Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 16441
CASS
Sentenza 10 febbraio 2010

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Massime1

La detenzione domiciliare non è soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 16441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16441
Data del deposito : 10 febbraio 2010

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