venduto a IL NO, un suo appartamento sito in Genova;
che anche essi interventori erano creditori del CO, e che avevano spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro il CO dal LL;
che essi avevano fatto proprie le domande del LL a tutela del proprio credito.
Assumevano, altresi, gli appellanti che erroneamente il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e dichiarato estinto il giudizio, per rinunzia agli atti dei giudizio da parte dell'attore, poiché, avendo essi proposto un intervento autonomo, non avevano accettato la rinunzia, per cui richiedevano che la corte si pronunziasse anche sulle domande da loro proposte in primo grado. La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 9.9.1998, riteneva che l'intervento spiegato dagli appellanti in primo grado, fosse autonomo adesivo;
che, per l'effetto, non essendo intervenuta la loro accettazione alla rinunzia agli atti del giudizio, nei loro confronti non poteva ritenersi estinto il giudizio;
che nella fattispecie non sussisteva ne' la nullità per simulazione dell'atto di compravendita, ne' la nullità dello stesso per inesistenza o nullità della causa, o per illiceità della causa.
Riteneva, invece, la corte territoriale che l'atto di vendita in questione fosse revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. "perché stipulato in frode ai creditori".
Secondo la corte risultava alligato nella citazione del LL che il CO avesse varie volte tentato di alienare l'immobile in questione;
che poi aveva simulato l'alienazione dello stesso a tale Mantero, presumibilmente nell'ottica di sottrarre l'immobile alle aspettative dei creditori.
Riteneva, poi, la corte che la IL era ben consapevole dell'intento fraudatorio della controparte, in quanto, come emergeva da vari elementi, la stessa era a conoscenza della poca affidabilità del CO e dell'esistenza di creditori dello stesso, ed inoltre, poiché la IL non aveva provato di aver versato il prezzo di L. 100 milioni al CO, come pattuito nel contratto, era da ritenersi che la stessa avesse pagato solo l'acconto di L. 30 milioni, mirando ad acquistare a prezzo vile un immobile di maggior valore, ma in condizioni giuridiche rischiose.
Pertanto la corte, rigettate le altre domande, dichiarava l'inefficacia dell'atto di vendita in questione nei confronti dell'appellante.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la IL. Anche il CO ha proposto ricorso autonomo.
Ad entrambi i ricorsi resistono con controricorsi il GO e la NO. Tutte le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto in modo autonomo dal CO, con atti notificati il 15-22 settembre 1999, pur essendogli stato notificato il ricorso della IL, avverso la stessa sentenza, in data 13 aprile 1999, sia pure a norma dell'art. 143 c.p.c.. Infatti, atteso il principio dell'unità dell'impugnazione secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale - nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento, nella forma delle impugnazioni incidentali;
con la conseguenza che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, per gli art. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale (Cass. S.U. 5.12.1990, n. 11678; Cass. 11 agosto 1994, n. 7373; Cass. 29.3.1995, n. 3738).
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente NO IL lamenta la nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art.101 c.p.c. e dei principi generali in tema di contraddittorio, in relazione all'art. 105 c.p.c., 267, 292 c.p.c. e violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione agli artt. 1414 e 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c..
Assume la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla, al pari di tutto il procedimento di primo grado, non essendosi mai validamente instaurato il rapporto processuale tra gli interventori GO MO e SA NO ed il CO OB, dichiarato contumace alla prima udienza del 21.12.1987 e rimasto tale per tutto il giudizio, senza che gli fosse mai notificata la comparsa di intervento, depositata il 25.3.1988.
In ogni caso, stante il litisconsorzio necessario tra l'alienante e l'acquirente, sia in tema di azione di simulazione, sia in tema di azione revocatoria, la mancata notifica della comparsa di intervento al contumace CO, ha comportato che non sia mai stato, integrato il contraddittorio nei suoi confronti quanto a dette due domande proposte dagli interventori, con conseguente violazione dell'art. 102 c.p.c. e, che detto vizio può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in cassazione.
3.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Va, anzitutto, osservato che, in linea di fatto processuale, è pacifico tra le parti che la comparsa di intervento di GO MO e SA NO non fu mai notificata al contumace CO OB. Fu, invece, notificato allo stesso l'appello proposto dagli interventori avverso la sentenza di primo grado;
anche nel giudizio di appello il CO rimase contumace.
La corte di appello ha ritenuto che detto atto di intervento fosse adesivo autonomo rispetto alla domanda di declaratoria di simulazione ed, in via gradata di revocatoria, ritualmente proposta da LL IO nei confronti del CO e che gli interventori ponevano domande coincidenti con quelle proposte dall'attore. La regolarità del contraddittorio, relativamente all'azione di simulazione, non è piu, rilevante in questa sede, in quanto sul rigetto della relativa domanda si è ormai formato il giudicato (a parte la carenza di interesse processuale in merito da parte della ricorrente, vittoriosa su detta domanda).
3.2. Quanto all'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) - il debitore alienantè è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, comma 2, c.c.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito. Ne consegue che dell'intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi (Cass.5 luglio 2000, n. 8952).
3.3. Nella fattispecie non si discute che con la sentenza di primo grado sia stata pronunziata, in favore degli interventori e contro il CO e la IL, l'inefficacia dell'atto di trasferimento intervenuto tra questi ultimi;
si assume solo da parte della ricorrente che non fosse integro il contraddittorio, poiché il CO, che era stato citato dal LL, non avendo ricevuto, quale contumace, la notifica dell'atto di intervento degli attuali resistenti, non aveva mai instaurato alcun rapporto processuale con gli stessi.
3.4. Va preliminarmente osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma dell'art., 292 c.p.c. elenca gli atti che devono essere notificati al contumace nel suo esclusivo interesse, con la conseguenza che la omessa notificazione di uno di tali atti (nella specie: comparsa d'intervento) al contumace medesimo, determina una nullità relativa che può essere dedotta da quest'ultimo e non anche dalle altre parti (Cass. 14 marzo 1986, n. 1737; Cass. 11.2.1985, n. 1104). Il principio è stato costantemente ripetuto in tema di proposizione di domande nuove, in cui si è affermato che l'inosservanza dell'obbligo della notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace nei cui confronti le domande sono state proposte;
essa non può essere dedotta dalle altre parti ne' essere rilevata d'ufficio dal giudice, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario, trattandosi di un obbligo stabilito nell'interesse esclusivo del contumace (Cass., 4 giugno 1994, n. 5442; Cass. 25 novembre 1994, n. 10044; Cass. 22.10.1986, n. 6191; Cass. 30 marzo 1987, n. 3040). Ritiene questa Corte di dover condividere detto orientamento, non essendo state prospettate ragioni per discostarsene.
3.5. Neppure - può ritenersi sussistere, - per effetto dell'omessa notifica della comparsa di intervento adesivo autonomo, al contumace litisconsorte necessario, una violazione dell'art. 102 c.p.c.. Infatti il litisconsorte contumace è stato pur sempre parte nel procedimento relativamente a quella domanda nei suoi elementi oggettivi e la sentenza emessa non è inutiliter datai in quanto la decisione è stata emessa nei confronti di tutte le parti interessate. Le ragioni di nullità della sentenza (nella specie per mancata notifica al contumace dell'atto di intervento), a norma dell'art. 161 c.p.c., andavano fatte valere dall'interessato contumace come motivi di gravame, mentre ciò nella specie non si è verificato, essendo rimasto contumace il CO anche nel giudizio di appello.
4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente IL lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e 2652 c.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e dei principi generali sull'onere della prova (artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c.); omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Omesso esame di un punto decisivo della controversa (art. 360 n. 5 c.p.c.). Lamenta la ricorrente la violazione dell'art. 345 c.p.c. non avendo la sentenza impugnata dichiarato l'inammissibilità degli ulteriori profili di nullità, pure esaminati, mentre in, primo grado gli interventori, avevano dedotto solo ila nullità per simulazione. Inoltre la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2652 e 2901 c.c., poiché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che gli interventori avevano anche proposto domanda di revocatoria dell'atto di trasferimento in questione, mentre essi avevano solo proposto una domanda di inefficacia dell'atto di trasferimento, quale conseguenza della domanda di simulazione dell'atto.
Ancora la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., avendo la corte di merito ritenuto che competeva alla IL dare la prova di aver pagato la somma di L. 100 milioni dichiarata per il trasferimento, mentre competeva alla controparte provare che essa avesse pagato una somma minore.
Infine la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. ed il vizio di motivazione della sentenza, avendo il giudice di appello basato la sua decisione su circostanze mai provate in atti.
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo in parte sia inammissibile ed in parte sia infondato.
Quanto alla censura di violazione dell'art. 345 c.p.c., per aver il giudice esaminato profili di nullità, mai dedotti dagli appellanti, osserva questa Corte che il motivo, è, inammissibile per mancanza di interesse, essendo, la parte risultata vittoriosa in merito alle decise questione di nullità.
Infatti l'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione della sentenza, va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione giuridica della questione, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. 27.6.1986, n. 4267).
5.2. Quanto all'assunta violazione dell'art. 112 c.p.c. per essersi la corte pronunziata su una domanda ex art. 2901 C.C., mentre essa non sarebbe mai stata proposta dagli interventori, va osservato che la corte di merito ha ritenuto che gli interventori GO-NO posero, in giudizio da altri promosso, "domande coincidenti con quelle della parte attrice, ma nell'ottica dichiarata di tutelare il proprio diritto di credito, a tutela del quale dichiaratamente avevano agito...".
Ne consegue che, nell'interpretazione delle domande proposte con l'atto di intervento, la corte di merito ha ritenuto che la domanda dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita tra il CO e la IL avesse la stessa valenza e contenuto di quella proposta dal LL, che certamente era relativa anche all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Osserva questa corte che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo - egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (Cass 19 gennaio 1998, n. 424; Cass. 2.2.1996, n. 900). Soddisfatta questa esigenza e rispettati questi limiti, l'interpretazione della domanda giuridica si risolve in un giudizio di fatto, che rientra nel compito esclusivo del giudice di merito (Cass. 8.4.1986,n. 2360; cass.2.7.1981, n. 4303). Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che con la domanda gli interventori avessero voluto proporre domande coincidenti con quelle dell'attore, a tutela però del proprio credito e ciò nell'ambito di un intervento adesivo autonomo.
Ne consegue, anzitutto, che va esclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di merito ha ritenuto che detta domanda fosse effettivamente contenuta nella domanda degli interventori, per effetto dell'interpretazione che egli ne aveva dato.
5.3. Neppure sussiste un vizio di motivazione in merito all'interpretazione suddetta, nei ristretti limiti in cui tale vizio può esser fatto valere in sede di legittimità, avendo il giudice interpretato la domanda in relazione alla finalità sostanziale che essa si poneva e nel quadro dell'istituto dell'intervento adesivo autonomo.
6.1. Infondata è invece la censura di violazione dell'art. 2697 c.c., 115 c.p.c.. Osserva, preliminarmente questa Corte che in tema di azione revocatoria l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del creditore, ma anche in una variazione qualitativa. Tale rilevanza qualitativa o quantitativa del patrimonio deve essere tale da compromettere il diritto del creditore, o quanto meno, deve essere tale da rendere incerta o soltanto difficoltosa la sua realizzazione (Cass. 29.10.1999, n. 12144). Il creditore che agisce in revocatoria deve, inoltre, provare la scientia damni (e cioè la conoscenza del pregiudizio) sia dell'alienante che del terzo, sia pure avvalendosi di presunzioni (Cass. 6.2.1999, n. 1054; Cass. 8.6.1983, n. 3937).
6.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che l'atto traslativo, in questione, "avrebbe inevitabilmente recato pregiudizio" ai creditori, ma non risulta indicato sulla base di quali elementi sia pure presuntivi, sia giunta a tale conclusione. Inoltre il giudice di appello ha rilevato che "che il CO aveva in passato promesso di alienare l'appartamento in questione ad almeno sette ignari acquirenti;
... e che il 7.10.80 il CO simulatamente alienò il bene al Mantero, per cercare di sottrarre l'immobile alle legittime aspettative dei creditori". Infine il giudice di appello ha ritenuto che poteva trarsi la presunzione che la IL avesse acquistato l'immobile a prezzo vile (L. 30 milioni) e non a L. 100 milioni, come indicato dall'atto, per il fatto che la stessa non avesse fornito la prova di aver effettuato il pagamento nella misura indicata nell'atto.
Trattasi di valutazioni fattuali rientranti nei poteri del giudice di merito e, come tali, non censurabili in questa sede di sindacato di legittimità, in quanto immuni da vizi motivazionali.
7. Pertanto va dichiarato inammissibile il ricorso del CO e va rigettato quello della IL. I convenuti, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di CO OB. Rigetta il ricorso di IL NO. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, sostenute dai resistenti, e liquidate in E. 383,16 oltre Duemilacinquecento//00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002