CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18014 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RO GO nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale di Campobasso Udita la relazione svolta dal Consigliere LA AR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18014 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 14/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 31 dicembre 2025, il Giudice per le inda- gini preliminari del Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda, proposta nell’interesse di GO D’RO, di sostituzione della pena di euro 900,00 di ammenda di cui al decreto penale n. 55/2025 (che lo condannava per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), con il lavRO di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, dichiarando esecutivo il decreto. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’impu- tato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’articolo 186, comma 9-bis, cod. strada. La difesa del ricorrente afferma che la domanda di sostituzione è stata avan- zata tempestivamente, nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, e che a essa era allegata anche la dichiarazione di disponibilità dell’ente prescelto, osser- vando che, in altri casi analoghi, ossia in assenza di opposizione al decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta, con- formandosi a un principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021), richiamato anche all’interno dell’ordinanza impugnata. Si evidenzia che l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada prevede che il giudice possa procedere alla sostituzione della pena con il lavRO di pubblica utilità, se non vi sia opposizione da parte dell’imputato, già in fase di emissione del decreto pe- nale di condanna e che da ciò consegue che tale sostituzione può essere operata anche successivamente (purché nel termine di legge), sulla scorta di un’esplicita richiesta dell’interessato, senza che sia necessario un atto di opposizione. Si sostiene che una diversa interpretazione sarebbe contraria alla ratio della norma e lesiva del diritto di difesa ad accedere ai lavori di pubblica utilità mediante sostituzione della pena stabilita nel decreto, certamente più favorevole di quella, più alta, conseguente alla celebrazione del giudizio in via ordinaria. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. In data 11 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte, indicate in epigrafe. 3 4. In data 19 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha depositato note con- clusive, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente ricostruita. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, in data 19 maggio 2025, ha emesso nei confronti di GO D’RO decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso il 31 gennaio 2025, condannandolo alla pena finale di 900,00 euro di ammenda, ottenuta sommando alla pena pecuniaria (850,00 euro) la pena detentiva, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria, ex art. 459, comma 1- bis, cod. proc. pen. (nella specie giorni 10 di arresto, sostituiti in 50,00 euro di ammenda). In assenza di opposizione, è stata chiesta, nell’interesse dell’impu- tato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la sostituzione della pena irrogata con il citato decreto con quella del lavRO di pubblica utilità. Contestualmente è stata depositata dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Campobasso (ente convenzionato con il Tribunale per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità og- getto di richiesta. All’esito dell’udienza camerale del 5 novembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta, dichiarando l’esecutività del decreto penale. Il Giudice di merito ha ritenuto operante nella specie l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella sua ultima formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ancorché esplicitamente previsto per la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disciplinati dall’art. 56 bis legge n. 689 del 1981. Rilevato, quindi, che a norma dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. la pena sostituibile è solo quella detentiva, ha fondato il rigetto dell’istanza sull’indirizzo ermeneutico adot- tato in alcune pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570 – 01; Sez. 4, n. 27519 del 10/05/2017, [...], Rv. 269977 - 01) secondo cui è «illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavRO di pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti di- stinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche perso- nali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze affe- renti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adot- tata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze dì coerenza e ra- zionalità del sistema, sovrapporne altra». Ha concluso che l’unica sede ove era 4 possibile ottenere la richiesta sostituzione fosse il giudizio conseguente all’opposi- zione e, preso atto che nel caso in esame nessuna opposizione era stata proposta, ha dichiarato l’esecutività del decreto, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 459, comma 3-ter, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024. 3. In merito alla possibilità di richiedere al Giudice per le indagini preliminari, dopo l'adozione del decreto penale di condanna, la sostituzione della pena pecu- niaria con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, questo collegio ritiene di condividere l’orientamento affermativo adottato da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934 — 01, all'esito di una lettura co- stituzionalmente orientata dell'art. 459 cod. proc. pen., nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dal d.lgs. n. 31 del 2024, ribadito da Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024, [...], Rv. 287127 – 01. Si è osservato che il comma 9-bis in oggetto stabilisce che «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavRO di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...», potendo quindi il giudice operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell'im- putato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove pre- vede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell'imputato. In tal senso, l'istanza espressa proveniente dall'imputato (di acce- dere ai lavori di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita «non opposi- zione», idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto)». Una diversa interpretazione, − ha proseguito la citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, − oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell'imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella − certamente più favorevole (v. art. 459, comma 2, cod. 5 proc. pen.) − irrogata con il decreto penale. Ne consegue un sicuro e concreto interesse dell'imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel de- creto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all'opposizione. Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso che non si deve di- menticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subpro- cedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui discende, in caso di esito positivo − come per l'istituto della messa alla prova − l'estinzione del reato. Si tratta, in definitiva, di un caso specifico, limitato a deter- minati reati, di «messa alla prova», con meccanismi parzialmente diversi ma sem- pre riconducibili alla generale categoria della c.d. probation, che, secondo la defi- nizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e imposte a un autore di reato. Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all'im- putato che, pertanto, deve trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge. In questa prospettiva, le disposizioni normative che lo prevedono devono, dunque, essere interpretate in modo tale da consentire un ampio e facile accesso dell'istituto ai soggetti che ne possano beneficiare. L’orientamento è stato di recente ribadito anche da Sez. 4, n. 9225 del 27/01/2026, Maiorano, Rv. 289586 – 02, con riferimento a una fattispecie analoga a quella in esame, relativa all’emissione di un decreto penale di condanna per il reato di cu all’art. 186 cod. strada e richiesta di sostituzione, in assenza di oppo- sizione, intervenute dopo la riforma del 2024, in cui il Giudice di merito, sempre in ragione della ritenuta incompatibilità tra i due diversi istituti della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria e del lavRO di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ha riqualificato l’istanza quale richiesta di ricon- versione della quota di pena pecuniaria, frutto della precedente sostituzione, nell’originaria pena detentiva e di sostituzione, solo di quest’ultima, con lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis legge n. 689 del 1981. Nell’annullare con rinvio il provvedimento impugnato, la Corte ha osservato che lo schema procedimentale prospettato nella sentenza Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, cit., nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., quanto alla sostituibilità della pena irrogata con decreto penale con il lavRO di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ha ispirato il legislatore delegato nella formulazione del comma 1-ter dell’art. 459, introdotto nel 2022 e modificato nel 2024, come evidenziato nella relazione illu- strativa al d.lgs. n. 150 del 2022, in cui vi è esplicito riferimento alla sentenza in oggetto, al fine di «semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavRO di pubblica utilità sostitutivo». Si è osservato, ancora, − e va qui ribadito − con 6 specifico riferimento alla possibilità di effettuare tale sostituzione anche nell’ipo- tesi, nella quale rientra la fattispecie in esame, in cui sia stata già operata la so- stituzione della componente detentiva della pena nella corrispondente pena pecu- niaria, che la soluzione affermativa discende sia dallo schema procedimentale nor- mativizzato dall’attuale formulazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., che ha introdotto «una fattispecie a formazione progressiva, con procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione eventual- mente bifasico» (istanza dell’imputato, con o senza opposizione, a seguito della notifica del decreto penale di condanna – verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione – sostituzione, in caso di verifica con esito positivo, ovvero, in caso di esito negativo: declaratoria di esecutività laddove non vi sia stata opposi- zione;
decreto di giudizio immediato, qualora vi sia stata opposizione), sia dalle medesime ragioni di ordine costituzionale evidenziate nella sentenza più volte ci- tata, sia da un’interpretazione della norma conforme alle finalità deflattive ispira- trici della riforma. 4. Ciò precisato, il provvedimento impugnato, laddove ha escluso la possibilità di sostituzione della pena con il richiesto lavRO di pubblica utilità in quanto incom- patibile con la sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente deten- tiva, si è posto in contrasto con il dettato del paradigma normativo di riferimento. 5. L’ordinanza in esame va, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Cam- pobasso, per nuovo giudizio, secondo i principi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribu- nale di Campobasso, diversa persona fisica, per l'ulteriore corso. Così deciso, il 14 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA AR ND NI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18014 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 14/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 31 dicembre 2025, il Giudice per le inda- gini preliminari del Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda, proposta nell’interesse di GO D’RO, di sostituzione della pena di euro 900,00 di ammenda di cui al decreto penale n. 55/2025 (che lo condannava per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), con il lavRO di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, dichiarando esecutivo il decreto. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’impu- tato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’articolo 186, comma 9-bis, cod. strada. La difesa del ricorrente afferma che la domanda di sostituzione è stata avan- zata tempestivamente, nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, e che a essa era allegata anche la dichiarazione di disponibilità dell’ente prescelto, osser- vando che, in altri casi analoghi, ossia in assenza di opposizione al decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta, con- formandosi a un principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021), richiamato anche all’interno dell’ordinanza impugnata. Si evidenzia che l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada prevede che il giudice possa procedere alla sostituzione della pena con il lavRO di pubblica utilità, se non vi sia opposizione da parte dell’imputato, già in fase di emissione del decreto pe- nale di condanna e che da ciò consegue che tale sostituzione può essere operata anche successivamente (purché nel termine di legge), sulla scorta di un’esplicita richiesta dell’interessato, senza che sia necessario un atto di opposizione. Si sostiene che una diversa interpretazione sarebbe contraria alla ratio della norma e lesiva del diritto di difesa ad accedere ai lavori di pubblica utilità mediante sostituzione della pena stabilita nel decreto, certamente più favorevole di quella, più alta, conseguente alla celebrazione del giudizio in via ordinaria. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. In data 11 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte, indicate in epigrafe. 3 4. In data 19 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha depositato note con- clusive, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente ricostruita. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, in data 19 maggio 2025, ha emesso nei confronti di GO D’RO decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso il 31 gennaio 2025, condannandolo alla pena finale di 900,00 euro di ammenda, ottenuta sommando alla pena pecuniaria (850,00 euro) la pena detentiva, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria, ex art. 459, comma 1- bis, cod. proc. pen. (nella specie giorni 10 di arresto, sostituiti in 50,00 euro di ammenda). In assenza di opposizione, è stata chiesta, nell’interesse dell’impu- tato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la sostituzione della pena irrogata con il citato decreto con quella del lavRO di pubblica utilità. Contestualmente è stata depositata dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Campobasso (ente convenzionato con il Tribunale per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità og- getto di richiesta. All’esito dell’udienza camerale del 5 novembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta, dichiarando l’esecutività del decreto penale. Il Giudice di merito ha ritenuto operante nella specie l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella sua ultima formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ancorché esplicitamente previsto per la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disciplinati dall’art. 56 bis legge n. 689 del 1981. Rilevato, quindi, che a norma dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. la pena sostituibile è solo quella detentiva, ha fondato il rigetto dell’istanza sull’indirizzo ermeneutico adot- tato in alcune pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570 – 01; Sez. 4, n. 27519 del 10/05/2017, [...], Rv. 269977 - 01) secondo cui è «illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavRO di pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti di- stinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche perso- nali dell'imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze affe- renti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adot- tata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze dì coerenza e ra- zionalità del sistema, sovrapporne altra». Ha concluso che l’unica sede ove era 4 possibile ottenere la richiesta sostituzione fosse il giudizio conseguente all’opposi- zione e, preso atto che nel caso in esame nessuna opposizione era stata proposta, ha dichiarato l’esecutività del decreto, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 459, comma 3-ter, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024. 3. In merito alla possibilità di richiedere al Giudice per le indagini preliminari, dopo l'adozione del decreto penale di condanna, la sostituzione della pena pecu- niaria con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, questo collegio ritiene di condividere l’orientamento affermativo adottato da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934 — 01, all'esito di una lettura co- stituzionalmente orientata dell'art. 459 cod. proc. pen., nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dal d.lgs. n. 31 del 2024, ribadito da Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024, [...], Rv. 287127 – 01. Si è osservato che il comma 9-bis in oggetto stabilisce che «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavRO di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...», potendo quindi il giudice operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell'im- putato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove pre- vede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell'imputato. In tal senso, l'istanza espressa proveniente dall'imputato (di acce- dere ai lavori di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita «non opposi- zione», idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto)». Una diversa interpretazione, − ha proseguito la citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, − oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell'imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella − certamente più favorevole (v. art. 459, comma 2, cod. 5 proc. pen.) − irrogata con il decreto penale. Ne consegue un sicuro e concreto interesse dell'imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel de- creto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all'opposizione. Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso che non si deve di- menticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subpro- cedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui discende, in caso di esito positivo − come per l'istituto della messa alla prova − l'estinzione del reato. Si tratta, in definitiva, di un caso specifico, limitato a deter- minati reati, di «messa alla prova», con meccanismi parzialmente diversi ma sem- pre riconducibili alla generale categoria della c.d. probation, che, secondo la defi- nizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e imposte a un autore di reato. Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all'im- putato che, pertanto, deve trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge. In questa prospettiva, le disposizioni normative che lo prevedono devono, dunque, essere interpretate in modo tale da consentire un ampio e facile accesso dell'istituto ai soggetti che ne possano beneficiare. L’orientamento è stato di recente ribadito anche da Sez. 4, n. 9225 del 27/01/2026, Maiorano, Rv. 289586 – 02, con riferimento a una fattispecie analoga a quella in esame, relativa all’emissione di un decreto penale di condanna per il reato di cu all’art. 186 cod. strada e richiesta di sostituzione, in assenza di oppo- sizione, intervenute dopo la riforma del 2024, in cui il Giudice di merito, sempre in ragione della ritenuta incompatibilità tra i due diversi istituti della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria e del lavRO di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ha riqualificato l’istanza quale richiesta di ricon- versione della quota di pena pecuniaria, frutto della precedente sostituzione, nell’originaria pena detentiva e di sostituzione, solo di quest’ultima, con lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis legge n. 689 del 1981. Nell’annullare con rinvio il provvedimento impugnato, la Corte ha osservato che lo schema procedimentale prospettato nella sentenza Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, cit., nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., quanto alla sostituibilità della pena irrogata con decreto penale con il lavRO di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ha ispirato il legislatore delegato nella formulazione del comma 1-ter dell’art. 459, introdotto nel 2022 e modificato nel 2024, come evidenziato nella relazione illu- strativa al d.lgs. n. 150 del 2022, in cui vi è esplicito riferimento alla sentenza in oggetto, al fine di «semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavRO di pubblica utilità sostitutivo». Si è osservato, ancora, − e va qui ribadito − con 6 specifico riferimento alla possibilità di effettuare tale sostituzione anche nell’ipo- tesi, nella quale rientra la fattispecie in esame, in cui sia stata già operata la so- stituzione della componente detentiva della pena nella corrispondente pena pecu- niaria, che la soluzione affermativa discende sia dallo schema procedimentale nor- mativizzato dall’attuale formulazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., che ha introdotto «una fattispecie a formazione progressiva, con procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione eventual- mente bifasico» (istanza dell’imputato, con o senza opposizione, a seguito della notifica del decreto penale di condanna – verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione – sostituzione, in caso di verifica con esito positivo, ovvero, in caso di esito negativo: declaratoria di esecutività laddove non vi sia stata opposi- zione;
decreto di giudizio immediato, qualora vi sia stata opposizione), sia dalle medesime ragioni di ordine costituzionale evidenziate nella sentenza più volte ci- tata, sia da un’interpretazione della norma conforme alle finalità deflattive ispira- trici della riforma. 4. Ciò precisato, il provvedimento impugnato, laddove ha escluso la possibilità di sostituzione della pena con il richiesto lavRO di pubblica utilità in quanto incom- patibile con la sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente deten- tiva, si è posto in contrasto con il dettato del paradigma normativo di riferimento. 5. L’ordinanza in esame va, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Cam- pobasso, per nuovo giudizio, secondo i principi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribu- nale di Campobasso, diversa persona fisica, per l'ulteriore corso. Così deciso, il 14 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA AR ND NI