Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
La detenzione domiciliare non è soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 16441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16441 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 406
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36132/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA AM, N. IL 01/05/1981;
avverso l'ordinanza n. 552/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 28/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Tindari Baglione, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO
- che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare concesso con provvedimento del 13 gennaio 2009 ad ZA MO, detenuto in esecuzione di sentenza definitiva di condanna emessa dal Tribunale di Cremona il 3 giugno 2008;
- che il tribunale ha motivato tale decisione in base alle seguenti considerazioni in fatto ed in diritto: a) che il 24 marzo 2009, l'ZA era stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza cautelare del GIP del tribunale di Cremona, in quanto indagato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, misura cautelare poi sostituita dal tribunale del riesame con quella meno affittiva degli arresti domiciliari;
b) che sebbene le condotte che avevano determinato remissione del titolo di custodia cautelate (risalenti al periodo gennaio-dicembre 2007) fossero "cronologicamente precedenti" alla concessione della detenzione domiciliare, l'ordinanza cautelare poneva in risalto la elevata "pericolosità sociale del soggetto" ed il suo "radicato inserimento in un circuito criminale dedito in via stabile e durevole allo spaccio delle sostanze stupefacenti", dato questo "che se conosciuto anche al momento dell'ammissione alla misura alternativa, avrebbe certamente costituito - per la sua indubbia rilevanza negativa - circostanza ostativa alla concessione del beneficio";
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di ZA MO, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge (art. 51 ord. pen.), evidenziando a sostegno dell'impugnazione, in via principale: a) che i fatti contestati al ricorrente che avevano determinato la revoca della misura cautelare erano antecedenti a quelli per i quali lo stesso aveva riportato condanna in via definitiva da parte del Tribunale di Cremona;
b) che a seguito della condanna l'ZA aveva modificato il proprio stile di vita, tenendo una condotta "rispettosa degli obblighi ed espressiva di risocializzazione"; c) che lo stesso tribunale del riesame, nel disporre la sostituzione della misura cautelare detentiva con quella degli arresti domiciliari, aveva dato atto del comportamento ottemperante alle prescrizioni tenuto "nelle more del lungo periodo... già trascorso agli arresti domiciliari ed, in seguito, in regime di detenzione domiciliare;
in via gradata, d) che l'ordinanza impugnata doveva ritenersi comunque illegittima, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale risultava comunicato ad un difensore di ufficio e non già a quello di fiducia che aveva assistito il condannato nel procedimento relativo alla concessione del beneficio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Quanto all'error in procedendo denunciato in ricorso - il cui esame assume carattere preliminare rispetto alla disamina delle censure afferenti al merito - che lo stesso è in realtà insussistente, avendo questa Corte da tempo chiarito che attesa l'autonomia del procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), rispetto a quello a suo tempo conclusosi con la concessione della misura medesima, "deve escludersi che il mandato difensivo conferito a suo tempo in relazione a detto ultimo procedimento possa conservare la sua efficacia anche nell'ambito del procedimento di revoca" (in termini, ex multis Sez. 1, sentenza n. 74 dell'11/1/1995 -29/3/1995, Rv. 200583; Sez. 1, Sentenza n. 20528 del 28/3/2001 - 18/5/2001, Rv. 219002);
- che l'impugnazione è invece fondata nel merito, in quanto, non essendo intervenuta alcuna modifica in peius dell'entità della pena in esecuzione, occorre considerare che l'art. 47 ter ord. pen. condiziona la revoca della detenzione domiciliare, all'accertamento di un comportamento del condannato "contrario alla legge o alle prescrizioni dettate" che appaia "incompatibile con la prosecuzione delle misure";
- che in base alla formulazione letterale della norma indicata, deve quindi escludersi che la detenzione domiciliare sia soggetta a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, "dovendo invece verificarsi in concreto" se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo intrapreso con l'applicazione della misura alternativa ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (in tal senso, sia pure con riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova, si veda ex multis Sez. 1, sentenza n. 14368 del 19/3/2008 - 8/4/2008, Rv. 239405);
- che tale verifica, come a ragione evidenziato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, nel caso in esame si rivela in effetti insufficiente, avendo il Tribunale di Sorveglianza illogicamente svalutato il dato che il provvedimento applicativo di misura cautelare si riferiva a fatti commessi in epoca antecedente alla concessione della misura alternativa e che lo spessore delinquenziale attribuito all'ZA, ove pure in tesi non conosciuto al momento della concessione del beneficio, non è stato poi ritenuto così allarmante dal giudice della cognizione, dal momento che al ricorrente, in sede di riesame, la misura più affittiva è stata comunque sostituita con quella degli arresti domiciliari, laddove nel provvedimento impugnato non sì evidenziano significativi dati ulteriori rispetto all'applicazione della misura cautelare, da cui desumere un concreto pericolo di "commissione di altri reati";
- che dalle considerazioni sin qui svolte discende, in conclusione, che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010