Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2003, n. 12589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12589 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLO 39 L. 21-11-1991, N.374 y *E GIUDICE DI PACE) 46 E REPUBBLICA ITALIANA IN1 2 589/0 3 LA CORTE SUPTEMĄ Oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNTIVO-SENTENZA PRONUNCIATA SECONDO EQUITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9736/01 Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Consigliere Cron. 26471 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep.CELENT ANO -Rel. Consigliere Dott. Walter MARZIALE - Consigliere Ud. 18/03/2003 Dott. Giuseppe - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: பு CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI SORANO S.C.R. L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato MARIO SCIALLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DI MEGLIO, ROBERTO BACCHESCHI, ANDREA FORMICONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EN IN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 2003 CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI presso LA CANCELLERIA 675 rappresentato e difeso dall'avvocato CASSAZIONE, - 1 a margine del SETTIMIO CHELLI, giusta procura controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 25/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, depositata il 27/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Angeletti con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Chelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 27.12.2000, il Giudice di Pace del Comune di Pitigliano, pronunciando secondo equità, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da NA BE, socio della Cooperativa a.r.l. Caseificio Sociale di Sorano, nei confronti del- la stessa Cooperativa ed ha dichiarato non dovute le somme che la deliberazione consiliare del 25.03.1999 aveva posto a carico del Lieti a titolo di accollo pro- quota della perdite di esercizio dell'anno 1998. н 2 ૐ Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la suddetta Società Cooperativa. Resiste con controricorso il BE. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Cooperativa Ca- seificio di Sorano denuncia l'inesistenza della motiva- zione della sentenza, deducendo che tale motivazione sia "incomprensibile in quanto costituita da un insieme di frasi non collegate tra di loro e prive di fondamen- to logico, non espressiva di alcuna ratio decidendi, inficiata da interna contraddittorietà al punto da ren- dersi incomprensibile". B Si richiamano i principi che, circa l'impugnazione per cassazione delle sentenze pronunciate secondo equi- tà (art. 113 comma 2° c.p.c.), questa Corte, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma secondo cod. proc. civ., ha fissato con la sentenza S.U. n. 716 del 1999: possono essere impugnate per cassazione (per quel che qui interessa in relazione al ricorso in esa- me) per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1, 2 e 4, in quest'ultimo riferimento alle ipotesi di inesi- caso soltanto con stenza della motivazione. Il motivo proposto dalla ricorrente è inammissibi- Ich le. 3 L'inesistenza della motivazione che, quale censura riferita alla sentenza come atto processuale, può esse- re proposta ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c. con riferimento alla norma dell'art. 132 n.4 dello stesso codice di rito, ricomprende non soltanto l'ipotesi di mancanza totale bensì anche le altre di motivazione soltanto apparente, perché e di assoluta inconciliabilità logica delle proposizioni argomen- tative che la costituiscono. Tuttavia al di fuori di tali ipotesi, non può for- mularsi una censura nei termini suddetti al fine di ot- tenere un riesame della ratio decidendi. Nel caso di specie, la ricorrente soltanto formula la censura nei termini di "incomprensibilità e contrad- dittorietà" della motivazione ma la svolge poi voluta- mente omettendo di prendere in considerazione le argo- mentazioni decisorie del giudice- che "il decreto in- giuntivo era stato emesso in virtù della delibera con- siliare del 25.03.1999, presa per penalità relative al- la perdita di bilancio per l'ano 1998", che "le norme statutarie non possono essere contrarie alla legge", che "l'art. 2514 c.c. in materia di società cooperative a r.
1. detta espressamente che per le obbligazioni so- ciali (come la perdita di bilancio) risponda la società con il suo patrimonio, mentre il 2° co. dello stesso bh - 4 articolo aggiunge che ciascun socio risponde solidal- mente e in maniera sussidiaria solo nel caso di liqui- O di fallimento, secondo un principio dazione coatta regolatore della materia che è appunto quello di esclu- dere la responsabilità personale del socio e rendendo addirittura nulla qualsiasi clausola statutaria che im- pone ai soci un obbligo di illimitata partecipazione alle perdite". La ricorrente individua, peraltro, il "punto centrale del pensiero del giudice" (pag. 3 del ricorso) nella prima delle suddette affermazioni del giudicante e 10 censura come "non comprensibile" sol- ch tanto perché omette di rapportarlo alle successive af- fermazioni dello stesso giudice, le quali della ritenu- ta "contrarietà alla legge" della deliberazione consi- liare danno la spiegazione. Nemmeno può configurarsi come censura di "motivazione apparente" quella che, in questi termini e soltanto in essi, investe la sentenza impugnata riguar- do alla competenza arbitrale. L'avere il giudice deciso sul punto in maniera difforme da una sua precedente de- cisione emessa tra le stesse parti non configura, inve- ro, quel vizio della sentenza, relativo alla motivazio- ne, denunciabile ex art. 360 n. 4 e 132 n. 4 c.p.c.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. ch Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 5
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 250,00 per onorari oltre spese generali ed accessori come do- vute per legge. Così deciso addì 18 marzo 2003 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. ere estensore Il PresidenteIlConsigliere (Walter Calentar- ཤ༼ (Angel o Grieco) Melo Gui 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓ FUNZIONATIO DI CANCELLERIA Depositato in Cancelleria Prima Sezione (Dr. Filomena Perrone) Z CANCELLIERE8 AGO. 2003 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA (Dr. Filomena rerrone)