Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In relazione al periodo in cui l'euro non era ancora in circolazione, non sussisteva un obbligo per l'amministrazione di indicare nelle ordinanze - ingiunzioni l'importo della sanzione amministrativa sia in lire che in euro, non essendo, in particolare, un tale obbligo dall'art. 51 del D.Lgs. n. 213 del 1998 dal quale, al contrario si desume che l'unica indicazione richiesta, relativa all'ammontare della sanzione, era quella in lire, da intendersi implicitamente rappresentativa del controvalore in euro, calcolabile mediante un rinvio al tasso di conversione fissato nell'ordinamento comunitario e relativo alla moneta unica europea.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Ispettorato del Lavoro di Agrigento, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
MA NA, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall'avvocato Francesco Modica;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 1^ marzo 2000, numero 103/2000 r.g. 1354/99;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 settembre 2002 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza sopra indicata, il tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in accoglimento della opposizione proposta da MA NA avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Agrigento il 29 luglio 1999, ha dichiarato la nullità del provvedimento stesso per non esservi stato riportato il controvalore in euro della somma di lire un milione il cui pagamento era stato intimato a titolo di sanzione amministrativa, restando così violato il disposto dell'articolo 51 del decreto legislativo numero 433 del 1997 e del decreto ministeriale del 21 dicembre 1998.
L'Ispettorato del Lavoro di Agrigento chiede la cassazione della decisione con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ispettorato ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998 numero 213 e del decreto ministeriale del 21 dicembre 1998, deducendo che ne' l'uno ne' l'altro contenevano prescrizione alcuna circa l'indicazione nei provvedimenti ingiuntivi del controvalore in euro degli importi delle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni accertate.
La censura è fondata.
Occorre preliminarmente osservare che, essendo l'ordinanza- ingiunzione un atto amministrativo tipico, la sua validità è subordinata alla presenza dei requisiti stabiliti in via generale per i provvedimenti amministrativi, requisiti tra i quali vanno compresi anche quelli minimi indispensabili attinenti al contenuto dell'atto stesso, tra i quali l'articolo 18 della legge numero 689 del 1981 (secondo comma) indica "la somma dovuta per la violazione",
somma che deve evidentemente determinarsi nella valuta corrente nel momento.
Orbene, nella specie non è contestato che sia nella data di emissione della ordinanza in questione che in quella in cui era venuto a scadere il termine utile per l'assolvimento della obbligazione, e addirittura ancora all'atto della decisione impugnata, l'unica moneta spendibile nel territorio nazionale era la lira, sicché anche qualora una norma avesse richiesto la indicazione nel provvedimento del controvalore della sanzione in euro e questa fosse stata omessa, pur sempre - salva diversa espressa previsione in senso contrario - nessuna nullità sarebbe stata ravvisabile non essendo derivata dalla irritualità alcuna lesione ai diritti di difesa del destinatario del provvedimento stesso. A ciò va peraltro aggiunto che, contrariamente a quanto si assume nella sentenza di merito, l'articolo 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998 - unica fonte normativa che può
interessare, riferendosi, del resto, il citato decreto ministeriale la materia totalmente diversa dei titoli di spesa delle amministrazioni statali - non imponeva affatto l'obbligo di indicazione delle sanzioni sia in lire che in euro, limitandosi il comma 1 dello stesso a prevedere che "ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato" e il comma 2 che "a decorrere dal 1^ gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato", dovendo tali disposizioni, nella loro formulazione letterale, inequivocabilmente interpretarsi nel senso che l'unica indicazione richiesta ai fini della determinazione della sanzione era quella in lire, da intendersi implicitamente rappresentante il controvalore in euro attraverso un rinvio al tasso di conversione fissato nell'ordinamento normativo comunitario relativo alla moneta unica europea.
E che nessun obbligo avesse potuto introdurre la norma nel senso propugnato dal giudice di merito ma al limite una mera opportunità, si ricava ulteriormente dal fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 417 del 2000 dichiarò non fondata, con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della GI SC (contenente norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale SC all'introduzione dell'euro), approvata il 15 settembre 1998 e riapprovata il 27 ottobre 1998, impugnata dal presidente del Consiglio dei ministri perché integrativa della normativa riservata alla legislazione statale, con la quale si era prescritta proprio la doppia indicazione degli importi (in lire e in euro) in tutti gli strumenti giuridici e documenti posti in essere dalla GI stessa e dagli enti dipendenti, rilevando che essa non poteva essere configurata come un atto invasivo della materia "politica monetaria", estranea alla competenza regionale, tenuto conto che la stessa non interveniva sugli oggetti disciplinati dal decreto legislativo numero 213 del 1998, ma regolava aspetti diversi che, pur rientrando nell'ambito disciplinare del medesimo decreto, non potevano considerarsi oggettivamente pertinenti alla politica monetaria, essendo piuttosto interpretabili - anche alla stregua del principio "nessun obbligo, nessuna proibizione" - come canone di buon andamento dell'amministrazione regionale e rispettosa di una "direttiva di massima" dello stesso Presidente del Consiglio in data 3 giugno 1997 sulla opportunità per gli uffici pubblici dello svolgimento di "un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'euro, anche al fine di facilitare il passaggio dalla moneta nazionale all'euro per i cittadini e la imprese". Per le ragioni sopra esposte, si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad atro tribunale - che si designa in quello di Caltanissetta, al quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003