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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2023, n. 51263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51263 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE ON nato a [...] il [...] RE OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di RE NO e rigettarsi il ricorso di RE OL;
udito il difensore di RE NO, avv. GIOVANNI LOMONACO, del foro di Caltanissetta, che - anche in sostituzione dell'avv. FRANCESCO LUMIA, difensore di RE NO e di RE OL e dell'avv. GIOVANNI CASTRONOVO, difensore di RE OL - dopo breve discussione ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 9/2/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 16/2/2022, che aveva condannato NO RE e OL RE per i reati loro rispettivamente ascritti. 2. NO RE, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51263 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/11/2023 lett. b) e c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Ritiene la difesa che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere attendibili le persone offese - che si sono contraddette in più occasioni e le cui dichiarazioni sembrano frutto di sollecitazioni esterne - e rilevanti gli esiti delle operazioni di intercettazioni ambientali, che invece, hanno un significato ambiguo. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il travisamento della prova con riferimento all'art. 644 cod. pen. Osserva che i giudici di appello non hanno effettuato un controllo analitico sui tassi di interesse contestati, che vanno confrontati con il tasso soglia trimestralmente accertato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di bisogno di cui all'art. 644 cod. pen. Rileva che dagli atti processuali non sia emerso lo stato di bisogno delle persone offese, non essendo stato dimostrato se esse avessero o meno la possibilità di rivolgersi ad istituti di credito o a società finanziarie per ottenere finanziamenti. 3. OL RE, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 644 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 1), 3) e 5). Evidenzia come le dichiarazioni delle persone offese, che si presentano sotto plurimi aspetti contraddittorie, non siano state vagliate in punto di credibilità con il dovuto rigore e come il contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno della saletta della Questura sia sterile. In particolare, ritiene la difesa che la sentenza impugnata non dia conto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, che si limitava a ricevere le somme di denaro dai debitori senza essere a conoscenza del rapporto sottostante. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla tentata estorsione di cui al capo 4). Evidenzia che la condotta posta in essere da NO RE si è arrestata ben prima del tentativo punibile e che in ogni caso OL RE non ha fornito alcun contributo causale alla realizzazione del reato, posto che costui avrebbe assistito passivamente all'azione del di lui padre. 3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Osserva che la Corte territoriale non si è confrontata con le argomentazioni difensive e che, dunque, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è sorretta da adeguata ed autonoma motivazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso di NO RE. 1.1 Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, in quanto, per un verso, aspecifici, posto che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e, per altro verso, costituiti da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve esser evidenziato, inoltre, che i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 01). Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le 3 qR ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione, evidenziando, peraltro, che i motivi relativi al tasso di interesse ed allo stato di bisogno sono aspecifici, perché non tengono conto dell'ampia motivazione su detti profili resa dal giudice di primo grado e che gli altri motivi, relativi alla attendibilità delle persone offese ed alla rilevanza del contenuto delle intercettazioni telefoniche, sono infondati. Quanto al primo profilo, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che proprio la circostanza che le persone offese si fossero determinate a denunziare i fatti solo a seguito delle convocazioni da parte della polizia giudiziaria, che stava autonomamente indagando sui fatti per cui si procede, dimostra come non vi fosse l'intenzione di non adempiere l'obbligazione di restituire il capitale e che la mancata presentazione spontanea delle denunce esclude qualsivoglia intento calunniatorio. Quanto al secondo profilo, la Corte di appello ha evidenziato la genuinità delle conversazioni intercettate, intercorse tra soggetti che non sapevano dell'attività di captazione in corso e la loro rilevanza ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato. In ordine alle doglianze relative ai singoli capi di imputazione, osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si risolve 4 in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cocinizione della Cori:e di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, e>: art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Tornando al caso oggetto di scrutinio, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine agli elementi a carico del ricorrente in relazione ai singoli reati ascrittigli, costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese e di terzi estranei, da riscontri documentali e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Trattasi all'evidenza di motivazione congrua ed esausitiva, esente da vizi logici e, come tale, non censurabile in sede di legittimità. 2. Il ricorso di OL RE. 2.1 D primo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Richiamate le considerazioni svolte al punto 1.1, resta da evidenziare come i giudici di secondo grado abbiano dato 5 conto della piena consapevolezza del ricorrente in discorso in ordine alla natura usuraria dei prestiti effettuati, sol che si consideri che CristoiForo Famà ha riferito di aver chiesto il denaro proprio a OL RE e di averlo da questi ricevuto. Peraltro, come si vedrà oltre, l'imputato di cui si discute è pienamente coinvolto anche nell'episodio estorsivo ai danni PE IB, ciò che conferma la sua piena partecipazione all'attività delittuosa posta in essere dal di lui padre. 2.2 Del tutto aspecifico è anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la Corte territoriale ha compiutamente illustrato la condotta tenuta dagli odierni ricorrenti nei confronti di PE IB, al quale NO RE avanzò una richiesta estorsiva e, a fronte delle rimostranze della persona offesa, non esitò a colpirlo con un pugno e, con riferimento al contributo causale fornito da OL RE, ha evidenziato come questi fosse alla guida dell'autovettura che affiancò quella a bordo della quale vi era lo IB e come unitamente al padre lo avesse affrontato in una strada laterale, iniziando addirittura ad inseguirlo quando questi, in seguito al pugno ricevuto, si diede alla fuga, cessando dall'inseguimento solo perché fermato da NO EC:o. Ebbene, con la articolata motivazione la difesa non si confronta. Va, dunque, ribadito che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2.3 Il terzo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza ripercorre in astratto i presupposti su cui deve fondarsi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza nessun aggancio al caso concreto. Orbene, come si è sopra evidenziato, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni 6 gif) generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, (Saltelli, cit). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. In ogni caso, la statuizione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della pervicacia nel delinquere dimostrata dal RE, tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose e della gravità delle stesse, a fronte della mancanza di elementi positivamente valutabili - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 -- 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M
I. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di RE NO e rigettarsi il ricorso di RE OL;
udito il difensore di RE NO, avv. GIOVANNI LOMONACO, del foro di Caltanissetta, che - anche in sostituzione dell'avv. FRANCESCO LUMIA, difensore di RE NO e di RE OL e dell'avv. GIOVANNI CASTRONOVO, difensore di RE OL - dopo breve discussione ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 9/2/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 16/2/2022, che aveva condannato NO RE e OL RE per i reati loro rispettivamente ascritti. 2. NO RE, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51263 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/11/2023 lett. b) e c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Ritiene la difesa che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere attendibili le persone offese - che si sono contraddette in più occasioni e le cui dichiarazioni sembrano frutto di sollecitazioni esterne - e rilevanti gli esiti delle operazioni di intercettazioni ambientali, che invece, hanno un significato ambiguo. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il travisamento della prova con riferimento all'art. 644 cod. pen. Osserva che i giudici di appello non hanno effettuato un controllo analitico sui tassi di interesse contestati, che vanno confrontati con il tasso soglia trimestralmente accertato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di bisogno di cui all'art. 644 cod. pen. Rileva che dagli atti processuali non sia emerso lo stato di bisogno delle persone offese, non essendo stato dimostrato se esse avessero o meno la possibilità di rivolgersi ad istituti di credito o a società finanziarie per ottenere finanziamenti. 3. OL RE, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 644 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 1), 3) e 5). Evidenzia come le dichiarazioni delle persone offese, che si presentano sotto plurimi aspetti contraddittorie, non siano state vagliate in punto di credibilità con il dovuto rigore e come il contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno della saletta della Questura sia sterile. In particolare, ritiene la difesa che la sentenza impugnata non dia conto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, che si limitava a ricevere le somme di denaro dai debitori senza essere a conoscenza del rapporto sottostante. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla tentata estorsione di cui al capo 4). Evidenzia che la condotta posta in essere da NO RE si è arrestata ben prima del tentativo punibile e che in ogni caso OL RE non ha fornito alcun contributo causale alla realizzazione del reato, posto che costui avrebbe assistito passivamente all'azione del di lui padre. 3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Osserva che la Corte territoriale non si è confrontata con le argomentazioni difensive e che, dunque, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è sorretta da adeguata ed autonoma motivazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso di NO RE. 1.1 Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, in quanto, per un verso, aspecifici, posto che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e, per altro verso, costituiti da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve esser evidenziato, inoltre, che i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 01). Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le 3 qR ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione, evidenziando, peraltro, che i motivi relativi al tasso di interesse ed allo stato di bisogno sono aspecifici, perché non tengono conto dell'ampia motivazione su detti profili resa dal giudice di primo grado e che gli altri motivi, relativi alla attendibilità delle persone offese ed alla rilevanza del contenuto delle intercettazioni telefoniche, sono infondati. Quanto al primo profilo, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che proprio la circostanza che le persone offese si fossero determinate a denunziare i fatti solo a seguito delle convocazioni da parte della polizia giudiziaria, che stava autonomamente indagando sui fatti per cui si procede, dimostra come non vi fosse l'intenzione di non adempiere l'obbligazione di restituire il capitale e che la mancata presentazione spontanea delle denunce esclude qualsivoglia intento calunniatorio. Quanto al secondo profilo, la Corte di appello ha evidenziato la genuinità delle conversazioni intercettate, intercorse tra soggetti che non sapevano dell'attività di captazione in corso e la loro rilevanza ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato. In ordine alle doglianze relative ai singoli capi di imputazione, osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal ricorrente, che si risolve 4 in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cocinizione della Cori:e di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, e>: art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Tornando al caso oggetto di scrutinio, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine agli elementi a carico del ricorrente in relazione ai singoli reati ascrittigli, costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese e di terzi estranei, da riscontri documentali e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Trattasi all'evidenza di motivazione congrua ed esausitiva, esente da vizi logici e, come tale, non censurabile in sede di legittimità. 2. Il ricorso di OL RE. 2.1 D primo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Richiamate le considerazioni svolte al punto 1.1, resta da evidenziare come i giudici di secondo grado abbiano dato 5 conto della piena consapevolezza del ricorrente in discorso in ordine alla natura usuraria dei prestiti effettuati, sol che si consideri che CristoiForo Famà ha riferito di aver chiesto il denaro proprio a OL RE e di averlo da questi ricevuto. Peraltro, come si vedrà oltre, l'imputato di cui si discute è pienamente coinvolto anche nell'episodio estorsivo ai danni PE IB, ciò che conferma la sua piena partecipazione all'attività delittuosa posta in essere dal di lui padre. 2.2 Del tutto aspecifico è anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la Corte territoriale ha compiutamente illustrato la condotta tenuta dagli odierni ricorrenti nei confronti di PE IB, al quale NO RE avanzò una richiesta estorsiva e, a fronte delle rimostranze della persona offesa, non esitò a colpirlo con un pugno e, con riferimento al contributo causale fornito da OL RE, ha evidenziato come questi fosse alla guida dell'autovettura che affiancò quella a bordo della quale vi era lo IB e come unitamente al padre lo avesse affrontato in una strada laterale, iniziando addirittura ad inseguirlo quando questi, in seguito al pugno ricevuto, si diede alla fuga, cessando dall'inseguimento solo perché fermato da NO EC:o. Ebbene, con la articolata motivazione la difesa non si confronta. Va, dunque, ribadito che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2.3 Il terzo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza ripercorre in astratto i presupposti su cui deve fondarsi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza nessun aggancio al caso concreto. Orbene, come si è sopra evidenziato, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni 6 gif) generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, (Saltelli, cit). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. In ogni caso, la statuizione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della pervicacia nel delinquere dimostrata dal RE, tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose e della gravità delle stesse, a fronte della mancanza di elementi positivamente valutabili - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 -- 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M
I. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.