Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1753
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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La fattispecie del trasferimento collettivo dei lavoratori si realizza quando il trasferimento coinvolge bilateralmente (per i lavoratori e per il datore di lavoro) interessi più generali rispetto a quelli toccati da un trasferimento individuale e, quindi, tali da meritare un adeguato vaglio da parte delle organizzazioni sindacali. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - dopo aver ritenuto di natura collettiva il trasferimento di tre dipendenti della FIAT Auto s.p.a. dallo stabilimento di Cassino - Piedimonte San Germano alla sede di Torino, motivato dalla riorganizzazione del settore logistica e trasporti gestito dall'azienda con totale soppressione del relativo servizio presso lo stabilimento di Cassino - ne aveva dichiarato la nullità per inosservanza della disciplina collettiva che prevedeva come essenziale la preventiva comunicazione del trasferimento collettivo alle organizzazioni sindacali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1753
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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