Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
Non è inammissibile per tardività della richiesta l'istanza di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento.
Commentario • 1
- 1. Misure alternative alla detenzione :tribunale di sorveglianza di TorinoSentenza · https://www.diritto.it/ · 17 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 21274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21274 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 09/04/2002
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - N. 1495
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 038594/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LO IU N. IL 22/11/1981
avverso ORDINANZA del 21/09/2001 TRIB. SORV. MINORI di SASSARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Fatto e diritto
LO IU ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità della sua istanza di detenzione domiciliare per tardività della stessa, in quanto formulata in sede di conclusioni, in assenza dei necessari accertamenti.
Deduce il ricorrente che la decisione è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ritiene proponibile la richiesta nel procedimento di sorveglianza anche in udienza.
Il ricorso è fondato.
La misura alternativa della detenzione domiciliare, nella ipotesi prevista dall'art. 47 ter co. 1 bis ord. pen., può essere concessa in relazione alla brevità della pena detentiva (non superiore a due anni) da scontare e alla non applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, purché il beneficio risulti idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati. Detta misura, dunque, si configura come un "minus" rispetto all'affidamento in prova, nel senso che, una volta verificata la sussistenza delle due prime condizioni, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alla misura alternativa di cui all'art. 47 ord. pen. e non comporta un autonomo accertamento, da operare "ex novo", ferma restando, comunque, la possibilità per il tribunale di sorveglianza di acquisire ulteriori elementi ad integrazione di quelli già disponibili, utilizzati ai fini dell'esame della istanza di affidamento in prova. Ne consegue che, tenuto conto del particolare rapporto tra le due misure alternative stabilito dalle norme che le disciplinano, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, proposta in udienza in subordine a quella di affidamento, è illegittima, in quanto in contrasto con la specifica funzione e la "ratio" dell'istituto.
Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio per nuova deliberazione al Giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale per i Minorenni di Sassari.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2002