Sentenza 4 maggio 2015
Massime • 1
Non è invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.,sul presupposto della contraddittorietà dei fatti giudicati in una sentenza di applicazione di pena rispetto a quelli oggetto di altra sentenza di patteggiamento, posto che tale tipologia di provvedimento non rientra nel genus "altra sentenza penale irrevocabile" di cui alla norma in questione. (In motivazione, la Corte ha tuttavia precisato che le risultanze acquisite nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento possono essere valutate quali "nuove prove" ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Revisione del giudicatoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 7 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2015, n. 34443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34443 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 04/05/2015
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI UC - Consigliere - N. 666
Dott. CAPUTO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 5503/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AR N. IL 29/01/1962;
avverso la sentenza n. 1880/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Letta la requisitoria in data 10/02/2015 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. RIELLO L., che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 16/09/2014, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), nell'interesse di PA AR diretta ad ottenere la revisione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 21/09/2009 con la quale era stata applicata ex art. 444 c.p.p., allo stesso PA (e al coimputato DI PE) la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di cui all'art. 416 c.p. e all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 5, 61 c.p., comma 1, nn. 7 e 11. Con tale sentenza PA era stato ritenuto responsabile, nell'ambito di un sodalizio criminoso, del concorso con altri - e, in primo luogo, con ZA UC IO (funzionario della banca B.S.I. Italia s.p.a.) - nel l'impossessa mento di denaro del correntista di detta banca ZZ NO, denaro sottratto da ZA simulando disposizioni telefoniche da parte di ZZ ed operando bonifici bancari in favore di vari conti svizzeri intestati a PA e a DI e alla società IN Management agli stessi riconducibile, nonché, in un caso, di un conto intestato alla società Motrek International L.T.D. presso una banca di Budapest.
2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione PA AR, attraverso i difensori avv. Archilei C. e avv. Sardelli M., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - violazione ed erronea applicazione dell'art. 630, comma 1,
lett. a) e c) e vizi di motivazione.
La Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 21/09/2009 con riferimento alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 03/12/2013, non ravvisando le ipotesi di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 630 c.p.p.. In realtà, nel caso di specie sussiste sia un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici oggetto delle due sentenze in ordine al bonifico del 24/11/2008 con il quale la somma di Euro 2.500.000,00 è stata trasferita dal conto di ZZ a quello intestato alla società Motrek International L.T.D. presso una banca ungherese, sia la sopravvenienza di nuove prove, tali da dimostrare che LI doveva essere prosciolto ex art. 129 c.p.p., il 05/02/2010, la Guardia di Finanza ha redatto un'annotazione, corredata dalle intercettazioni telefoniche, a seguito di rogatoria in Ungheria;
con la sentenza del 03/12/2013, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, indicando tra le fonti di prova gli esiti della rogatoria ungherese, ha applicato a ZA la pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di calunnia, per avere falsamente incolpato PA e DI di concorso nel furto aggravato ai danni di ZZ, dichiarando, negli interrogatori del 18/03/2009 e del 06/07/2009, che i soldi sottratti e bonificati per Euro 2.500.000,00 sul conto della società Motrek International L.T.D. in Ungheria erano stati trasferiti su indicazione di PA e DI, al fine di coprire UC DI, reale beneficiario economico. Emerge un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici oggetto della sentenza del 21/09/2009 e quelli oggetto della sentenza del 03/12/2013: nella prima a PA è contestato l'impossessamento, in concorso con DI della somma di euro 2.500.000,00 di ZZ, disponendo un bonifico presso una banca ungherese in favore di Motrek International L.T.D.; nella seconda è contestato a ZA di avere falsamente incolpato PA e DI, di furto aggravato ai danni di Mazziotti, dichiarando, nei due interrogatori indicati, che i soldi sottratti sul conto corrente acceso presso la B.S.I. Italia s.p.a. e bonificati sul conto di Motrek International L.T.D. erano stati trasferiti su indicazione di PA e DI, al fine di coprire UC DI, reale beneficiario economico. Il fatto storico relativo al bonifico del 24/11/2008 in favore di Motrek International L.T.D. in Ungheria, così come contestato nel capo di imputazione della sentenza del 03/12/2013 a carico di ZA (formulato in base alla citata annotazione della Guardia di Finanza) è diverso rispetto al fatto contestato nel capo di imputazione di cui alla sentenza 21/09/2009, formulato sulla base degli interrogatori di ZA sopra indicati, smentiti dall'annotazione della Guardia di Finanza, in base alla quale PA AR avrebbe dovuto essere prosciolto ex art. 129 c.p.p., per non aver commesso il fatto. La nuova prova rappresentata dall'indicata annotazione è corroborata dalla sentenza irrevocabile di patteggiamento del 03/12/2013 per il reato di calunnia a carico di ZA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In premessa, deve rilevarsi che le censure proposte dal ricorso avverso l'ordinanza impugnata fanno leva esclusivamente:
a) sulla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 03/12/2013 di applicazione concordata della pena a ZA UC IO per il reato di calunnia commesso in danno del ricorrente PA AR, nonché di DI PE, per averli falsamente incolpati, in concorso con lui, del furto aggravato commesso mediante il bonifico in data 24/11/2008, con il quale la somma di Euro 2.500.000,00 era stata trasferita dal conto di ZZ a quello intestato alla società Motrek International L.T.D. presso una banca ungherese;
b) sulle prove acquisite nel procedimento definito da detta sentenza, ossia sull'annotazione del 05/02/2010 della Guardia di Finanza, corredata dalle intercettazioni telefoniche, a seguito di rogatoria in Ungheria.
Restano, dunque, estranee dalle censure proposte con il ricorso in esame le altre sentenze invocate nell'originaria istanza di revisione.
3. Le doglianze relative alla configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie di revisione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), sono inammissibili in quanto la sentenza di "patteggiamento" non rientra nel genus "altra sentenza penale irrevocabile" idoneo ad integrare l'ipotesi di revisione in esame. Osserva il Collegio che tale soluzione si impone alla luce della considerazione del contenuto cognitivo della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: come è stato di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel genere di sentenze in esame "il giudice ha come esclusivo parametro di valutazione la non sussistenza "sulla base degli atti" delle condizioni legittimanti il proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., non essendo tenuto ad affrontare il "pieno merito" della responsabilità penale secondo i canoni di valutazione imposti al giudice del dibattimento (o del giudizio abbreviato) dall'art. 530 c.p.p., (v. tra le altre Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135). Ed è per tale ragione che il ricorso per cassazione avverso dette sentenze che attenga al merito della responsabilità penale deve essere considerato inammissibile (v. Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637)" (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014 - dep. 03/09/2014, Della Gatta). Sono dunque, per riprendere ancora un rilievo delle Sezioni unite, i "ristretti spazi cognitivi "di merito"" in cui si muove il giudice del patteggiamento ad escludere l'idoneità della pronuncia ex art. 444 c.p.p., ad integrare il caso di revisione di cui alla lettera a) dell'art. 630 c.p.p., comma 1.
Nè in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'inclusione, a seguito della legge n. 134 del 2003, della sentenza di patteggiamento nel novero delle pronunce soggette a revisione. Il "parallelismo" tra decisioni soggette a revisione e decisioni idonee ad instaurare il confronto ai fini della valutazione dell'inconciliabilità dei giudicati, infatti, è escluso dal riferimento al decreto penale di condanna, riconducibile ex lege tra le prime e tuttavia escluso dal novero delle seconde: eloquente, in tal senso, è la Relazione al nuovo codice di rito, che espressamente sottolineava come il decreto penale non presupponga un accertamento pieno del fatto, che possa, servendo quale indiscutibile punto fermo in tema di responsabilità, condurre a rivedere altra sentenza di opposto contenuto. Sotto questo profilo, anzi, il comune riferimento all'insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., contenuto nella disciplina dei due istituti (art. 444 c.p.p., comma 2 e art. 459 c.p.p., comma 3,) conferma l'esclusione della sentenza di applicazione della pena su richiesta dal genus "altra sentenza penale irrevocabile" idoneo ad integrare il caso di revisione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a).
In senso contrario, rileva altresì il Collegio, non potrebbe comunque argomentarsi facendo leva sul confronto tra il tenore motivazionale della sentenza ex art. 444 c.p.p., e di quella rispetto alla quale si invoca la revisione, posto che, come si vedrà, nel caso di specie la motivazione della sentenza del 03/12/2013 comunque non consentirebbe siffatto confronto.
Peraltro, deve rilevarsi che, come sottolineato dalla già citata Relazione, resta salva la possibilità di far valere le risultanze obiettive emerse nelle sedi "inidonee" ad integrare la fattispecie di cui alla lettera a) (e dunque, nel caso di specie, nel procedimento definito con la sentenza di patteggiamento) quali nuove prove ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), il che rinvia all'esame delle doglianze articolate dal ricorrente sulla base di quest'ultima norma.
4. Anche le doglianze incentrate sull'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), sono inammissibili.
La Corte di merito ha rilevato che la sentenza ex art. 444 c.p.p., del 03/12/2013 contiene solo una "asettica" elencazione delle fonti di prova a carico di ZA e che l'istanza di revisione non ha allegato altro se non tale sentenza. Richiamando i contenuti dell'istanza, l'ordinanza impugnata ha poi osservato che le emergenze evidenziate non dimostrano la totale estraneità di PA (e di DI) rispetto all'operazione relativa al bonifico di Euro 2.500.000,00 e non si pongono in insanabile contrasto con il quadro probatorio che aveva portato alla condanna, un quadro che delinea l'esistenza di un sodalizio criminoso al quale sono riferibili le varie operazioni di depauperamento del conto corrente di ZZ. Il ricorso - oltre a far leva sull'imputazione oggetto della sentenza di applicazione della pena del 03/12/2013 - richiama l'annotazione della Guardia di Finanza del 05/02/2010 (riportante, secondo quanto dedotto, i risultati della rogatoria espletata in Ungheria e, in particolare, le intercettazione telefoniche), omettendo, tuttavia, il puntuale confronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, il che rende inammissibile la doglianza, in quanto generica, ossia carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4^, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Più in generale, peraltro, se, come si è visto, i dati probatori acquisiti nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta possono essere valorizzati quali nuove prove ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c) - e ciò indipendentemente dalla sopra rilevata non riconducibilità della sentenza di "patteggiamento" nel genus "altra sentenza penale irrevocabile" idonea ad integrare il caso di revisione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), - è, all'evidenza, necessario, a tale scopo, una specifica deduzione di tali dati probatori e, dunque, nel caso di specie, dell'annotazione invocata: il ricorrente, al contrario, si è limitato ad allegare all'istanza la sentenza del 03/12/2013, che, come rilevato dall'ordinanza impugnata, si limita a richiamare "gli esiti della rogatoria ungherese", in termini, dunque, del tutto inidonei a dar conto, con la necessaria specificità, delle nuove prove invocate a sostegno della richiesta revisione, il che conferma l'inammissibilità anche delle doglianze articolate con riguardo alla disciplina di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015