Sentenza 29 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO. BR ICATITI ARTF. 46 E 39 6. 21-111991, N.374 Aula 'B' DI PACE IUDICE G NE T. (IS CORTLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Uggetto Responsabilità per SEZIONE TERZA CIVILE omessa manutenzione di strada pubblica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28283/C - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Rei Consigliere Dott. Frnesto LUPO Cron. 10914 Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere ud. 31/01/03 - Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IA, elettivamente domiciliato in ROMA LGO LANCIANI 1, presso 10 studio dell'avvocato PIETRO TOSTI, che lo difende, giusta delega in at:i; ricorrente
contro
COMUNE DI SEZZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in RCMA VIA L SETTEMBRINI 38, presso lo studio dell'avvocato MAURA GENTILE, diteso dall'avvocato TSA CIPOLLA, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 avvers0 la sentenza Π. 29/01 del Giudice di расе di 270 SEZZE, emessa il 30/01/01 е depositata il 25/06/01 1 (R.G. 70/99); udita la relazione della causa 3volta nella camera di consiglio i l 31/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUFO;
lette le conclusioni scritte da! Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti i ricorso, con Te conseguenze di legge. La CORTE Premess0 che DA ON ha citato davanti al Giudice di pace di Sezze 11 locale Comune deducendo che, mentre transitava COD la propria autovettura, erá stato investito da una transenna metallica di proprietà 5 del Comune e sistemata sulia strada a protezione dei lavori in corso, ed ha perciò chiesto il risarcimento doi danni nei limiti della somma di 1. 2.000.000: Premesso ancora che, costituitosi il Comune conve- nuto, il Giudice adito ha rigettato la domanda, con la sentenza depositata il 25 giugno 2001, avverso la quale DA ON ha proposto ricorso per cassazione, ☑ cui il Comune di Sezze ha resistito con controricorso;
Considerato che
il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa motiva- zione su un punto cecisivo della controversia", soste- rendo che la sentenza impugnata, nel rigettare la do- manda perché ha ilenuto non provata la colpa del Comu- 2 ne, non ba applicato l'art. 2051 c. c. suila base dell'errata tesi che, essendo stata 'azione proposta ex art. 2043 C.C., non poteva il giudice affermare la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. e Lamentando, altresì, l'assenza di motivazione in ordine ai motivi per cui la domanda è stata rigestata;
Ritenuto che
il ricorso è manifestamente infondato perché, quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. la doglianza è frutto di una errata lettura della sentenza impugnata, la quale ha rigettato la do- manda di risarcimento per responsabilità extracontrat- tuale perché ha ritenuto "che non sia stata raggiunta la prova certa ed incontrovertibile della esatta dina- mica dell'incidente", non essendo stato accertato "come e per quale causa tali strutture (scil: di segnalazione de pericolo) siano rovinosemente cadute addosso all'autovettura del signor ON", onda il Giudice di расе na giudicato assente la prova del nesso di causa- li à tra l'evento dannoso e la condotta del Comune nesso che il danneggiato deve provare per 1'applicazione S A dell'art. 2043 che dell'art. 2051 C.C.} Considerato che pertanto il rigetto della domanda attorea 51 fonda su ragioni diverse dalla qualificazic- ne della domanda, onde noд sussiste la violazione } dell'art. 112 c.p.c.i Ritenuto, per quanto attiene alla censura di omessa indicazione dei motivi per cui la domanda è stata ri- gettata, che la manca-а prova sulla dinamica dell'incidente stata attermata dalla gentenza impu- gnata a conclusione di una analitica e motivata valuta- zione delle prove acquisite nel corso del processo, on- de la stessa censura è manifestamente infondata;
Considerato che
al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagare al contro ricorrente le spese dei giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te a pagare al resistente le spese de giudizio di cas- sazione, che liquida in complessivi € 600, di cui € 500 per onorari o € 100 per spese. Cosi deciso a Roma il 31 gennaio 2003 Il Relatore-Estensore Il Presiderte Ermua тро CANCELLIERE CI Entisse Maria Aielin Depositata in Cancelleria Poggi 8.03.03 CANCELLERE C1 Dott.ssa Mana Aiello