Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2003, n. 10319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10319 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
Aula "A" 1 0 349 / 03 REPUBBLICA ITALIANA T In nome del pop lo italia Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R. G. 15560/01 -Cron. 23072 Ettore Mercurio Presidente -Rep. Bruno Battimiello Rel. Consigliere "1 -Ud.
7.3.2003 Florindo Minichiello Gabriella Coletti " Oggetto: Giovanni Amoroso " Lavoro ha pronunciato la seguente вы SENTENZA C sul ricorso proposto da SE NG, difesa - giusta procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Luigi Navach di Bari, con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 39 presso l'avv. Giancarlo Cristallini (deceduto) ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12 controricorrente 1367 per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bari n° 113/2001 in data 20 febbraio/1° marzo 2001 (R.G. 1321/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Вне 2 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 18 luglio 1997, la sig. NG SE, sostenendo di avere i requisiti di invalidità necessari per la fruizione dell'assegno di invalidità, chiedeva al Tribunale di Trani la condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione di questa provvidenza. Il giudice adito accoglieva la domanda, ma con decorrenza soltanto dal 1° novembre 1998, avendo accertato che i requisiti suddetti erano sopravvenuti in corso di causa, e condannava il Ministero al pagamento delle spese processuali. Su ricorso dello stesso Ministero, dolutosi della condanna alle spese, la Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione appellata e disponeva la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, parte privata era risultata parzialmente osservando che la 1'accertata sopravvenienza del requisito soccombente, per sanitario soltanto in corso di causa. Del pari compensava, per sussistenza di giusti motivi, le spese del giudizio di la appello. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata, per un unico motivo, variamente articolato, cui resiste il Ministero con controricorso. Вы 3 Motivi della decisione Parte ricorrente denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 149, disp. att., stesso codice, nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la difesa dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata а Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Osserva che il combinato disposto delle prime due norme 24, interpretato alla stregua dei principi di cui all'art. secondo comma, Cost., del rilievo che il giudizio in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non ha natura impugnatoria di provvedimenti amministrativi di diniego della prestazione, ma di accertamento del rapporto e, infine, del principio di gratuità, per la parte privata, di tale giudizio, emergente dall'art. 152, disp. att., cod. proc. civ. induce a ritenere irrilevante, ai fini della valutazione della soccombenza, il momento della decorrenza della prestazione stessa, una volta sussistenza del relativo diritto,stabilita l'effettiva incoerente essendo con questo accertamento la previsione riversare per la parte vittoriosa, didell'impossibilità, la cui l'onere economico del processo sulla controparte, Вне resistenza ha reso necessario il ricorso al giudice. Aggiunge, poi, che una siffatta impossibilità arrecherebbe un vulnus al diritto, garantito alla parte vittoriosa dalla sopra citata normativa convenzionale, al godimento sereno dei suoi beni>>, nella dimensione al medesimo conferita dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ogni entrata futura, legittimamentesecondo 4 rivendicabile, integra gli estremi di. un possesso tutelabile alla stregua della normativa stessa. Le esposte censure sono prive di fondamento. La parte che agisca in giudizio per far valere il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, assumendo che fatti costitutivi esistono fin dal momento della i relativi giudiziale ° da epoca ad essa presentazione della domanda anteriore, rimane, rispetto a tale assunto, sicuramente soccombente quante volte sia accertato che l'esistenza stessa si è perfezionata soltanto in un momento successivo. Non rileva in contrario che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria si caratterizzino, anche quando richiedono lo svolgimento di un preventivo procedimento amministrativo, per la loro strumentalità ad un giudizio finale sul rapporto e non sull'atto. Вач E' vero, infatti, che l'esclusione della funzione meramente impugnatoria impedisce che il giudice si limiti allo scrutinio di legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, con riguardo alla situazione esistente al momento dell'atto stesso, e gli impone, invece, di tenere conto anche dei fatti costitutivi verificatisi in epoca successiva e perfino nel corso del giudizio;
ma è ugualmente vero che la postulazione giudiziale di illegittimità del diniego della prestazione é espressione di un petitum avente ad oggetto un rapporto di durata maggiore (perché implicitamente ne è allegato l'insorgere già al momento suddetto) di quello poi accertato dal giudice per effetto di tali sopravvenienze, ragion per cui è innegabile che il bene della vita effettivamente ottenuto si caratterizza in termini diversi e ridotti rispetto a quello postulato. 5 La situazione che пе segue è già stata esaminata dalla giurisprudenza della Corte, che, in quest'ordine di idee, l'ha ricondotta ad un tipico fenomeno di soccombenza reciproca. Invero, con sentenza 27 novembre 1997 n. 11997, si stabilito che è censurabile in sede di legittimità il diniego di compensazione delle spese processuali, nel caso in cui la pronuncia di merito abbia pretermesso di valutare la reciproca parziale soccombenza, implicita ogniqualvolta l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., per il diritto alla previdenziale, sia insorto nelprestazione corso del procedimento. Reputa il Collegio di dovere dare continuità a questo orientamento che affida le sue ragioni ultime ad una corretta nozione della soccombenza>>, nella quale ravvisa non una stereotipa ripetizione dell'obsoleto principio victus victori, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle speşe la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto Влас sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. la stessa teoria Non è inopportuno ricordare che secondo cui il giudizio come mezzo di tradizionale attuazione della volontà della legge che garantisce ad alcuno un bene, non può che condurre al riconoscimento di questo bene nella maggiore possibile integrità>> non si struttura affatto come dogma della gratuità del processo per chi vi consegue un risultato utile, ma viene temperata dall'affermazione che per aversi condanna nelle spese occorre che si sia resa necessaria la lite per parte del vinto>>, con un implicito, ma non per questo meno evidente, richiamo al profilo della causalità. Orbene, al lume di queste considerazioni, è incontestabile che non è priva di responsabilità, rilevante sul piano causale, la parte privata la quale si determini a pretendere dal competente organismo erogatore una provvidenza assistenziale allorché non sia ancora in possesso dei requisiti di legge e ad intraprendere, dopo essersi visto opporre un legittimo rifiuto nella sede amministrativa, la via giudiziale il cui inizio si caratterizzi, a sua volta, per la persistente mancanza dei requisiti stessi, sì da giustificare la resistenza almeno iniziale della controparte. Ne consegue che questa responsabilità, non meno di quella gravante sulla controparte che abbia infondatamente perseverato nella sua resistenza, pur dopo l'utile (per l'attore) sopravvenienza dei requisiti originariamente carenti, non esime da onere di spese giudiziali е determina la condizioni di reciprocità della soccombenza. вич Posta la questione nei termini così sintetizzati, appare del tutto inconferente qualsiasi richiamo all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che fa eccezione al principio della causalità nel limitato senso di impedire la condanna in favore dell'ente erogatore della provvidenza, non in quello di dovere sempre recuperare da questo le spese processuali, ossia anche in corresponsabilità nell'avvio delcaso di dell'assicurato processo (v. Cass. 13 aprile 1995 n.4234). Così come è fuori luogo il riferimento alla protezione che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo accorda al patrimonio, anche nella dimensione potenziale, poiché si tratta di una tutela che nulla toglie all'estensione del principio per cui non si può pretendere la piena gratuità del processo quando se ne sia corresponsabili. 7 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni prospettate 10 sottrae all'area della manifesta infondatezza e della temerarietà, ossia di operatività delle condizioni che, attesa la natura della controversia, potrebbero giustificare la condanna della parte privata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 IL PRESIDENTE 25Ettae percu r IL CONSIGLIERE EST. Вита Важители I A S D S , A 3 O 0 T 3 L 1 , 5 L . A O T S : B R E I N IL CANCELLIERE P A ' S D L I 3 L A 7 N - E T G 8 S Depositato in Cancelleria D . O I O 1 S P A 1 N D Moggi, 1LUG, 2003 M I E E S , A A I O D A IL CANCELLIERE A R P E T H S T O I 20400 T N G T E I A E S L R R E I E I D D O 8