Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
L'esercizio di una sala giochi non può essere considerato mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso, sicché l'eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone causato da emissioni rumorose da essa provenienti può configurare il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 cod. pen. e non quello previsto dal comma successivo. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del reato sul rilievo che mancava l'elemento costitutivo dell'idoneità del rumore, propagatosi esclusivamente al piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, a recare disturbo a un numero indeterminato di persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2002, n. 23053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23053 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 10/05/2002
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere N. 464
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. Consigliere N. 043553/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RÒ AS N. IL 12/07/1970
2) RÒ LU N. IL 05/04/1940
avverso SENTENZA del 08/06/2001 TRIBUNALE DI FERMO - Sez. di SANT'ELPIDIO A MARE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
Avverso la sentenza in epigrafe, che ha condannato OR SI e OR GI alla pena di L. 600.000 di ammenda ciascuno per la contravvenzione di cui all'art. 659, co. 1 e 2, c.p. per avere, nelle rispettive qualità di titolare e gestore di una sala giochi, disturbato le occupazioni ed il riposo delle persone residenti nelle adiacenti abitazioni, producendo o non impedendo rumori, schiamazzi ed abuso di strumenti sonori, il difensore ha proposto ricorso, deducendo:
- erronea applicazione art. 659, co. 2, c.p., non essendo nella specie avvenuta alcuna violazione di norme di legge o di prescrizioni amministrative, anche in relazione all'esito favorevole di tutti i rilievi compiuti dalla competente autorità sanitaria;
- erronea applicazione dell'art. 659, co. 1, c.p., non invocabile nel caso in esame data la natura essenzialmente rumorosa dell'attività considerata (da ricondursi all'ipotesi speciale di cui al comma 2 dell'articolo citato) e, comunque, non configurabile in concreto per l'accertata inidoneità delle emissioni a propagarsi oltre il piano sovrastante l'esercizio pubblico.
Il ricorso è fondato.
In base alla formulazione del capo di imputazione, che fa riferimento a rumori e schiamazzi prodotti dai clienti dell'esercizio nonché a colpi di forte intensità contro le pareti ed il pavimento del locale ed all'abuso di strumenti sonori, ed al tenore della sentenza impugnata, che ha individuato la causa delle emissioni rumorose in grida, schiamazzi urli e bestemmie nonché nella diffusione di musica ad alto volume, il fatto contestato va correttamente qualificato come violazione del solo primo comma dell'art. 659 c.p., non potendosi l'esercizio di una sala-giochi considerare mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso e derivando, infatti, il disturbo nella specie lamentato dalle persone offese da intemperanze, non represse, dei frequentatori del locale o da eccessi dei responsabili della sua gestione nell'uso di strumenti sonori, neppure costituenti dotazione od attrezzatura primaria di una sala giochi.
Ciò posto, la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, facendo difetto l'elemento costitutivo della propagabilità del rumore e della sua idoneità a ledere un numero indeterminato di persone: risulta, invero, dal testo del provvedimento censurato che il disturbo rimase circoscritto all'ambito del piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, non essendosi raggiunta la prova di una sua diffusione i diffusività oltre tali limiti, con conseguente configurabilità degli estremi di un mero illecito civile, ex art.844 cod. civ. (v. Cass. Sez. 1^, 24 novembre 1999, Ressa, Ced Cass., rv. 216107 e 12.12.1997, Costantini, Arch. Locazioni, 1998, 711).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002