Sentenza 12 dicembre 2003
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Una volta che a seguito di decreto penale sia stata tempestivamente proposta dall'imputato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata o meno ad integrazione probatoria, è d'obbligo la fissazione, da parte del giudice, della udienza: dato che tale fissazione non può essere intesa come atto di per sè introduttivo del rito alternativo, prelude alla valutazione in contraddittorio sul "merito" dell'istanza. Il contraddittorio s'impone, in particolare, proprio in ragione della valutazione sulla necessità della integrazione probatoria cui risulti condizionata la richiesta, all'evidente fine di consentire all'imputato di "adeguare" o meglio calibrare le sue scelte difensive e prospettare, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2003, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 12/12/2003
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 2342
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 002484/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA SQ IO N. IL 05/09/1959;
avverso ORDINANZA del 26/11/2002 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Mario FRATICELLI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
IA UA LV, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma in data 26.11.2002, con la quale era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato (art. 438, 5 comma, c.p.p.) e dichiarata inammissibile, perché tardiva, quella di giudizio abbreviato puro e semplice (art. 438, 1 comma, c.p.p.) nel procedimento penale a carico del ricorrente per i reati p. e p. dagli artt. 73 D.P.R. 309/90 e 2, 4 e 7 legge n. 895/67. Il IA, al quale era stato notificato, in data 13.6.2002, avviso di fissazione di giudizio immediato, aveva depositato tempestiva istanza di giudizio abbreviato condizionato, a norma dell'art. 458, 2 comma, c.p.p., ed aveva ricevuto avviso di fissazione del giudizio abbreviato per l'udienza del 26.11.2002.
In tale udienza il GIP, ricevuto il parere negativo del P.M., ha rigettato l'istanza proposta dalla difesa, ritenendo che non ricorressero le condizioni previste dall'art. 438, 5 comma, c.p.p., e dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di giudizio abbreviato pur e semplice formulata dal IA nel corso dell'udienza. Il ricorrente ha chiesto di dichiarare abnorme il provvedimento del GIP sotto diversi profili: a) per avere rigettato l'istanza di giudizio abbreviato condizionato, dopo avere fissato l'udienza per la celebrazione del procedimento con il suddetto rito alternativo;
b) per avere ritenuto inammissibile il giudizio abbreviato semplice, creando così una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di richiesta nel corso dell'udienza preliminare, chiedendo anche di valutare l'eventuale legittimità costituzionale dell'ari 458, 2 comma, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si premette che le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza Magnani del 24.11.1999, hanno ritenuto, in modo condivisibile, che è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (abnormità sostanziale), ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (abnormità funzionale).
Nella specie, non solo non si ravvisa alcuna delle due ipotesi suddescritte, ma - come ha esattamente osservato il P.G. presso la Corte di Cassazione - le decisioni del GIP del Tribunale di Roma sono perfettamente legittime in ogni loro parte.
In ordine al rigetto dell'istanza ex art. 438, 5 comma, c.p.p., dopo la fissazione dell'udienza per il giudizio abbreviato, in osservanza della disposizione di cui all'art. 458, 2 comma, c.p.p., si condivide l'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Corte, secondo il quale "una volta emesso decreto di giudizio immediato e proposta dall'imputato tempestiva richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad integrazione probatoria, la fissazione, da parte del giudice, della relativa udienza non può essere intesa come atto di per sè introduttivo di quest'ultimo giudizio, ma equivale solo ad una decisione positiva sull'ammissibilità del rito (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), che non preclude il rigetto dell'istanza, qualora, all'esito dell'udienza, l'integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di semplificazione propria del rito medesimo" (Cass.
3.10.2001 n. 39157). Tale interpretazione tiene conto del chiaro tenore letterale e logico dell'art. 458, 2 comma, c.p.p. nella parte in cui dispone che "se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza". Il concetto di ammissibilità non coincide ovviamente con quello di "fondatezza" della richiesta, riguardando il primo un profilo di legittimità processuale, e l'altro la sostanziale accoglibilità della richiesta.
L'ordinanza del GIP è peraltro correttamente motivata, ne' la mancata celebrazione del giudizio abbreviato provoca alcuna "stasi del processo", avendo il giudice ineccepibilmente disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del giudizio immediato.
Altrettanto infondata è la censura alla declaratoria di inammissibilità del giudizio abbreviato ex art. 438, 1 comma, c.p.p.. Come correttamente motivato dal GIP, tale istanza non si poteva ritenere compresa nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato, essendo i due istituti fondati su presupposti diversi, e cioè, in un caso, la inutilità di ulteriori assunzioni probatorie, con definizione del procedimento "allo stato degli atti", e, nell'altro, la volontà delle parti di procedere "ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione". Il GIP ha, pertanto, giustamente dichiarato inammissibile l'istanza proposta ben oltre il termine di giorni quindici, fissato "a pena di decadenza" dall'art. 458, 1 comma, c.p.p.. Infine, la prospettata questione di incostituzionalità è superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 19-23 maggio 2003, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004