Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2009, n. 16645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16645 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 323
Dott. PAOLINI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 31727/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO GI n. il 20/08/1948;
avverso SENTENZA del 13 maggio 2008 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore Avv.to GULLINO A..
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di calunnia per avere - con un denuncia inviata al Comando generale della Guardia di finanza, al Comando regionale e provinciale e alla Compagnia di Milazzo e alla Procura della Repubblica contenente, in premessa alcuni interrogativi circa le ragioni per le quali non si svolgevano indagini su evasori fiscali in genere e nello specifico controlli su quanto da lui segnalato nei confronti dei fratelli NA, e poi sottolineando che il comandante della brigata di Lipari sarebbe stato interessato solo a controlli su asserite attività abusive allo stesso denunciante e ancora interrogandosi su un "secondo fine" che impediva al m.llo LI di svolgere indagini sui fratelli NA - accusato, pur sapendolo innocente, il m.llo LI, comandante della brigata di Lipari, dei delitti di abuso e omissione di atti d'ufficio.
2. Ad avviso del giudice d'appello, le censure alla decisione di primo grado sono prive di fondamento.
In particolare, per la Corte di merito le espressioni insinuanti adoperate nell'esposto - denuncia inviato non ne mettono in dubbio l'attitudine offensiva e calunniatoria, in quanto inviato a tutte le autorità preposte ai controlli, dai quali non è emersa in alcun modo la fondatezza della accuse.
Si pone in rilevo che gli accertamenti richiesti furono ritardati per non più di tredici giorni - tenuto conto che nel mese di agosto i militari della guardia di finanza erano impegnati in prioritarie attività nelle isole Eolie - e nello specifico si trattava di l'attività di commercio ambulante di generi alimentari, per lo più malvasia e capperi e l'abusiva attività di accompagnatore turistico svolta dai NA.
In conclusione, US, pone in rilevo la Corte di merito, aveva il diritto di segnalare eventuali irregolarità e richiedere interventi nonché di segnalare l'ignavia del Comandante della brigata della guardia di finanza. Però, non avrebbe potuto utilizzare espressioni idonee a configurare a suo canto reati. Alcuna circostanza autorizzava il denunciante a nutrire dubbi sull'operato del m.llo LL e formulare a carico della locale compagnia una dolosa preordinazione sulla sottovalutazione del fenomeno. Elementi che, unitariamente considerati, induco a ritenere che US era ben consapevole dell'innocenza dell'incolpato.
Pena adeguata alla condotta criminosa.
2. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 157, 161 e 171 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 poiché la notifica del decreto di citazione relativa al giudizio d'appello fissato per il giorno 11 dicembre 2007, udienza poi rinviata al 13 maggio 2008 per legittimo impedimento del difensore, è stata effettuata presso il difensore avv.to PAINO, anziché al domicilio dell'imputato in via Varisana n. 106 nel Comune di Lipari, luogo dove sonno state eseguite tutte le altre notifiche e anche l'estratto contumaciale.
2. Con un ulteriore motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 368 c.p. poiché sono insussistenti l'elemento materiale e soggettivo del reato di calunnia.
La sentenza impugnata pone a base dell'affermazione di responsabilità il tono insinuante e offensivo delle espressioni usate nella denuncia, per giungere alla calunniosità della stessa. Tali elementi avrebbero potuto realizzare altri reati, quali ingiuria e diffamazione, anziché il delitto di calunnia. Per la configurazione della condotta richiesta dalla fattispecie de qua è richiesto che si abbia la certezza dell'infondatezza delle accuse e la piena consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza dell'incolpato.
Nessun rilievo, ai fini della configurazione dell'elemento materiale, possono avere le circostanza, poste in risalto dal giudice d'appello, quali l'inoltro alle autorità inquirenti e soprattutto l'accertata infondatezza delle accuse.
Quanto all'elemento soggettivo è solo assertivo l'argomento secondo cui la certezza della consapevolezza dell'incolpato discende dall'accertamento dell'infondatezza delle accuse. Il giudice d'appello non ha affatto considerato la richiesta di intervento urgente formulata da un cittadino che, tra l'altro, sottolineava l'inutilità di indagini a conclusione della stagione estiva nell'isola di Liprari. Con i motivi d'appello si era già rappresentato che l'apparente "ignavia" del Comandante LL avrebbe ben potuto essere ascritta a negligenza e sottovalutazione di quanto denunciato, considerando che gli altri prioritari impegni si sarebbero conclusi il 19 agosto, giorno in cui fu portata a termine l'operazione antidroga.
La consapevolezza dell'innocenza è da provare e non può essere esclusa per l'avvenuto accertamento dell'infondatezza delle accuse.
3. Con un terzo motivo, si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 159 e 161 c.p., art. 304 c.p.p., comma 1 e art. 477 c.p.p., poiché illegittimamente è stato considerato il rinvio, per legittimo impedimento del difensore, dell'udienza dall' 11 dicembre 2007, causa di sospensione della prescrizione sino al 13 maggio 2008. Per la difesa il sistema processuale non autorizza di computare, ai fini del tempo della prescrizione, il rinvio ad altra udienza per legittimo impedimento del difensore.
4. Tale è la sintesi ex art. 73 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso fondato.
Il contenuto dell'esposto appare diretto a rappresentare un negligente ritardo del locale comandante della brigata della guardia di finanza e non a formulare accuse di favoritismi o indebite omissioni.
In ogni caso, manca la prova che US abbia accusato il m.llo LL di fatti dei quali avesse la precisa consapevolezza della sua innocenza. Egli ha rappresentato quello che gli appariva come un comportamento non regolare e tale da dare adito a dubbi sulle ragioni del mancato tempestivo intervento. Dubbi che avrebbero al più potuto configurare una eventuale previsione della mancanza di comportamenti illeciti.
Come noto, affinché si configuri il dolo di calunnia è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia.
Va qui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologi del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto a formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6^, 2007 dep. 14 settembre 2007, n. 34881). in base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009