Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
La morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte del reo; infatti il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo.
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- 1. cosa succede se l'accertamento è tardivoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 maggio 2025
1. La questione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 150 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione La Corte di Appello di Genova confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed E. 420,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario. Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l'accusato il quale deduceva, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 150 …
Leggi di più… - 2. Mancato raggiungimento delle soglie di punibilità previste dai reati tributari ed innalzate a seguito di ius supeveniens; relative problematiche processuali e di…Cristina Guadagnoli · https://www.filodiritto.com/ · 19 gennaio 2018
Indice 1. Introduzione al tema 2. Soglie di punibilità: elementi costitutivi dei reati tributari o condizioni obiettive di punibilità? 3. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità 4. Ricadute della questione sul piano processuale e del diritto intertemporale 5. Il peculiare caso della revoca della sentenza di condanna in sede di esecuzione 6. Conclusioni e proposte (risolutive?) ABSTRACT: Il presente lavoro si propone di analizzare in via sintetica uno dei temi di maggiore interesse nello sviluppo del diritto penale tributario: quello della natura giuridica delle soglie di punibilità dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74/2000. Le recenti riforme, difatti, avendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2016, n. 18692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18692 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
: 18692-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 10/06/2016 Sentenza n. 2030/2016 Registro generale n. 32975/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: CAFFIERO RAFFAELE, n. il 21/02/1946; CAFFIERO GASPARE, n. il 23/05/1976; avverso la sentenza n. 8850/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/03/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
vaggi, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
М lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Antonio Sel- 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/03/2015 la Corte di appello di Roma dichiarava non do- versi procedere nei confronti di IE RE e di IE EL in ordine ai reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. n. 497 del 1974 (porto di arma comune da sparo e 582, 585, comma primo e secondo, cod. pen. (fatti del 26/05/2004 - con la reci- diva generica per IE RE e la recidiva reiterata e specifica per IE EL), perché estinti per prescrizione. In sentenza era evidenziato che la prescrizione era maturata nonostante l'intervenuta sospensione del termine per complessivi mesi nove e giorni quindici.
2. La Procura generale presso la Corte d'appello di Roma proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte territoriale, per vi- olazione di legge in relazione agli artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974, 157 e 160 cod. pen.. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito erroneamente aveva dichiarato l'e- stinzione del reato di cui agli artt. 12 e 14 L. 497 del 1974 per intervenuta prescri- zione, essendo prevista per lo stesso una pena edittale massima di anni sei e mesi otto, per cui, in base al testo previgente degli artt. 157 e 160 cod. pen. il termine prescrizionale doveva determinarsi in anni quindici e, in base al testo riformato dal- la L. n. 251 del 2005, pur tenendo conto dell'aumento per la recidiva, doveva esse- re calcolato per IE RE in anni dodici e mesi sei e per IE EL in anni sedici e mesi sei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va distinta la posizione dei condannati IE EL e IE RE, dovendosi emettere distinte pronunzie nei confronti del primo, che è deceduto, e del secondo in ordine al quale il ricorso presentato dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Roma è infondato.
2. In ordine a IE EL va rilevato che lo stesso è deceduto in data an- teriore all'emissione della sentenza della Corte d'appello. Me Ne consegue che la sentenza emessa nei suoi confronti va dichiarata inesistente con conseguente annullamento senza rinvio di detta pronunzia, perché i reati sono estinti per morte del reo. Infatti, in tema di condizioni di procedibilità, il giudice penale ha l'obbligo per- manente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo;
tuttavia, poiché tale obbligo non può tradursi in una costante attività di pe 3 indagine;
la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale de- termina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte m. 10 199 ли del reo (conf. Sez. V, 13/01/2006 n. 5210, Rv. 233636) cui adde Sez. 6, del 09/03/2010, Jaconis, Rv. 246541).
3. Per quanto attiene alla posizione di IE RE, il ricorso del Procurato- re generale è infondato, in quanto il reato di porto d'armi di cui agli artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974 era effettivamente prescritto come indicato nella sentenza impu- gnata. Infatti, in ordine a tale reato, la pena massima detentiva è di anni sei e mesi ot- to di reclusione. In base al testo degli artt. 157 e 160 cod. pen. nel testo novella- to dalla L. n. 251 del 2005 applicabile nella fattispecie in quanto più favorevole al reo - il termine massimo di prescrizione corrisponde alla predetta pena massima aumentato di un quarto, per cui va fissato in anni otto e mesi quattro. Nel caso in esame, la recidiva generica contestata è del tutto ininfluente, in quanto non deter- mina un aumento di entità superiore. Occorre poi tener conto dell'aumento del suindicato termine massimo di prescri- zione ad anni nove, mesi uno e giorni quindici, a causa dell'intervento di fattori so- spensivi della prescrizione durante il giudizio di merito. Ebbene, tra le date di consumazione del reato (26/05/2004) e di emissione della sentenza della Corte d'appello (18/03/2015) era chiarramente trascorso un periodo superiore ad anni nove, mesi uno e giorni quindici, per cui il reato di cui agli artt. 10 e 12 L. n. 497 del 1974 (così come gli altri già dichiarati prescritti con tale senten- za) deve ritenersi prescritto.
4. Pertanto, la sentenza impugnata nei confronti di IE EL va dichiara- ta inesistente. Vanno dichiarati i reati ascritti al suddetto IE EL estinti per morte del reo. Va poi rigettato il ricorso proposto dal Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Roma nei confronti di IE RE. ли, 4
P.Q.M.
Dichiara inesistente la sentenza impugnata riguardo a IE EL. Dichiara i reati ascritti al suddetto IE estinti per morte del reo. Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nei confronti di IE RE. Così deciso il 10 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Massimo Vecchio Sssasimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA