Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 25875
CASS
Sentenza 26 maggio 2010

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Il reato di omesso versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto è solo con il maturare di tale termine che si verifica l'evento dannoso per l'erario, previsto dalla fattispecie penale, ed è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva. (La Corte ha premesso che non v'è continuità normativa con il reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'abrogato art. 2, D.L. n. 429 del 1982, conv. con modd. della legge n. 516 del 1982).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 25875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25875
Data del deposito : 26 maggio 2010

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