Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME0 3 6 1 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE s o on assoents obortis metà Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: per eseurator tegole - Presidente RG N. 13113/98 Dott. Mario SPADONE Alfa Ломи Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 15655/98 7468 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. - Rep. 1139 - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 23/06/00 ha pronunciato la seguente Oh , est. 594 SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IM, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE STROZZI 26, presso lo studio P.ZZA DEI PRATI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato SORMANI GIOVANNI, che lo difende dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti unitamente all'avvocato FLERES GIULIANO, giusta delega 2 MAR 2001 in atti;
IL CANCELLIERE LIRE 1500 ricorrente CANCELL contro 7 AT TO;
- intimato 0523461 e sul 2° ricorso n' 15655/98 proposto da: 0523462 AT TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2000 1260 MERCALLI 15, presso lo studio dell'avvocato IANNELLI -1- RENATO, che lo difende unitamente all'avvocato CABRAS FRANCESCA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RI IM;
intimato avverso la sentenza n. 339/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità о rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13.11.1987 NI MA conveniva davanti al Tribunale di Roma TA AN, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9165 emesso dal Presidente del Tribunale in data 19.10.1987 su domanda del convenuto per il pagamento di £. 14.212.838, per onorari somma richiesta professionali di procuratore legale. l'insussistenza del L'opponente deduceva credito azionato;
in quanto relativo ad un'attività professionale (ricorso al TAR per la sospensione di una circolare del Ministero dei Trasporti) svolta successivamente al rigetto di identica istanza presentata nell'interesse di un'associazione di categoria (Consorzio C.I.C.A. di importatori di veicoli usati) respinta per un errore procedurale commessSO dal professionista (mancata notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato), che, avendo già ricevuto cospicui anticipi per l'infruttuosa attività espletata, si sarebbe fatto rilasciare da esso ingiunto e da altri aderenti al consorzio procura per la presentazione del ricorso al TAR, al fine di favorire, a suo dire, la definizione positiva della " 'controversia 3 collettiva", assicurando nel contempo che tale prestazione non avrebbe comportato alcun onere per i singoli appartenenti al Consorzio. L'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposto al risarcimento dei danni per lite temeraria ed al pagamento delle spese di lite. TA AN, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata. Esaurita l'istruttoria, il Tribunale con sentenza n. 6038 in data 16.12.1993 19.4.1994, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal NI, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente a corrispondere £. 378.710, quale compenso per l'attività professionale dallo stesso svolta, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello il TA, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il totale rigetto dell'opposizione proposta dal NI e la condanna del predetto al pagamento della somma di £. 14.217.838 come indicato nel decreto ingiuntivo 4 opposto, di cui chiedeva la conferma, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado del giudizio. Costituitosi, il NI resisteva al gravame, chiedendone il rigetto con conferma integrale della gravata sentenza. Con sentenza in data 31.10.1997 - 5.2.1998 la corte d'appello di Roma accoglieva l'appello e rigettava l'opposizione proposta da NI MA, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i giudizi di merito. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione NI MA con un unico motivo. Resiste TA AN con controricorso e ricorso incidentale, depositando anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti. Con l'unico motivo il ricorrente principale denuncia violazione, falsa applicazione di norme di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata ritenuto che le somme richieste dall'avv. TA AN con il decreto ingiuntivo fossero dovute in base alla liquidazione del consiglio dell'ordine degli avvocati, vincolante solo per l'emissione del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. n. 7504/1994) e senza che nessuna prova avesse l'opposto fornito delle prestazioni svolte;
che nella liquidazione degli onorari non ha poi tenuto conto del valore effettivo della controversia né del fatto che, essendo all'epoca il TA procuratore legale, gli onorari di avvocato erano ridotti a metà. ricorso Il o è fondato. La corte di merito ha ritenuto dimostrate le prestazioni e il credito del TA in base al parere del consiglio dell'ordine, vincolante però l'emissione del decreto (cfr. Cass. n.solo per 11222/1997), ed in quanto nessuna prova il NI aveva fornito di acconti dati e dell'esito sfavorevole del giudizio. Dalla mancata prova di un'eccezione, che in sostanza non negava che le prestazioni fossero state svolte, la Corte di merito ha tratto il 6 convincimento della fondatezza della pretesa del TA. Va però rilevato che il ricorrente aveva sempre negato che il TA avesse svolto le attività professionali, per le quali aveva chiesto il parere al consiglio dell'ordine per la liquidazione;
che il NI, - parte vittoriosa in primo grado per essersi visto ridurre il debito da £. 14.217.838 a £. 378.710, aveva accettato la decisione del Tribunale e non aveva insistito sul rigetto totale della domanda del TA, sul quale in ogni caso incombeva l'onere della prova dell'espletamento di le altre attività professionali nontutte riconosciute dal Tribunale conseguentemente non poteva la Corte d'Appello basare la decisione sulla parcella contestata dal debitore -. Con il ricorso incidentale il TA impugna la sentenza della corte di merito, richiamandosi a tutte le censure già esposte nell'atto di appello ed ai motivi dedotti in quella sede. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, perché nello stesso non sono precisate né le censure né i motivi esposti nell'atto di appello. Nel giudizio di legittimità non è possibile richiamarsi puramente e semplicemente alle difese 7 della precedente fase di merito. Accolto il ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il processo va rinviato, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 23.6.2000. De Presidente se consigliere extensoe Ne Julio Rommo Арабень IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 40000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 MAR. 2001 290000 IL CANCELLIERE C1 ROMA 2 get1: 7 DIC 2001 sera 4. Registicig 55203 mon (lire .....DUECENTON p. D (Dera May PO) Judiziari li Respondale Servizio