Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2000, n. 356
CASS
Sentenza 18 gennaio 2000

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Massime1

La revoca immediata del provvedimento di sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma ottavo, cod. proc. pen., va disposta anche se l'inammissibilità dell'istanza del condannato sia dichiarata con decreto emesso "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza, la cui efficacia non è scalfita dalla circostanza che avverso di esso sia stato proposto ricorso per cassazione, dal momento che quest'ultimo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. (Non risultano precedenti).

Commentario1

  • 1Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024

    Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2000, n. 356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 356
Data del deposito : 18 gennaio 2000

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