Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
La revoca immediata del provvedimento di sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma ottavo, cod. proc. pen., va disposta anche se l'inammissibilità dell'istanza del condannato sia dichiarata con decreto emesso "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza, la cui efficacia non è scalfita dalla circostanza che avverso di esso sia stato proposto ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. (Non risultano precedenti).
Commentario • 1
- 1. Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024
Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2000, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 18/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO " N.356
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA " N.32177/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso LA PRETURA DI NOVARAnei confronti di:
RI RL N. IL 05.07.1973
avverso ordinanza del 13.04.1999 PRETORE di NOVARA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che chiede annullamento senza rinvio
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Con ordinanza 13.4.1999 il Pretore di Novara, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la illegittimità dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di CE LO il 19.3.1999, sospendeva nei suoi confronti la esecuzione della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e L. 200.000 di multa, ed ordinava la scarcerazione del condannato se non detenuto per altra causa. Rilevava che la pena medesima era stata sospesa in pendenza del termine per la presentazione della richiesta di misure alternative alla detenzione, che l'istanza in tal senso proposta dall'interessato era stata dichiarata inammissibile dal Presidente del tribunale di Sorveglianza di Torino con decreto in data 18.1.1999, contro il quale era stato proposto ricorso per cassazione. Accoglieva la tesi difensiva per la quale valeva anche nel caso specifico la regola generale dettata dall'art. 588 c.p.p., per la quale il gravame sospende la esecuzione del provvedimento impugnato. Riteneva che il richiamo operato dall'art. 678 c.p.p. al precedente art. 666, che al settimo comma dispone: "il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente" non valesse per i decreti emessi dal presidente del tribunale di sorveglianza, data la eccezionalità della norma restrittiva del diritto d'impugnazione, non suscettibile di interpretazione estensiva.
Escludeva che tale interpretazione trovasse smentita nell'ottavo comma dell'art. 656 c.p.p., nel testo conseguente alla modifica apportata all'articolo dall'art. 1 L. 27.5.1998 n. 165, che dispone:
"Qualora l'istanza non sia tempestivamente proposta, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione". Affermava che la norma novellata si riferisce ai provvedimenti emessi in contradditorio e non de plano, e dall'organo collegiale;
riteneva impensabile una modifica operata dal legislatore mediante un intervento relativo all'attività del p.m., senza disporre direttamente l'estensione del disposto dell'art. 666 c. t c.p.p. alle decisioni assunte con decreto;
rilevava che l'interpretazione doveva essere consona al criterio del favor rei. II - Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Novara, che deduce illogicità della motivazione, Osserva che il Pretore non ha distinto i profili propri del procedimento di sorveglianza da quelli del procedimento di esecuzione, Rileva che i provvedimenti di inammissibilità sono normalmente emessi de plano, e che il nuovo art. 656 c.p. non avrebbe senso se si adottasse l'interpretazione fatta propria dal Pretore. Sottolinea che l'espressione "immediatamente" contenuta nell'art. 656 vale a costituire eccezione al principio generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione dettato dall'art. 588 c.p.p. III - Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, prima dell'entrata in vigore della legge 27.5.1998 n. 165 con la quale è stato modificato l'art.656 c.p.p., che la disposizione dell'art. 666, comma settimo, c.p.p.,
circoscritta alle ordinanze pronunciate nel procedimento di esecuzione, è norma eccezionale, non estensibile per analogia, ed inidonea a contrastare, in casi diversi da quelli espressamente previsti, il principio generale dettato dall'art. 588 c. 1 c.p.p. sull'effetto sospensivo dell'esecuzione conseguente all'impugnazione del provvedimento (in questo senso, sull'effetto sospensivo dell'impugnazione contro decreti emessi nell'ambito del procedimento di esecuzione, Cass. Sez. I, 2.11.93, Angelino, RV. 15341; Sez. V, 25.8.94, Bamundo, RV. 199245; Sez. I, 7.11.97, Orabona, RV. 208722. Nello stesso senso, sul tema specifico dell'effetto sospensivo del ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, Cass. Sez. I, 13.6.98, Ben Saad, RV. 210785, con camera di consiglio in data 6.5.98, anteriore alla legge n. 165 del 1998). Con la nuova formulazione dell'art. 656 apportata dalla legge 165/98, per la quale il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione qualora l'istanza di misura alternativa alla detenzione non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile, la materia degli effetti dell'impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'istanza sulla esecutorietà di tale provvedimento ha ricevuto una disciplina propria, autonoma rispetto al dettato dell'art. 666 c.
7. Il termine "immediatamente" usato non lascia dubbi sulla esclusione di effetto sospensivo in conseguenza della impugnazione della declaratoria di inammissibilità. Poiché tale provvedimento ai sensi dell'art. 678 c.1 e 666 c. 2 c.p.p. è normalmente emesso de plano dal presidente del tribunale di sorveglianza, il riferimento attuato nell'ottavo comma dell'art. 656 novellato al "tribunale di sorveglianza" va inteso come comprensivo del presidente del tribunale stesso per i decreti di inammissibilità di sua competenza. Tale interpretazione è conforme alla logica che ha ispirato la legge n. 165 del 1998. Alla regola della automatica sospensione della esecuzione di pene rientranti nei limiti indicati in attesa della proposizione della richiesta di misura alternativa, e dell'esito della istanza medesima, si è apposto un correttivo volto a non procrastinare eccessivamente la sospensione stessa, stabilendo la immediata esecuzione dei provvedimenti cui si riferiva la richiesta dichiarata inammissibile.
Sulla specificità di tale disciplina, si osserva che l'art. 588 c.1 c.p.p. fa riferimento alla impugnazione di provvedimenti che per loro natura sarebbero altrimenti esecutivi, mentre l'art. 656 c. 8 c.p.p. ha per oggetto una omissione, relativa alla mancata proposizione dell'istanza di misura alternativa, o un provvedimento di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'istanza stessa, ritenuti idonei a provocare la revoca di un decreto di sospensione di esecuzione già emesso. Le due situazioni sono oggettivamente diverse. Non avrebbe senso affermare che, a norma dell'art. 588 c.1 c.p.p., la esecuzione dei provvedimenti di declaratoria di inammissibilità è sospesa dalla loro impugnazione, poiché si tratta di provvedimenti non suscettibili di "esecuzione", bensì emessi nell'ambito di un procedimento di esecuzione concernente la sentenza di condanna che sta a monte. In questa prospettiva non può condividersi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, per la quale il principio generale dettato dall'art. 588 c.1 c.p.p. suggerirebbe la sospensione della efficacia del decreto di inammissibilità della istanza di misura alternativa impugnato, data la diversità delle situazioni disciplinate dall'art. 656 c.8 rispetto a quelle oggetto della norma dettata in materia di provvedimenti eseguibili.
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per il corso ulteriore.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Novara in composizione monocratica per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000