CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2023, n. 24175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24175 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 15736-2022 proposto da: IP NO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO MAVILLA, MASSIMO BALI';
- ricorrente -
contro Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 15736/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24175 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 08/08/2023 2 2599 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 587/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 264/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 587 del 2021, ha rigettato l’impugnazione proposta da NO PO nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Aosta che aveva respinto il ricorso con cui il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli dal datore di lavoro. 2. Il lavoratore, dipendente del Ministero dal 1° dicembre 2012, aveva impugnato il provvedimento di licenziamento per giusta causa 3 notificato il 9 maggio 2019, che era stato preceduto dalla comunicazione con cui gli erano state contestate condotte disciplinarmente rilevanti relative (in sintesi) alla cogestione di fatto di un esercizio commerciale gestito dalla convivente ed alla sottrazione al fisco mediante atti fraudolenti di trasferimento di denaro all’estero di beni provenienti dall’attività commerciale gestita dalla compagna e cogestita dallo stesso lavoratore (fattispecie la seconda per cui era stato aperto un procedimento penale con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dello stesso e sentenza di condanna di primo grado non definitiva). 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando sette motivi di ricorso, assistiti da memoria. 4. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, confermate nella discussione in udienza pubblica, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza pubblica RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È preliminare l’esame dell’istanza di rinvio dell’udienza pubblica proposta dai difensori del ricorrente, che hanno rappresentato la sussistenza di legittimo impedimento. L’istanza è stata motivata con riguardo all’avv. Massimo Balì in quanto lo stesso era impegnato nella trattazione di ricorsi presso il TAR Valle d’Aosta, e con riguardo all’avv. Federico Mavilla per ragioni di salute. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 10546 del 2018, n. 11121 del 2020) l’istanza di rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., allorché non faccia riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata dall’art. 9, comma 4 2, della l. n. 247 del 2012 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nella prospettazione di un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento. Nella specie non vi sono deduzioni nell’istanza circa l’impossibilità di sostituzione mediante delega, di talché l’istanza di rinvio non può trovare accoglimento. 2. Può passarsi all’esame dei motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 55 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 653, c.p.p. e all’art. 2697 c.c. Erroneamente la Corte d’Appello di Torino ha omesso di considerare che il provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente è stato adottato senza previa acquisizione, nel fascicolo disciplinare, di tutti gli atti del procedimento penale, bensì sulla base della sola sentenza penale di primo grado, non passata in giudicato. L’Amministrazione dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, che aveva assolto gli imputati dai reati più gravi, senza attendere la definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato, disponeva la riapertura del procedimento disciplinare, e all’esito di una trattazione sommaria irrogava la sanzione espulsiva. Ciò in contrasto con l’art. 653 c.p.p., e senza valutare autonomamente alcun documento del procedimento penale né prima né dopo la sentenza del Tribunale di Aosta. L’autonoma valutazione in sede disciplinare deve avere ad oggetto tutti gli atti del procedimento penale e non già solo parte di essi. 3.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile. Questa Corte ha già chiarito che nel pubblico impiego privatizzato l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 5 2009, n. 150, articolo 69 - che ha previsto la regola generale della autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare - si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’Amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare acquisiscono la notizia dell’infrazione a partire dal 16.11.2009, giorno successivo alla entrata in vigore della riforma (Cass. n. 6 del 2020, n. 21260 del 2018; n. 12358 del 2017, n. 11985 del 2016). Si è inoltre affermato che, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla Pubblica Amministrazione, che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne consegue che il datore di lavoro pubblico, anche prima delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, lettera a d. lgs. n. 75 del 2017, è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga, pur dopo avere disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione (Cass., n. 12662 del 2019). A tali principi la Corte d’Appello ha dato corretta applicazione. 3.2. I restanti profili di censura sono inammissibili. Come è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto 6 nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass., n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021). Nella specie, la Corte d’Appello ha confermato l’accertamento effettuato dal giudice di primo grado in ragione di una autonoma argomentata valutazione dei fatti addebitati al lavoratore (pagg. da 5 a 7 e pagg. 21 e 22 della sentenza impugnata), ripercorrendo e validando le affermazione del Tribunale rispetto ai motivi di appello. Siffatta autonoma valutazione delle prove ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento prescinde dall’esito parzialmente favorevole al ricorrente del giudizio penale di primo grado, fermo restando che nel caso in oggetto non è prospettabile – e, infatti, non viene prospettata – un’efficacia vincolante nel processo civile dell’accertamento in sede penale ai sensi dell’art. 653 c.p.p. 4. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 55-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e agli artt. 653 c.p.p., 2697 c.c., 416 e 421 c.p.c. Erroneamente la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto sufficientemente provata la responsabilità disciplinare del ricorrente sulla base della documentazione prodotta da parte resistente all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, erroneamente la stessa Corte d’Appello ha omesso di esaminare il motivo, contenuto nel ricorso in appello, relativo all’illegittimità dell’esercizio dei propri poteri 7 istruttori officiosi da parte del Giudice di primo grado, a fronte dell’intervenuta decadenza in cui era incorsa la controparte. Il ricorrente censura la valutazione della documentazione probatoria prodotta dal datore di lavoro, effettuata dal giudice del merito, e contesta l’acquisizione disposta dal Tribunale degli atti del procedimento penale, dando mandato in merito all’Agenzia, con termine rinnovato, così sopperendo a una carenza probatoria di quest’ultima. 4.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile. Va osservato che la Corte d’Appello con accertamento di fatto, ha affermato che in ragione del quadro probatorio, il giudice di primo grado non aveva la necessità di acquisire ulteriore documentazione compresa nel fascicolo penale. La Corte d’Appello riporta il capo di imputazione n. 2 su cui interveniva la sentenza di condanna (si v. pag. 12 della sentenza di appello), richiama il provvedimento di licenziamento, che ripercorreva tutto lo sviluppo parallelo del procedimento penale e della procedura disciplinare. Tale decisione di acquisizione officiosa, quindi, era stata assunta con finalità di completezza, rispettosa dell’art. 421 c.p.c., non determinando squilibrio nelle attività difensive assegnate alle parti. Dunque, all’esito dell’accertamento svolto, la Corte d’Appello ha ritenuto legittimo l’esercizio dei poteri officiosi in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che nel rito del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, in presenza della ricorrenza la ricorrenza di una “semiplena probatio” e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (Cass., n. 26597 del 2020). 8 Gli ulteriori profili di censura relativi alla valutazione delle prove documentali sono inammissibili in ragione dei principi sopra esposti al punto 3.2. 5. Con il terzo motivo di ricorso la sentenza di appello è censurata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte di merito, richiamandosi meramente alla sentenza di primo grado, avrebbe omesso di esaminare le doglianze di parte ricorrente contenute nel quinto motivo di appello, relative al fatto che il lavoratore disponeva di somme di denaro tali da giustificare tutti i trasferimenti all’estero, in nessun modo imputabili all’attività imprenditoriale svolta dalla convivente. 6. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il ricorrente deduce che, sotto altro profilo, la motivazione relativa al rigetto del quinto motivo di appello appare meramente apparente, in quanto fondata su argomentazioni manifestamente illogiche e in termini talmente generici da non consentire di identificare la ratio decidendi posta a fondamento della decisione. 7. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Analoghe considerazioni posso valere con riferimento al capo della sentenza con il quale è stato rigettato il sesto motivo di appello di parte ricorrente, relativa all’insussistenza di una cogestione da parte del lavoratore dell’attività svolta dalla convivente. L’impugnata sentenza, per motivare la sua decisione, si è limitata a citare passi della sentenza di primo grado ovvero a formulare affermazioni del tutto generiche. 9 8. Con il sesto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 55- quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a all’art. 230 bis, c.c., e agli artt. 2247 e ss. c.c. Sempre con riferimento al sesto motivo di appello, la Corte di merito, erroneamente, ha omesso di qualificare in che forme giuridiche si sarebbe manifestata la cogestione (società di fatto, impresa familiare o simili). Inoltre, è stata erroneamente attribuita una valenza probatoria ad attività che trovavano la loro giustificazione non già nella pretesa cogestione di un’impresa, ma nell’affectio familiaris che legava il Sig. PO e la RA RA. Così argomentando, la Corte subalpina non ha tenuto conto dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di rapporti familiari tra le parti, la valutazione dell’esistenza di una società di fatto debba essere posta in essere con particolare rigore. 9. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Anche per quanto concerne il capo della sentenza con il quale è stato disatteso il settimo motivo di appello, la motivazione dell’impugnata sentenza appare meramente apparente. A fronte di un articolato motivo di appello, la Corte di merito si sarebbe limitata a citare la motivazione della sentenza di primo grado, senza in alcun modo tenere conto delle critiche alla predetta sentenza mossa con l’atto di gravame. 9.1. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi, anche se diversamente rubricati, si sostanziano nella deduzione di vizi della motivazione della sentenza di appello, e nella richiesta di un riesame delle risultanze probatorie e delle vicende di causa, e sono pertanto inammissibili. 10 Ciò, in particolare, considerando che la Corte d’Appello, con accertamento di fatto, in ragione delle risultanze probatorie, ha affermato la sussistenza della condotta di cogestione del lavoratore nell’attività imprenditoriale esercitata dalla convivente in ragione della convivenza ventennale, con formale delega ad operare sui conti correnti della ditta della convivente e di fatto incaricato di seguire tutte le procedure amministrative, fiscali e burocratiche dell’impresa; della cointestazione del contratto di locazione dell’immobile presso cui era esercitata l’attività della convivente;
della circostanze che il lavoratore avesse provveduto a corrispondere alcuni canoni di locazione con provvista dal proprio conto corrente e a pagare alcune forniture, avesse provveduto a pagare gli stipendi in favore delle dipendenti operanti nell’esercizio e a collaborare materialmente all’attività del medesimo (sommarie informazioni sig.ri Inferrera, Callea, Orrù). È applicabile alla fattispecie l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. 11 Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Va anche rilevato che l’“omesso esame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure, che come quelle articolate dalla ricorrente, che nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte 12 del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Esula del tutto, quindi, dal predetto vizio di legittimità ex art. 360. n. 5 c.p.c., qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il Giudice di merito si è formato, ex art. 116, comma 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., n. 15276 del 2021). In tal senso, si richiamano anche in relazione ai suddetti motivi i principi sopra esposti al punto 3.2. 10. Il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023
- ricorrente -
contro Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 15736/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24175 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 08/08/2023 2 2599 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 587/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 264/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 587 del 2021, ha rigettato l’impugnazione proposta da NO PO nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Aosta che aveva respinto il ricorso con cui il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli dal datore di lavoro. 2. Il lavoratore, dipendente del Ministero dal 1° dicembre 2012, aveva impugnato il provvedimento di licenziamento per giusta causa 3 notificato il 9 maggio 2019, che era stato preceduto dalla comunicazione con cui gli erano state contestate condotte disciplinarmente rilevanti relative (in sintesi) alla cogestione di fatto di un esercizio commerciale gestito dalla convivente ed alla sottrazione al fisco mediante atti fraudolenti di trasferimento di denaro all’estero di beni provenienti dall’attività commerciale gestita dalla compagna e cogestita dallo stesso lavoratore (fattispecie la seconda per cui era stato aperto un procedimento penale con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dello stesso e sentenza di condanna di primo grado non definitiva). 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando sette motivi di ricorso, assistiti da memoria. 4. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, confermate nella discussione in udienza pubblica, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza pubblica RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È preliminare l’esame dell’istanza di rinvio dell’udienza pubblica proposta dai difensori del ricorrente, che hanno rappresentato la sussistenza di legittimo impedimento. L’istanza è stata motivata con riguardo all’avv. Massimo Balì in quanto lo stesso era impegnato nella trattazione di ricorsi presso il TAR Valle d’Aosta, e con riguardo all’avv. Federico Mavilla per ragioni di salute. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 10546 del 2018, n. 11121 del 2020) l’istanza di rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., allorché non faccia riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata dall’art. 9, comma 4 2, della l. n. 247 del 2012 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nella prospettazione di un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento. Nella specie non vi sono deduzioni nell’istanza circa l’impossibilità di sostituzione mediante delega, di talché l’istanza di rinvio non può trovare accoglimento. 2. Può passarsi all’esame dei motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 55 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 653, c.p.p. e all’art. 2697 c.c. Erroneamente la Corte d’Appello di Torino ha omesso di considerare che il provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente è stato adottato senza previa acquisizione, nel fascicolo disciplinare, di tutti gli atti del procedimento penale, bensì sulla base della sola sentenza penale di primo grado, non passata in giudicato. L’Amministrazione dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, che aveva assolto gli imputati dai reati più gravi, senza attendere la definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato, disponeva la riapertura del procedimento disciplinare, e all’esito di una trattazione sommaria irrogava la sanzione espulsiva. Ciò in contrasto con l’art. 653 c.p.p., e senza valutare autonomamente alcun documento del procedimento penale né prima né dopo la sentenza del Tribunale di Aosta. L’autonoma valutazione in sede disciplinare deve avere ad oggetto tutti gli atti del procedimento penale e non già solo parte di essi. 3.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile. Questa Corte ha già chiarito che nel pubblico impiego privatizzato l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 5 2009, n. 150, articolo 69 - che ha previsto la regola generale della autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare - si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’Amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare acquisiscono la notizia dell’infrazione a partire dal 16.11.2009, giorno successivo alla entrata in vigore della riforma (Cass. n. 6 del 2020, n. 21260 del 2018; n. 12358 del 2017, n. 11985 del 2016). Si è inoltre affermato che, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla Pubblica Amministrazione, che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne consegue che il datore di lavoro pubblico, anche prima delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, lettera a d. lgs. n. 75 del 2017, è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga, pur dopo avere disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione (Cass., n. 12662 del 2019). A tali principi la Corte d’Appello ha dato corretta applicazione. 3.2. I restanti profili di censura sono inammissibili. Come è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto 6 nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass., n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021). Nella specie, la Corte d’Appello ha confermato l’accertamento effettuato dal giudice di primo grado in ragione di una autonoma argomentata valutazione dei fatti addebitati al lavoratore (pagg. da 5 a 7 e pagg. 21 e 22 della sentenza impugnata), ripercorrendo e validando le affermazione del Tribunale rispetto ai motivi di appello. Siffatta autonoma valutazione delle prove ai fini del giudizio sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento prescinde dall’esito parzialmente favorevole al ricorrente del giudizio penale di primo grado, fermo restando che nel caso in oggetto non è prospettabile – e, infatti, non viene prospettata – un’efficacia vincolante nel processo civile dell’accertamento in sede penale ai sensi dell’art. 653 c.p.p. 4. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 55-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e agli artt. 653 c.p.p., 2697 c.c., 416 e 421 c.p.c. Erroneamente la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto sufficientemente provata la responsabilità disciplinare del ricorrente sulla base della documentazione prodotta da parte resistente all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, erroneamente la stessa Corte d’Appello ha omesso di esaminare il motivo, contenuto nel ricorso in appello, relativo all’illegittimità dell’esercizio dei propri poteri 7 istruttori officiosi da parte del Giudice di primo grado, a fronte dell’intervenuta decadenza in cui era incorsa la controparte. Il ricorrente censura la valutazione della documentazione probatoria prodotta dal datore di lavoro, effettuata dal giudice del merito, e contesta l’acquisizione disposta dal Tribunale degli atti del procedimento penale, dando mandato in merito all’Agenzia, con termine rinnovato, così sopperendo a una carenza probatoria di quest’ultima. 4.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile. Va osservato che la Corte d’Appello con accertamento di fatto, ha affermato che in ragione del quadro probatorio, il giudice di primo grado non aveva la necessità di acquisire ulteriore documentazione compresa nel fascicolo penale. La Corte d’Appello riporta il capo di imputazione n. 2 su cui interveniva la sentenza di condanna (si v. pag. 12 della sentenza di appello), richiama il provvedimento di licenziamento, che ripercorreva tutto lo sviluppo parallelo del procedimento penale e della procedura disciplinare. Tale decisione di acquisizione officiosa, quindi, era stata assunta con finalità di completezza, rispettosa dell’art. 421 c.p.c., non determinando squilibrio nelle attività difensive assegnate alle parti. Dunque, all’esito dell’accertamento svolto, la Corte d’Appello ha ritenuto legittimo l’esercizio dei poteri officiosi in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che nel rito del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, in presenza della ricorrenza la ricorrenza di una “semiplena probatio” e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (Cass., n. 26597 del 2020). 8 Gli ulteriori profili di censura relativi alla valutazione delle prove documentali sono inammissibili in ragione dei principi sopra esposti al punto 3.2. 5. Con il terzo motivo di ricorso la sentenza di appello è censurata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte di merito, richiamandosi meramente alla sentenza di primo grado, avrebbe omesso di esaminare le doglianze di parte ricorrente contenute nel quinto motivo di appello, relative al fatto che il lavoratore disponeva di somme di denaro tali da giustificare tutti i trasferimenti all’estero, in nessun modo imputabili all’attività imprenditoriale svolta dalla convivente. 6. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il ricorrente deduce che, sotto altro profilo, la motivazione relativa al rigetto del quinto motivo di appello appare meramente apparente, in quanto fondata su argomentazioni manifestamente illogiche e in termini talmente generici da non consentire di identificare la ratio decidendi posta a fondamento della decisione. 7. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Analoghe considerazioni posso valere con riferimento al capo della sentenza con il quale è stato rigettato il sesto motivo di appello di parte ricorrente, relativa all’insussistenza di una cogestione da parte del lavoratore dell’attività svolta dalla convivente. L’impugnata sentenza, per motivare la sua decisione, si è limitata a citare passi della sentenza di primo grado ovvero a formulare affermazioni del tutto generiche. 9 8. Con il sesto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 55- quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a all’art. 230 bis, c.c., e agli artt. 2247 e ss. c.c. Sempre con riferimento al sesto motivo di appello, la Corte di merito, erroneamente, ha omesso di qualificare in che forme giuridiche si sarebbe manifestata la cogestione (società di fatto, impresa familiare o simili). Inoltre, è stata erroneamente attribuita una valenza probatoria ad attività che trovavano la loro giustificazione non già nella pretesa cogestione di un’impresa, ma nell’affectio familiaris che legava il Sig. PO e la RA RA. Così argomentando, la Corte subalpina non ha tenuto conto dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di rapporti familiari tra le parti, la valutazione dell’esistenza di una società di fatto debba essere posta in essere con particolare rigore. 9. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Anche per quanto concerne il capo della sentenza con il quale è stato disatteso il settimo motivo di appello, la motivazione dell’impugnata sentenza appare meramente apparente. A fronte di un articolato motivo di appello, la Corte di merito si sarebbe limitata a citare la motivazione della sentenza di primo grado, senza in alcun modo tenere conto delle critiche alla predetta sentenza mossa con l’atto di gravame. 9.1. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi, anche se diversamente rubricati, si sostanziano nella deduzione di vizi della motivazione della sentenza di appello, e nella richiesta di un riesame delle risultanze probatorie e delle vicende di causa, e sono pertanto inammissibili. 10 Ciò, in particolare, considerando che la Corte d’Appello, con accertamento di fatto, in ragione delle risultanze probatorie, ha affermato la sussistenza della condotta di cogestione del lavoratore nell’attività imprenditoriale esercitata dalla convivente in ragione della convivenza ventennale, con formale delega ad operare sui conti correnti della ditta della convivente e di fatto incaricato di seguire tutte le procedure amministrative, fiscali e burocratiche dell’impresa; della cointestazione del contratto di locazione dell’immobile presso cui era esercitata l’attività della convivente;
della circostanze che il lavoratore avesse provveduto a corrispondere alcuni canoni di locazione con provvista dal proprio conto corrente e a pagare alcune forniture, avesse provveduto a pagare gli stipendi in favore delle dipendenti operanti nell’esercizio e a collaborare materialmente all’attività del medesimo (sommarie informazioni sig.ri Inferrera, Callea, Orrù). È applicabile alla fattispecie l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. 11 Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Va anche rilevato che l’“omesso esame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure, che come quelle articolate dalla ricorrente, che nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte 12 del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Esula del tutto, quindi, dal predetto vizio di legittimità ex art. 360. n. 5 c.p.c., qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il Giudice di merito si è formato, ex art. 116, comma 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., n. 15276 del 2021). In tal senso, si richiamano anche in relazione ai suddetti motivi i principi sopra esposti al punto 3.2. 10. Il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023