Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
La fattispecie del trasferimento collettivo dei lavoratori si realizza quando il trasferimento coinvolge bilateralmente (per i lavoratori e per il datore di lavoro) interessi più generali rispetto a quelli toccati da un trasferimento individuale e, quindi, tali da meritare un adeguato vaglio da parte delle organizzazioni sindacali. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - dopo aver ritenuto di natura collettiva il trasferimento di tre dipendenti della FIAT Auto s.p.a. dallo stabilimento di Cassino - Piedimonte San Germano alla sede di Torino, motivato dalla riorganizzazione del settore logistica e trasporti gestito dall'azienda con totale soppressione del relativo servizio presso lo stabilimento di Cassino - ne aveva dichiarato la nullità per inosservanza della disciplina collettiva che prevedeva come essenziale la preventiva comunicazione del trasferimento collettivo alle organizzazioni sindacali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIAT AUTO S.P.A., in persona del legale rappresentante, pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI, N^ 134 SC. B, presso lo studio dell'avvocato GUIDO DE SANTIS, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALICO PERLINI, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
RO ON, RC LI, LE IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 100/96 del Tribunale di CASSINO, depositata il 23/02/96, R.G.N. 1570/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore in persona del Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il Pretore di Cassino, con sentenza del 9 5 94, respingeva la domanda di NT RR, EU MI IO e IU LE , dipendenti della spa Fiat Auto , diretta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità dei provvedimenti di trasferimento dallo stabilimento di Cassino-Piedimonte San Germano alla sede di Torino, loro comunicata con lettera del 22 12 1992 e motivata con la "cessione dell'attività di distribuzione vetture a fornitori specializzati del settore trasporti e l'accertamento su Direzione Logistica-Trasporti e Distribuzione di Torino delle attività di controllo inerenti".
I lavoratori proponevano appello, cui resisteva la società. Il Tribunale di Cassino, con sentenza depositata il 23 2 96 , in accoglimento dell'appello , dichiarava la nullità del trasferimento de quo, ordinando alla società di riammettere i lavoratori a prestare la loro attività presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano.
La Fiat ha proposto ricorso per cassazione.
I lavoratori non si sono costituiti.
Motivi della decisione.
Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg.cc. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.Art. 360 n.3 e 5 cpc. Premesso che il Tribunale ha ritenuto la natura collettiva dei trasferimenti di cui si tratta e , quindi la loro nullità per inosservanza dell'art.16 della Disciplina Generale-sezione terza, per omessa preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali , con possibilità di esame congiunto a richiesta delle stesse, la società ricorrente afferma che il giudice di appello non avrebbe reso esatta e sufficiente motivazione in proposito.
Il motivo e infondato.
Come è pacifico, il concetto di trasferimento collettivo nasce , nel caso di specie, dall'interpretazione della contrattazione collettiva(cit.art.16),interpretazione che appartiene, in via esclusiva, al giudice del merito, essendo sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La ricorrente, pur avendo fatto nell'intestazione del motivo, un generico riferimento agli artt.1362 e segg. cc., nel corpo del motivo stesso non sviluppa la relativa doglianza, non indicando, specificamente, alcun criterio ermeneutico che sarebbe stato violato. Per quanto attiene la sufficienza e non contraddittorietà della motivazione il Tribunale ha cosi motivato: "Invero la riorganizzazione del settore logistica e Trasporti gestita dall'azienda , con totale soppressione del relativo servizio precedentemente attivo presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano ,costituisce senza dubbio evento di portata- se non generale- quantomeno significativo per l'assetto dei rapporti aziendali, involgendo interessi " che vanno ben al di là di quelli dei singoli lavoratori e, quindi, meritevoli di adeguato vaglio da parte delle organizzazioni sindacali, preposte appunto alla tutela in sede collettiva dei diritti dei lavoratori".
Il Tribunale, quindi, condividendo quanto ritenuto in proposito dal Pretore, ha ritenuto che il trasferimento collettivo è quello che è "tale da investire bilateralmente interessi pi- generali rispetto a quelli toccati da un trasferimento individuale e, quindi tali da toccare interessi che possono trovare la più esauriente tutela in sede sindacale". Come si vede, dunque, il Tribunale ha reso esauriente e logica interpretazione della contrattazione collettiva. Ne consegue l'infondatezza della censura.
Col secondo motivo(indicato come 3^), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1455cc. Omessa motivazione su un punto decisivo della controverisa.Art. 360 n.3 e 5 cpc. Avendo il Tribunale fatto conseguire all'inosservanza della procedura prevista dall'art. 16 CCNL, la dichiarazione di nullità dei trasferimenti per violazione di una regola procedimentale essenziale, si deduce che il Tribunale non avrebbe spiegato il perché la procedura prevista nel cennato art.16 avrebbe carattere essenziale. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ravvisato nella comunicazione delle Organizzazioni Sindacali una "particolare ed ulteriore forma di salvaguardia dei diritti dei lavoratori di fronte al potere di trasferimento"(pag.7 sent. impugnata).
Ha, quindi , ben spiegato perché, a suo avviso, trattavasi di procedura essenziale.
Una volta ritenuta essenziale la comunicazione alle OOSS, ne consegue che un trasferimento collettivo privo di tale elemento, voluto come essenziale dalle parti, è nullo perché privo di una componente essenziale della sua causa o funzione: possibilità del trasferimento dei lavoratori, ma con la considerazione massima, su base bilaterale, anche della loro posizione, oltreché delle esigenze aziendali. Col terzo motivo(denominato quarto) si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2103 cc. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.Art.360 n.3 e 5 cpc. Dato che il Tribunale, dopo aver ritenuto la sussistenza di un trasferimento di collettivo, ha appurato che, anche qualora si volesse ritenere la sussistenza di trasferimenti individuali, dovrebbe escludersene la liceità, col presente motivo si contesta detta parte della sentenza, affermandosi che una volta riconosciute le ragioni tecniche, organizzative e introduttive che rendono necessario il trasferimento, non è sindacabile il trasferimento operato dal datore di lavoro, sulla base dell'art.2103cc. Il motivo è assorbito nel precedente.
Il Tribunale ha reso una doppia motivazione: prima ha ritenuto la sussistenza di un trasferimento collettivo;
poi, quale mero "obiter dictum", ha rilevato che, comunque, anche se considerato individuale, il trasferimento sarebbe stato illegittimo.
Dal momento che la prima e assorbente motivazione ha superato le critiche di cui al presente ricorso, bastando la stessa a sostenere e giustificare la decisione assunta, ne consegue che il motivo in esame va considerato assorbito, risultando superfluo il suo esame. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla va disposto per le spese di questo giudizio di cassazione, gli intimati non essendosi costituiti.
PQM
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il I dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999