Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
L'ipotesi di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 303 cod. proc. pen.) non rientra tra quelle (applicazione, revoca e modifiche) espressamente previste dall'art. 279 cod. proc. pen. che stabilisce che provvede il giudice che procede e, pertanto, sulla relativa competenza, individuata a norma delle disposizioni del codice di procedura, non influisce la composizione del collegio che può anche essere diversa da quella del giudice che ha emesso il provvedimento di merito. (Fattispecie in cui sull'istanza di scarcerazione aveva provveduto la Corte di Assise di appello, sezione feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2000, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 08/03/2000
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVINO VITO " N.1680
3. Dott. MARZANO FRANCESCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SEPE PAOLO " N. 51302/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI MA
avverso ordinanza del 13.10.1999 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. SAVINO VITO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Temistocle Gurrado, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA:
1) IC EM con sentenza della Corte di Assise di Taranto del 30/4/'97 veniva condannato alla pena di 14 anni di reclusione e lire 100 milioni di multa per il reato di importazione e vendita di ingente quantità di cocaina IC il 19/7/'99 presentava istanza di scarcerazione, deducendo intervenuta decorrenza del termine massimo di fase ex art. 303 comma 1^ lettera c) n.3 CPP, non essendo intervenuta sentenza di condanna di 2^ grado.
La Corte di Assise di Appello di Taranto-sezione feriale il 27/7/199 rigettava l'istanza, rilevando che nel caso in esame i termini di custodia cautelare relativi alla fase di appello non erano maturati, perché erano da considerare in aggiunta 3 mesi ex artt. 304 comma 1^ lettera c) e 544 3^ comma CPP ed inoltre con ordinanza della Corte di Assise di Appello di Taranto del 18/12/'98, ai sensi dell'art. 304 2^ comma CPP, erano stati sospesi i termini di custodia cautelare per il tempo delle udienze e di deliberazione della sentenza di 2^ grado. Proposto da IC appello, il Tribunale del riesame di Taranto con ordinanza del 13-14/10/'99 rigettava l'impugnazione. 2) Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, integrato da note redatte il 5/2/2000.
Ripropone, ampliandoli, gli stessi motivi esposti con l'atto di appello:
- ordinanza del 27/7/'99 emessa illegittimamente da collegio diverso da quello gestente il giudizio principale di merito;
- mancata indicazione, in questa ordinanza, di quando i giudici popolari sono stati estratti ed hanno assunto la funzione di giudici;
- omessa sottoscrizione da parte di tutti i giudici componenti il collegio;
- illegittimo mancato riconoscimento, in violazione dell'art. 303 comma 1^ lettera a) CPP, della decorrenza del termine di custodia cautelare della fase di appello, comunque, dalla data della sentenza di condanna di 1^ grado.
3) Non si coglie alcuna nullità, ne' irregolarità circa la composizione del collegio che ha emesso l'ordinanza del 27/7/'99. Quando è stata presentata l'istanza di scarcerazione, era insediata ed in funzione, ex art. 33 DPR 449/'88, la Corte di Assise di Appello che ha emesso il provvedimento del 27/7/'99. Quindi questo provvedimento è stato emesso legittimamente, a nulla rilevando che si sia trattato di collegio diverso da quello è si occupava della causa di merito di 2^ grado, che evidentemente alla data della istanza presentata da IC (il 19/7/'99) non era in concreto in grado di costituirsi e funzionare. Nè ovviamente, per elementari ragioni di urgenza, poteva rinviarsi decisione in materia de libertate a quando il collegio gestente il giudizio principale di merito fosse stato in grado di riunirsi e decidere.
Il richiamo nel ricorso al disposto del 2^ comma dell'art.525 CPP è improprio, riguardando tale previsione solo le sentenze, mentre nel caso in esame trattasi di ordinanza.
Non rileva d'altronde il riferimento, pure presente nel ricorso ai disposti degli artt.279 CPP e 91 delle norme di attuazione dello stesso codice, in quanto il primo riguarda l'applicazione e la revoca delle misure cautelari (quindi competenze diverse da quella dell'art.303 CPP, da considerare nel caso di cui ci si occupa in relazione all'istanza presentata da IC), ed il secondo, anche per la specificazione del successivo art.92, funge da puntualizzazione dell'art.279 ai fini della individuazione del giudice funzionalmente competente, senza tra l'altro stabilire nulla circa la composizione del collegio. Nella vicenda in esame era competente a decidere la Corte di Assise di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto e questa ha deciso. La formazione del collegio è estranea al concetto normativo di capacità del giudice, ex arte 33 cpv. CPP. Ciò premesso (distinzione tra emissione-revoca di misure cautelari, e perdita di efficacia della misura cautelare per dedotto superamento del termine massimo di custodia cautelare), il contrasto giurisprudenziale denunciato dall'impugnante non si coglie, con la conseguenza che non si ritiene di dar seguito al disposto dell'art.618 CPP, di cui l'impugnante ha sollecitato l'applicazione. Il secondo motivo di ricorso, di denunciata nullità dell'ordinanza del 27/7/95 per mancata indicazione in questa di quando i giudici popolari sono stati estratti ed hanno assunto la funzione di giudici, è del tutto infondato.
Nella intestazione del provvedimento i giudici popolari sono indicati nominativamente, insieme, al presidente ed al giudice togato;
il provvedimento risulta sottoscritto, oltre che dal consigliere relatore, dal presidente e da collaboratore di cancelleria (con apposizione di timbro della Corte di Assise di Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto). Ciò sta ad attestare sia la provenienza del provvedimento dall'ufficio giudiziario risultante formalmente come emanante, sia la regolare composizione dello stesso ufficio (con giudici togati e popolari nel pieno e legittimo esercizio delle loro funzioni); nessuna norma impone che nei provvedimenti emessi da Corte di Assise sia indicato quando i giudici popolari sono stati estratti ed hanno assunto le loro funzioni;
il ricorrente non contesta che i giudici popolari fossero nel pieno e regolare esercizio delle loro funzioni.
Le menzionate sottoscrizioni apposte in calce all'ordinanza rendono questa formalmente perfetta e giustificano il riconoscimento di inconsistenza del 3^ motivo di ricorso (nullità del provvedimento per mancanza di sottoscrizione da parte dei giudici popolari). Sul punto è puntuale l'argomentazione del Tribunale del riesame di Taranto: se per la sentenza, che è atto assistito dalle maggiori garanzie formali, si richiede sottoscrizione solo del presidente e del giudice estensore (art. 544 cpv. CPP), a maggior ragione tale sottoscrizione deve ritenersi sufficiente ad attestare la regolarità formale di un'ordinanza.
L'esame dell'ultimo motivo di ricorso coincide con la considerazione del dato se la operatività della sospensione del termine di cui all'art. 304 comma 1^ lettera c) CPP ricada nella fase conclusasi con l'emessa sentenza o in quella successiva. L'indicazione dei giudici del merito che ricade in quella successiva, sorretta da giurisprudenza assolutamente dominante, da chiarezza interpretativa della norma, da elementare buon senso, risulta corretta. Il Tribunale del riesame di Taranto argomenta giustamente che la sospensione del termine può operare soltanto quando questo sia in corso e che nel caso in esame, decorrendo il termine della fase di appello dalla pronuncia della sentenza di 1^ grado, coincidente con la lettura del dispositivo in udienza, la sospensione del termine per il tempo di redazione della motivazione ex art. 544 CPP non può non spiegare efficacia nella fase di appello, non avendo senso l'incidenza su termine diverso di fase diversa già esauritasi (quella del giudizio di 1^ grado).
Il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si incarica la cancelleria dell'adempimento di cui all'art.94 comma 1 ter delle norme di attuazione del CPP.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
si incarica la cancelleria dell'adempimento previsto dall'art. 94 comma 1 ter delle norme di attuazione del CPP. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000